Il CCNL per i dipendenti delle autoscuole
Unasca, con l’assistenza di Confcommercio, insieme a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, ha sottoscritto, in data 13 dicembre 2016, un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica, scaduto il 31 dicembre 2015.
Tra le principali novità, l’art. 19 prevede un congedo di 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio o unione civile, ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016.
L’accordo prevede anche un’assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori; a partire dal 1° gennaio 2018, il datore di lavoro dovrà versare nel fondo EST una quota pari a dieci euro mensili per ciascun iscritto, mentre la quota a carico del lavoratore sarà pari a due euro.
Un’altra significativa novità riguarda l’ipotesi di un congedo retribuito, pari a tre mesi, per la lavoratrice che abbia subito una violenza di genere, in ossequio a quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015. Il congedo può essere usufruito anche su base oraria, in un arco temporale di tre anni; tale periodo è retribuito con un’indennità pari all’ultima retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa, ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, dell’indennità operativa e del TFR.
Infine, in merito al periodo di congedo per astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4, comma 1, della l. n. 1204 del 1971, il CCNL prevede, all’art. 23, che l’importo erogato dall’INPS durante l’astensione obbligatoria (pari all’80% della retribuzione) debba essere integrato dal datore di lavoro fino al 100% della retribuzione mensile netta spettante alla lavoratrice in caso di normale svolgimento del rapporto.