Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Energia e Petrolio
In data 25 gennaio 2017, è stata stipulata un’ipotesi di accordo tra Confindustria Energia e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, al fine di rinnovare il CCNL del 22 gennaio 2013, che s’intende confermato in ogni clausola non modificata.
La decorrenza di tale contratto è per il periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018; esso sarà sottoposto al giudizio dei lavoratori entro il 15 marzo 2017.
L’accordo disciplina il rapporto di lavoro tra i lavoratori e i datori di lavoro che operano nel settore dell’esplorazione e produzione di idrocarburi, ingegneria, costruzione perforazione e manutenzione; nonché in quelli di approvvigionamento, raffinazione e lavorazione del petrolio, di stoccaggio e trasporto dei prodotti petroliferi, di distribuzione e commercializzazione degli stessi, e infine, di servizi logistici, informativi, finanziari e assicurativi relativi alle attività indicate.
Tra le novità maggiormente significative, vi è la previsione dell’aumento dei minimi tabellari, che opererà a partire dal mese di febbraio 2017 e, successivamente, dal mese di maggio 2018.
Inoltre, le parti prevedono l’istituzione di una Commissione paritetica nazionale con il compito di aggiornare, entro il mese di dicembre 2017, il sistema attuale di inquadramento professionale.
Con riferimento alla disciplina delle ferie, i lavoratori hanno la facoltà di cederle gratuitamente ai colleghi dipendenti che debbano assistere figli minori che necessitano di cure costanti – tale previsione riguarda altresì i riposi maturati.
Si ricorda che l’accordo estende la concessione del congedo matrimoniale anche alle unioni civili.
In materia di assistenza integrativa, il nuovo CCNL prevede l’importo del contributo a carico dell’azienda per finanziarie il Fondo FASIE.
Infine, l’art. 5-bis dell’ipotesi di accordo prevede una disciplina per il c.d. lavoro agile: si tratta di una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svolgimento di parte dell’attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali, attraverso il supporto di strumenti telematici. La prestazione lavorativa, in tal caso, non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, o sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato.