Cassazione: utilizzo della posta elettronica aziendale per l’invio di comunicati sindacali
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7799 del 17.03.2023, ha affermato che l’invio di comunicati sindacali per mezzo della posta elettronica aziendale è legittimo qualora non rechi pregiudizio alla normale attività lavorativa.
Per la Suprema Corte l’evoluzione delle modalità di comunicazione che negli ultimi decenni si è andata sempre più affermando anche nelle comunità aziendali deve far ritenere comprese nella nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni sindacali lo strumento della posta elettronica.
Dunque, la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale, mediante invio di messaggi con posta elettronica aziendale (c.d. “volantinaggio elettronico”), è assimilabile all’attività di proselitismo e, pertanto, è consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, secondo i limiti previsti dall’art. 26, c. 1, della l. 300/1970.
Nel caso di specie la società non aveva dimostrato il detto pregiudizio e, pertanto, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità della sanzione irrogata al lavoratore.