Cassazione: repechage e posizioni lavorative disponibili a breve distanza dal recesso
La Suprema Corte, con la sentenza n. 12132 del 8 maggio 2023, ha affermato che il datore di lavoro deve prendere in esame, ai fini del rispetto dell’obbligo di repechage, anche le posizioni lavorative che, pur ancora occupate al momento del licenziamento, si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo al recesso.
Dunque, la valutazione datoriale non deve essere cristallizzata al momento del licenziamento, ma deve riguardare anche le eventuali posizioni di cui è imminente la disponibilità.
Nel caso affrontato, infatti, due dipendenti con mansioni fungibili rispetto a quelle del lavoratore licenziato, dovevano essere sostituti in quanto, contestualmente al licenziamento, avevano già presentato le dimissioni e stavano lavorando il periodo di preavviso.