Cassazione: quale tutela per il licenziamento in prova se il patto è nullo?
La Cassazione, nella sentenza 14 luglio 2023, n. 20239, affronta il tema della tutela applicabile, nel regime di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015 (c. d. Jobs Act), al caso del recesso del datore di lavoro in periodo di prova, nel caso in cui il patto sia risultato nullo.
Dopo aver rimarcato che la nullità del patto di prova fa venir meno il regime della libera recedibilità e, dunque, il recesso datoriale deve equipararsi ad un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo, la Corte ritiene innanzitutto non applicabile la disciplina delle nullità di recesso di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, essendo tale norma applicabile esclusivamente “all’ipotesi di licenziamento discriminatorio e agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”.
La Corte ha conseguentemente esaminato l’art. 3 del c.d. Jobs Act, al fine di verificare la tutela applicabile al caso di specie, ritenendo che la tutela reintegratoria assume un carattere meramente residuale, essendo applicabile solo alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, con la conseguenza che il recesso ad nutum intimato senza un valido patto di prova, non essendo riconducibile ad alcuna delle suddette specifiche ipotesi, è da ritenersi assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria.