Cassazione: l’assegnazione di sede e mansioni in caso di ripristino del rapporto
La Suprema Corte, con ordinanza del 3 maggio 2023, n. 11564, ha rimarcato che l’ordine giudiziale di ripristino della posizione di lavoro deve essere adempiuto riassegnando il lavoratore nel posto precedentemente occupato e nelle mansioni originarie, e in via prioritaria rispetto ad altri dipendenti.
Il trasferimento del lavoratore reintegrato ad altra unità produttiva è possibile purché sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive, tra le quali non può rientrarvi l’avvenuta sostituzione del lavoratore licenziato con altro dipendente, dovendosi considerare la sostituzione come provvisoria e condizionata al definitivo rigetto dell’impugnativa del licenziamento.