Cassazione: controlli aziendali e sospetto datoriale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18168 del 26 giugno 2023, nell’esaminare un caso di licenziamento a seguito di un controllo sulla posta elettronica aziendale, ricorda che i controlli difensivi in senso stretto sono consentiti solo “in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto”.
Il controllo deve essere “attuato ex post” in quanto “solo a partire da quel momento il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili … non essendo possibile l’esame e l’analisi di informazioni precedentemente assunte in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 St. lav.”.
Inoltre, il datore di lavoro deve allegare e dimostrare “le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, considerato che solo tale “fondato sospetto” consente al datore di lavoro di porre la sua azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4”.