Cassa integrazione Covid-19: differimento termini decadenziali
Con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per il differimento dei termini decadenziali per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo quanto previsto dall’art. 11 bis della l. n. 215/2021.
L’INPS precisa che rientrano nel differimento al 31 dicembre 2021 tutte le domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, e del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), connessi all’emergenza da Covid-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.
Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto – i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.
Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11 bis del d.l. n. 146/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.