E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020 il testo del nuovo DPCM recante ulteriori disposizioni attuative del d.l n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del d.l. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiusodiversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Sono vietate le sagre e le fiere di comunità.
Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Le disposizioni del presente decreto, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste con il DPCM del 13 ottobre 2020, si applicano dalla data del 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Licenziamenti collettivi: limitazione ad un solo reparto
da adminCon ordinanza n. 21306 del 5 ottobre 2020, la Corte di Cassazione, in tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, confermando la sentenza di appello, ha affermato che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata ai soli addetti ad un settore o reparto, a condizione che ciò venga specificatamente detto, con spiegazione esaustiva delle ragioni, nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 con la quale si apre l’iter procedurale.
Essa ha infatti lo scopo di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto illegittimi i licenziamenti in quanto l’intenzione del datore di lavoro era stata espressa nella lettera di apertura della procedura prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991, in modo alquanto generico.
I chiarimenti INPS sui termini decadenziali per l’invio delle domande di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario
da adminCon il messaggio n. 3729 del 15 ottobre 2020, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito alla proroga, al 31 ottobre 2020, dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti.
L’Istituto ha inoltre fornito i chiarimenti in ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di nove settimane di trattamento di integrazione salariale di cui al d.l. n. 104/2020.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in particolare, facendo seguito a quanto illustrato ai paragrafi 6 e 7 della circolare n. 115 del 30 settembre 2020, ha precisato che le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, riferite ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del d.l. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020.
Con riguardo al secondo periodo di nove settimane di trattamenti, con il messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020 sono state rese note le modalità operative che aziende e intermediari devono seguire per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario.
In merito alla trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, l’Istituto ha precisato che la stessa trasmissione è già possibile a far tempo dalla data di pubblicazione del citato messaggio, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
Un mio intervento sul blog del Fatto Quotidiano: la dimensione collettiva della sicurezza sul lavoro
da adminUn mio intervento pubblicato sul blog del Fatto Quotidiano sulla dimensione collettiva della sicurezza sul lavoro nell’emergenza epidemiologica.
Non solo non c’è alcuna contrapposizione fra salute e attività produttiva ma la sicurezza sul lavoro è una condizione necessaria (anche se non sufficiente) per uscire dal dramma pandemico.
Di seguito il link all’articolo:
Sicurezza sul lavoro, la salute dei lavoratori è un elemento di interesse collettivo. Ora più che mai.
Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020
da adminE’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 24 ottobre 2020.
Il Decreto contiene ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 mag- gio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Sul fronte degli interventi in materia di diritto del lavoro non si registrano novità rispetto alla decretazione precedente.
L’art. 2 del Decreto ribadisce che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
Il nuovo D.P.C.M. del 18 ottobre 2020
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020 il testo del nuovo DPCM recante ulteriori disposizioni attuative del d.l n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del d.l. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiusodiversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Sono vietate le sagre e le fiere di comunità.
Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Le disposizioni del presente decreto, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste con il DPCM del 13 ottobre 2020, si applicano dalla data del 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
I congedi dei genitori per quarantena scolastica dei figli
da adminCon la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del congedo indennizzato COVID-19, previsto dall’art. 5 del d.l. n. 111/2020, in favore dei genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza di un periodo di quarantena scolastica al quale è costretto il figlio convivente di età inferiore ai quattordici anni, disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
In particolare, l’Istituto ha ricordato che per poter fruire del congedo COVID-19, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
b) non deve svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.l. n. 111/2020 durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
A tal proposito l’INPS ha precisato che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
d) deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini del diritto al congedo di cui trattasi, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
e) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del d.l. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all’articolo 5 del d.l. n. 111/2020 ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020fino al 31 dicembre 2020.
In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.
Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, l’INPS ha specificato che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
L’Istituto ha inoltre ricordato che il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.