Con il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020, l’Istituto previdenziale ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal d.l. n. 104/2020.
Com’è noto il d.l. n. 104/2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, all’articolo 1 ridetermina il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell’assegno ordinario richiedibili, nel secondo semestre 2020, dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A seguito delle modifiche introdotte, il quadro dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere fino al termine del corrente anno è riassumibile come segue: le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzatoil precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.
La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che le domande per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale “emergenza COVID-19”, saranno due: una per il primo periodo di nove settimane ed una seconda per le ulteriori nove settimane.
Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale dovuto dall’azienda.
Le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, previsti dal menzionato decreto-legge, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il comma 5 del medesimo articolo 1, d.l. n. 104/2020 dispone tuttavia che – in sede di prima applicazione della norma – per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020.
Parallelamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.
In relazione a quanto precede, l’INPS ha chiarito che anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.
I chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili
da adminIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero del Salute, ha emanato la circolare n.13 del 4 settembre 2020 in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
In particolare, la circolare ha precisato che il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.
Con riferimento all’età, il ministero ha chiarito che il parametro da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.
In particolare, non è rilevabile, dalla normativa, alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità.
In tal contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Misure di contrasto al Covid-19 prorogate fino al 7 ottobre 2020
da adminE’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020, il testo del DPCM 7 settembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020.
Sono state altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020.
Sono state sostituite le linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, le linee guida per il trasporto scolastico dedicato e le linee guida per gli spostamenti da e per l’estero.
Sono stati inoltre inseriti nuovi allegati:
· Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars -coV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (allegato 21)
· Protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie (allegato 22).
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell’8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020.
Le misure a sostegno delle famiglie in vista dei rischi connessi alla ripresa delle attività scolastiche
da adminE’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, il testo del decreto legge n. 111/2020 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In particolare, l’art. 5 del d.l. n. 111/2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico ove studia il proprio figlio, il lavoratore dipendente pubblico o privato, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Qualora la prestazione sia incompatibile con tale modalità, o comunque in alternativa a questa misura, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio attraverso un congedo straordinario.
Per questo congedo, che riprendendo le prescrizioni già previste dai precedenti decreti potrà essere richiesto anche ad ore, il legislatore riconosce una indennità pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità (ad eccezione del comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. n. 151/2001).
I periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.
La fruizione del congedo straordinario, ovvero dello smart-working, da parte di uno dei genitori, inibisce l’altro genitore dal richiedere le medesime agevolazioni.
Stesso divieto è previsto qualora l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa.
Decreto Agosto: le indicazioni INPS sulle nuove domande CIGO, assegno ordinario e CIGD
da adminCon il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020, l’Istituto previdenziale ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal d.l. n. 104/2020.
Com’è noto il d.l. n. 104/2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, all’articolo 1 ridetermina il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell’assegno ordinario richiedibili, nel secondo semestre 2020, dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A seguito delle modifiche introdotte, il quadro dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere fino al termine del corrente anno è riassumibile come segue: le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzatoil precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.
La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che le domande per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale “emergenza COVID-19”, saranno due: una per il primo periodo di nove settimane ed una seconda per le ulteriori nove settimane.
Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale dovuto dall’azienda.
Le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, previsti dal menzionato decreto-legge, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il comma 5 del medesimo articolo 1, d.l. n. 104/2020 dispone tuttavia che – in sede di prima applicazione della norma – per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020.
Parallelamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.
In relazione a quanto precede, l’INPS ha chiarito che anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.
CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate: ulteriori indicazioni INPS per il pagamento delle prestazioni
da adminCon il messaggio 3144 del 25 agosto 2020 l’INPS ha illustrato le novità introdotte in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD) dal d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e dal decreto-legge n. 52/2020, con particolare riguardo al trattamento di cassa integrazione in deroga a beneficio delle aziende c.d. plurilocalizzate ed ha fornito indicazioni operative per la corretta gestione del flusso dei provvedimenti di concessione, nonché per il pagamento delle prestazioni.
L’articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, modificando il decreto-legge n. 18/2020, ha introdotto gli articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 22-quater prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, siano autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro.
L’Istituto ha chiarito che i datori di lavoro che hanno avuto già autorizzato l’intero periodo spettante, secondo le indicazioni precedentemente fornite con il messaggio n. 2856/2020, possono presentare domanda all’Istituto per un ulteriore periodo di cinque settimane, decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate cinque settimane, per eventuali ulteriori quattro settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020.
I datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori ad almeno nove settimane devono invece presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prima di poter inoltrare la richiesta all’Istituto delle ulteriori cinque ed eventuali successive quattro settimane.
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.
Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale, dall’elenco dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, dal quale emerga la quantificazione delle ore di sospensione, con il relativo importo, i dati dell’azienda e dell’unità produttiva che fruisce del trattamento, la causale dell’intervento e il nominativo del referente della domanda.
Con il messaggio n. 2328/2020 sono state fornite le istruzioni per un flusso di gestione di invio delle domande all’Istituto, c.d. “semplificato”, che consente alle aziende che hanno molteplici unità produttive la presentazione di un numero minore di domande, unificandole in unità produttive accorpanti, omogenee per attività svolta e per collocazione territoriale.
L’Istituto ha precisato che le aziende che hanno usufruito di questa possibilità dovranno inoltrare le domande per i periodi ulteriori utilizzando lo stesso criterio delle unità produttive accorpanti.
Su “Sistema Unico” le suddette domande saranno identificate dal codice intervento 667 e codice evento 673 e saranno individuabili con la descrizione “Deroga INPS Plurilocalizzate”.
Cessazione appalto: illegittimo il licenziamento se manca il nesso di causalità
da adminCon sentenza del 29 luglio 2020 n. 16253, la Corte di Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, ha stabilito che il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo alla cessazione di un contratto d’appalto deve essere reintegrato se il datore non dimostra in concreto l’effettiva esuberanza della posizione del dipendente e l’impossibilità di riutilizzarlo.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno affermato che la mancanza di un nesso causale tra il recesso datoriale ed il motivo addotto a suo fondamento integra la manifesta insussistenza del fatto che giustifica la tutela reintegratoria.
L’imprenditore non può infatti ritenere sufficiente la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo solo in virtù della mera cessazione di un appalto – ipotesi quest’ultima che si verifica in via ordinaria nell’ambito di qualsiasi attività imprenditoriale – ma deve dimostrare il nesso di causalità, anche descrivendo la struttura organizzativa della società e gli appalti in essere al momento del licenziamento, in modo da dimostrare che la posizione del dipendente licenziato sia effettivamente diventata esuberante e che lo stesso non sia più proficuamente utilizzabile.