Il prossimo 21 dicembre 2020, dalle 15:00 alle 17:00, si terrà il webinar dello Studio Legale Albi dedicato al tema “Sicurezza sul lavoro e responsabilità datoriale durante la pandemia da Covid-19“.
Il seminario sarà tenuto dal Prof. Avv. Pasqualino Albi.
Di seguito il programma.
Primo modulo: La sicurezza sul lavoro nella fase della pandemia
Protocollo Condiviso e misure di sicurezza nei luoghi di lavoro
– Il documento di valutazione dei rischi
– I protocolli anti-contagio e gli altri adempimenti prevenzionistici
– I dispositivi di protezione individuale
– Il distanziamento
– L’informazione ai lavoratori
– L’accesso ai luoghi di lavoro e le limitazioni all’accesso dei soggetti terzi
– La gestione di spazi comuni e gli spostamenti in azienda
– La sanificazione periodica dei locali aziendali
– La sorveglianza sanitaria eccezionale
– Le tutele per i lavoratori fragili
– Le linee guida per particolari settori
Il ricorso al lavoro agile
I profili privacy connessi alle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro
Il contagio da Covid-19 occorso in occasione di lavoro
– La gestione di un collaboratore sintomatico
– Isolamento e quarantena
– Le tutele INAIL per il lavoratore infortunato causa Covid-19: l’art. 42, c. 2, decreto Cura Italia
Question time
Secondo modulo: La responsabilità datoriale pandemica (ore 16:00-17:00)
La responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ.
– Il danno differenziale
– La prova del danno
– Il nesso causale
– L’area di esonero da responsabilità del datore di lavoro
– L’infezione da Covid-19 come infortunio sul lavoro
– L’art. 29-bis decreto Liquidità
Question time
Per iscriversi o per maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento inviare un messaggio e-mail a info@studiolegalealbi.com o chiamare il n. 050.581213.
E’ possibile iscriversi entro e non oltre le ore 12:00 del 18 dicembre 2020.
Congedo COVID-19 dei genitori per quarantena scolastica dei figli: ulteriori indicazioni INPS
da adminCon la circolare n. 132 del 20 novembre 2020 l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 dei lavoratori dipendenti per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 21-bis, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020, aggiuntive rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 116/2020, che rimangono operative.
Com’è noto l’articolo 21-bis del d.l. n. 104/2020 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, anche negli ulteriori casi di contatto sopra descritti, resta ferma la necessità che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
L’INPS ha specificato che il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della legge n. 126/2020.
Pertanto, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale data, i richiedenti possono accedere al congedo di cui trattasi, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 14 ottobre 2020.
Il novellato articolo 21-bis del d.l. n. 104/2020 ha introdotto, inoltre, la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.
Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.
L’Istituto ha chiarito che il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza può essere fruito solo a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 137/2020.
Pertanto, i richiedenti possono accedere al congedo di cui trattasi, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 29 ottobre 2020.
I webinar dello Studio Legale Albi
da adminIl prossimo 21 dicembre 2020, dalle 15:00 alle 17:00, si terrà il webinar dello Studio Legale Albi dedicato al tema “Sicurezza sul lavoro e responsabilità datoriale durante la pandemia da Covid-19“.
Il seminario sarà tenuto dal Prof. Avv. Pasqualino Albi.
Di seguito il programma.
Primo modulo: La sicurezza sul lavoro nella fase della pandemia
Protocollo Condiviso e misure di sicurezza nei luoghi di lavoro
– Il documento di valutazione dei rischi
– I protocolli anti-contagio e gli altri adempimenti prevenzionistici
– I dispositivi di protezione individuale
– Il distanziamento
– L’informazione ai lavoratori
– L’accesso ai luoghi di lavoro e le limitazioni all’accesso dei soggetti terzi
– La gestione di spazi comuni e gli spostamenti in azienda
– La sanificazione periodica dei locali aziendali
– La sorveglianza sanitaria eccezionale
– Le tutele per i lavoratori fragili
– Le linee guida per particolari settori
Il ricorso al lavoro agile
I profili privacy connessi alle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro
Il contagio da Covid-19 occorso in occasione di lavoro
– La gestione di un collaboratore sintomatico
– Isolamento e quarantena
– Le tutele INAIL per il lavoratore infortunato causa Covid-19: l’art. 42, c. 2, decreto Cura Italia
Question time
Secondo modulo: La responsabilità datoriale pandemica (ore 16:00-17:00)
La responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ.
– Il danno differenziale
– La prova del danno
– Il nesso causale
– L’area di esonero da responsabilità del datore di lavoro
– L’infezione da Covid-19 come infortunio sul lavoro
– L’art. 29-bis decreto Liquidità
Question time
Per iscriversi o per maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento inviare un messaggio e-mail a info@studiolegalealbi.com o chiamare il n. 050.581213.
E’ possibile iscriversi entro e non oltre le ore 12:00 del 18 dicembre 2020.
Il rider è un lavoratore subordinato
da adminCon decisione del 20 novembre 2020 il Tribunale di Palermo ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un rider di una nota piattaforma di food-delivery.
Il Giudice del Lavoro, in particolare, dopo aver richiamato la giurisprudenza nazionale e internazionale in tema di lavoro tramite “piattaforme digitali”, ha qualificato il rapporto come subordinato alla stregua dell’art. 2094 c.c.
Nel caso di specie la prestazione risulta infatti “completamente eteroorganizzata e la libertà del rider di scegliere se e quando lavorare, su cui si fonda la natura autonoma della prestazione, non è reale ma fittizia, poiché, a tutto concedere, il lavoratore può scegliere di prenotarsi per i turni che la piattaforma (e quindi il datore di lavoro che ne è titolare e ne ha il controllo) mette a sua disposizione in ragione del suo punteggio”.
“Egli inoltre per poter realmente svolgere la prestazione, deve essere loggato nel periodo di tempo che precede l’assegnazione della consegna, avere il cellulare carico in misura pari almeno al 20% e trovarsi nelle vicinanze del locale presso cui la merce dev’essere ritirata, poiché altrimenti l’algoritmo non lo selezionerà, benché egli avesse prenotato e non disdetto lo slot, con la conseguenza che, in verità, non è lui che sceglie quando lavorare o meno, poiché le consegne vengono assegnate dalla piattaforma tramite l’algoritmo, sulla scorta di criteri del tutto estranei alle preferenze e allo stesso generale interesse del lavoratore”.
Il Tribunale ha inoltre osservato che la circostanza che il punteggio del rider aumenti in modo premiale, in relazione allo svolgimento di attività in c.d. “alta domanda” del partner convenzionato, all’efficienza del lavoratore, al feedback dell’utente, all’esperienza del lavoratore e al feedback dei partner, non toglie affatto che il suo mancato aumento o la sua riduzione costituiscano delle vere e proprie sanzioni disciplinari atipiche, sanzionando un rendimento del lavoratore inferiore alle sue potenzialità con una retrocessione nel punteggio e quindi nella possibilità di lavorare a condizioni migliori o più vantaggiose.
Il Giudice ha dunque riqualificato la cessazione della collaborazione, avvenuta per mancata riattivazione dell’account dopo una sospensione, alla stregua di un licenziamento orale e per fatti concludenti, ordinando la reintegrazione e condannando la società a corrispondere al lavoratore le differenze retributive derivanti dal contratto collettivo nazionale applicato dall’impresa al proprio personale (CCNL Terziario).
Blocco dei licenziamenti e nullità del recesso
da adminCon sentenza dell’11 novembre 2020 il Tribunale di Mantova ha dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un apprendista in quanto disposto in violazione del divieto di licenziamento per motivi economici di cui all’art. 46 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito in l. n. 27/2020 e successive integrazioni.
In particolare, il Tribunale ha affermato che dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la regola, con una sanzione ripristinatoria ex art. 18, 1°comma, l. n. 300/1970 e ex art. 2 d.lgs n. 23/2015, derivando la nullità dall’art. 1418 c.c.
La società datrice è stata dunque condannata alla reintegrazione della lavoratrice, oltre al pagamento in suo favore della retribuzione dalla data di licenziamento fino alla riammissione in servizio.
Il lavoro agile tra emergenza e transizione
da adminCondivido un mio articolo appena pubblicato dal C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” e destinato alla pubblicazione sulla rivista Massimario di Giurisprudenza del Lavoro.
Dopo un preliminare inquadramento della disciplina ordinaria del lavoro agile, il mio lavoro si concentra sullo studio della normativa emergenziale e sui possibili effetti del perdurare di tale disciplina.
Il contributo, inoltre, riflette sulla capacità del lavoro agile di rendersi autore di un possibile strappo sistematico alla disciplina lavoristica “classica”.
Ammortizzatori sociali: i termini per la trasmissione delle domande
da adminIn attesa della pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, come prevista dal d.l. n. 137/2020, e dal d.l. n. 149/2020, l’INPS con il messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020 ha fornito le indicazioni in ordine ai termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario.
Il d.l. n. 137/2020, all’articolo 12, comma 5, ha confermato la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo la quale il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La seconda parte del medesimo comma 5 ha previsto altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (30 novembre 2020).
Considerato che l’applicazione della disposizione sopracitata non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, l’Istituto ha precisato che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).