Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020 l’INPS ha illustrato le ulteriori misure in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal d.l. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) e ha fornito le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, e successive modificazioni.
Nel quadro complessivo delle misure introdotte dal decreto-legge n. 137/2020 a sostegno ai lavoratori e alle imprese, l’articolo 12 ha rideterminato il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021.
In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.
L’Istituto ha osservato che la nuova disciplina deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal d.l. n.104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2020, che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha inoltre osservato che l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del d.l. n. 137/2020 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzatiai sensi dell’articolo 1 del d.l. n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal d.l. n. 137/2020.
Dunque se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal d.l. n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al d.l. n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.
Bonus baby sitting: la circolare INPS
da adminCon la circolare 22 dicembre 2020, n. 153 l’INPS ha fornito istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting di cui all’articolo 14 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.
Tale disposizione introduce uno o più bonus per servizi di babysitting da erogarsi, fino ad un massimo di 1.000 euro, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute.
Non rilevano, pertanto, ai fini della disciplina summenzionata le zone interessate da un provvedimento a livello regionale o locale che preveda ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica.
Scuola Superiore Sant’Anna: la nuova edizione del corso di alta formazione in diritto del lavoro
da adminLa Scuola Superiore Sant’Anna e Ti Forma, con il patrocinio di Utilitalia, hanno organizzato l’ottava edizione del Corso di Alta Formazione “Il diritto del lavoro in trasformazione”.
I mutamenti che hanno attraversato il diritto del lavoro negli otto anni che ci separano dalla prima edizione di questo Corso richiedono nuove riflessioni ed approfondimenti sull’intreccio fra tradizione e innovazione, fra esigenze di rinnovamento e bisogno di certezze e di stabilità.
Il disorientamento degli operatori di fronte a questo intreccio è del tutto prevedibile e, in questo quadro, una formazione di eccellenza è un potente antidoto per contrastare le concrete difficoltà che si pongono nel momento attuale.
Questa edizione non trascurerà le molteplici e delicate questioni che per il diritto del lavoro si sono poste per effetto dell’emergenza epidemiologica e, inevitabilmente, ogni argomento sarà affrontato anche sotto questo aspetto.
Abbiamo pensato però di considerare l’emergenza epidemiologica una parentesi e dunque di rappresentarla come un sottotitolo (il diritto dell’emergenza) sotto il nostro tema di sempre che è e rimane il diritto del lavoro.
Il diritto del lavoro saprà apprendere anche dalla drammatica esperienza del Covid-19 e saprà portarci oltre, guardando alle grandi trasformazioni in atto come nuove sfide da affrontare in nome dei valori che ci uniscono.
Il corso, svolto in modalità e-learning attraverso apposita piattaforma, inizierà il 9 aprile 2021 per concludersi il 4 giugno 2021.
Sono previste 7 lezioni frontali di 4 ore ciascuna per un totale di 28 ore, tenute da docenti universitari, magistrati e personalità di comprovata esperienza nel settore.
È previsto un ulteriore incontro a conclusione del percorso formativo entro il 15 luglio 2021 per la presentazione dei project work.
Ogni lezione prevede sempre la partecipazione attiva dei corsisti attraverso la sottoposizione di casi pratici o di diretta esperienza dei corsisti.
Il termine per iscriversi scade il 29 marzo 2021.
Il nostro Studio con il network del Gruppo 24 Ore
da adminSiamo lieti di annunciare che lo Studio Legale Albi ha ricevuto l’accreditamento per il settore “Diritto del lavoro – Lavoro subordinato e tematiche giudiziali connesse” da Partner 24 Ore Avvocati.
L’attestato di expertise rilasciato da 4cLegal conferma le competenze specialistiche in materia di diritto del lavoro acquisite dal nostro studio.
Grazie a questi importanti riconoscimenti lo Studio Legale Albi entra ufficialmente nel network del Gruppo 24 ORE.
Al seguente link potete consultare la pagina dedicata al nostro studio e al suo fondatore:
Prof. Avv. Albi – Professional Partner
Ancora sulle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
da adminCon la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020 l’INPS ha illustrato le ulteriori misure in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal d.l. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) e ha fornito le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, e successive modificazioni.
Nel quadro complessivo delle misure introdotte dal decreto-legge n. 137/2020 a sostegno ai lavoratori e alle imprese, l’articolo 12 ha rideterminato il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021.
In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.
L’Istituto ha osservato che la nuova disciplina deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal d.l. n.104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2020, che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha inoltre osservato che l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del d.l. n. 137/2020 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzatiai sensi dell’articolo 1 del d.l. n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal d.l. n. 137/2020.
Dunque se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal d.l. n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al d.l. n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.
Contratto di espansione e obbligo contributivo del datore di lavoro
da adminCon la circolare n. 143 del 9 dicembre 2020 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito al “Contratto di espansione”, previsto dall’articolo 41 del d.lgs. n. 148/2015.
Il nuovo articolo 41 del citato decreto legislativo, rubricato “Contratto di espansione”, prevede che le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20 del d.lgs. n. 148/2015), qualora intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali, possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.
Con la circolare n. 98 del 3 settembre 2020, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto ha illustrato i profili normativi e operativi inerenti all’applicazione dell’integrazione salariale prevista dal comma 7 dell’articolo 41 e ha comunicato le disposizioni di prassi ed operative alle quali deve attenersi il datore di lavoro.
In particolare, con la suddetta circolare si è rilevato che all’integrazione salariale di cui al comma 7 dell’articolo 41 sono applicabili le disposizioni relative alla disciplina del contributo addizionale (cfr. l’art. 5 del D.lgs n. 148/2015) e al termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni erogate dal datore di lavoro (cfr. l’art. 7 del D.lgs n. 148/2015).
Con riferimento all’obbligo di versamento del contributo addizionale, al paragrafo 4 della citata circolare n. 98/2020 si è specificato che per l’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione “l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate”.
Al riguardo, l’INPS ha fatto presente che, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha successivamente precisato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.
Pertanto, le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 sono superate.
Per le integrazioni salariali di cui all’articolo 41, comma 7, del d.lgs n. 148/2015, riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro non è dunque tenuto al versamento del contributo addizionale e potrà procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo.
Demansionamento e onere della prova
da adminCon ordinanza n. 27078 del 26 novembre 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora da parte di un lavoratore venga dedotto un demansionamento – riconducibile ad un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c. – è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l’una o l’altra siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall’art. 1218 c.c., da un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.