È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Il provvedimento, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (d.l. n. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori bis (d.l. n. 149/2020), Ristori ter (d.l. n. 154/2020) e Ristori quater (d.l. n. 157/2020), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.
La legge n. 176/2020 mantiene ferme le misure in materia di lavoro finalizzate a fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia come disposte non solo dal Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater, trasfusi nel corpo normativo (dall’integrazione salariale all’esonero contributivo, dall’istituzione o implementazione di Fondi per il sostegno di particolari settori alle indennità per i lavoratori maggiormente colpiti dalle misure anti-COVID-19).
Inoltre, sono introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020.
In particolare, si evidenziano sul punto le seguenti novità (art. 4 ter):
– l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;
– l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un’origine comune;
– l’inclusione nella definizione di “consumatore” anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
– la previsione della allegazione alla proposta di piano del consumatore – e alla domanda di accordo di composizione della crisi – di una relazione dell’organismo di composizione della crisi che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura;
– quando l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
Inefficacia dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento a mezzo pec non sottoscritta
da adminCon ordinanza n. 36015 del 28 ottobre 2020 il Tribunale di Palermo si è pronunciato in tema di validità dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non sottoscritta ed inviata tramite pec dal difensore del lavoratore.
Il Giudice del lavoro ha affermato che la scansione dell’impugnazione cartacea può avere la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è estratta solo nei seguenti casi:
1) se ad essa è apposta una firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata dal lavoratore e/o dal difensore (giusto il richiamo operato dal comma 1 dell’art. 22 d.lgs. n. 82/2005 all’art. 20 comma 1 bis primo periodo d.lgs. cit.); in tale caso, infatti, l’atto scansionato acquista natura di “documento informatico”;
2) se è accompagnata da valida attestazione di conformità di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole stabilite ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 82/2005 (art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005);
3) se è stata formata in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 d.lgs. 82/2005 e la sua conformità all’originale non è espressamente disconosciuta (art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82/2005).
Nel caso di specie l’impugnativa di licenziamento era stata trasmessa unicamente a mezzo di posta elettronica certificata dall’indirizzo del difensore del lavoratore, alla quale veniva allegata una copia scansionata in pdf della lettera di impugnativa.
Tale documento non era firmato digitalmente né dal lavoratore né dal difensore.
Inoltre alla suddetta pec non veniva allegata né procura alle liti né un’attestazione di conformità degli atti allegati.
Il tribunale ha quindi concluso affermando che la trasmissione al datore di lavoro, tramite la pec del difensore, di una siffatta scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di licenziamento non è idonea ad impedire la decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966.
Licenziamento collettivo e controllo giurisdizionale
da adminCon decisione n. 28816 del 16 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che la l. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, dovuto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda.
I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di una indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (v. Cass. n. 11455 del 1999, Cass. nn. 13450, 13727, 14434, 13839 e 14553 del 2000, n. 11194 del 2001, Cass. n. 11651 del 2003, Cass. n. 9134 del 2004, Cass. n. 21300 del 2006, Cass. 19347 del 2007, n. 5089 del 2009; da ultimo Cass. 30250 del 2018).
Licenziamento collettivo e tutele crescenti
da adminCon decisione del 4 novembre 2020, n. 259 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità concernenti le tutele applicabili al licenziamento collettivo dichiarato illegittimo per violazione dei criteri di scelta nel regime delineato dal d.lgs. n. 23/2015.
In particolare, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’Appello di Napoli, riguardavano l’art. 1, comma 7, legge 183/2014 e gli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23/2015 (nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. 87/2018) in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35, 38, 41, 76, 111, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione agli artt. 20, 21, 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 24 della Carta sociale europea.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni, non avendo il giudice rimettente motivato adeguatamente la rilevanza delle questioni sollevate.
Secondo la Consulta, il giudice rimettente non avrebbe offerto alcun ragguaglio sulle ragioni fondanti l’illegittimità del licenziamento collettivo e avrebbe trascurato di descrivere la fattispecie concreta nonchè di allegare elementi idonei a corroborare l’accoglimento dell’impugnazione del licenziamento in virtù di una violazione dei criteri di scelta.
Nullità del licenziamento e frode alla legge
da adminCon la decisione 17 dicembre 2020, n. 29007 la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo, perché in frode alla legge, il recesso datoriale intimato al dipendente dopo la sua reintegrazione nel posto di lavoro.
Il lavoratore, in seguito ad un primo licenziamento dichiarato illegittimo, era stato reintegrato in una sede per la quale la società datrice aveva già programmato una procedura di riduzione del personale.
La pronuncia in oggetto si segnala per aver sottolineato la sostanziale differenza tra frode alla legge e violazione di norme imperative.
La Corte ha, infatti, chiarito che la peculiarità del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.) consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge “di guisa che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l’abuso del mezzo, la predisposizione di uno schema fraudolento e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare”.
Di contro, si ha violazione di disposizioni imperative (art. 1343 c.c.) qualora le parti perseguano il risultato vietato dall’ordinamento “non già attraverso una combinazione di atti di per sé leciti, ma mediante la stipulazione di un contratto la cui causa concreta si ponga direttamente in contrasto con disposizioni di tale natura”.
Nel caso di specie, prima ancora che venisse disposto il trasferimento del lavoratore presso la sede triestina, nell’intento fittizio di ottemperare all’ordine di reintegrazione del giudice, era già noto alla società il dato della strutturale esuberanza della sede di destinazione, in perdita ormai da anni.
La legge di conversione del decreto Ristori
da adminÈ stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Il provvedimento, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (d.l. n. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori bis (d.l. n. 149/2020), Ristori ter (d.l. n. 154/2020) e Ristori quater (d.l. n. 157/2020), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.
La legge n. 176/2020 mantiene ferme le misure in materia di lavoro finalizzate a fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia come disposte non solo dal Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater, trasfusi nel corpo normativo (dall’integrazione salariale all’esonero contributivo, dall’istituzione o implementazione di Fondi per il sostegno di particolari settori alle indennità per i lavoratori maggiormente colpiti dalle misure anti-COVID-19).
Inoltre, sono introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020.
In particolare, si evidenziano sul punto le seguenti novità (art. 4 ter):
– l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;
– l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un’origine comune;
– l’inclusione nella definizione di “consumatore” anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
– la previsione della allegazione alla proposta di piano del consumatore – e alla domanda di accordo di composizione della crisi – di una relazione dell’organismo di composizione della crisi che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura;
– quando l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
Conguaglio di fine anno per i contributi previdenziali e assistenziali
da adminCon la circolare n. 155 del 23 dicembre 2020 l’INPS ha fornito indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2020, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
L’Istituto ha precisato che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2020” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2021), anche con quella di competenza di “gennaio 2021” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2021)attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS ha fatto presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2021” (scadenza di pagamento 16 marzo 2021), senza aggravio di oneri accessori.
Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2021.