Con ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22985 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla dipendente di un Ministero, la quale chiedeva la corresponsione di un’indennità sostitutiva dei buoni pasto non fruiti.
Prima di entrare nel merito della questione sottoposta al suo scrutinio, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, essendo finalizzato ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi è costretto, in ragione dell’orario di lavoro, a mangiare fuori casa.
A fronte di tale natura, il diritto al buono pasto dipende direttamente dalle previsioni di legge o di contratto collettivo che ne dispongono il riconoscimento.
Inoltre, il sorgere del diritto al buono pasto discende dalla concreta fruizione della pausa pranzo.
Per tale ragione, la Corte ha ritenuto di non poter riconoscere alla lavoratrice l’indennità sostitutiva dei buoni pasto non fruiti, in quanto la dipendente aveva espressamente e di propria spontanea volontà rinunciato alla pausa pranzo.
Ciò premesso, la Corte ha colto l’occasione per precisare che la ricorrente ben avrebbe potuto richiedere il risarcimento del danno per mancato rispetto delle norme in materia di pause e riposi.
Un seminario su crisi di impresa e rapporti di lavoro
da adminIl prossimo 4 dicembre 2020, dalle ore 15 alle ore 18, parteciperò ad una videoconferenza sul tema “Crisi di impresa e rapporti di lavoro”.
Sarà l’occasione per discutere della riforma del Codice della Crisi di Impresa, anche considerando i più recenti interventi del legislatore.
Inevitabile è ovviamente il riferimento alla complessa situazione nella quale versano molte imprese a causa dell’emergenza sanitaria.
In questo quadro meriterà attenzione anche il tema del blocco dei licenziamenti.
Insieme a me parteciperanno all’evento, in qualità di relatori, il Cons. Dott. Roberto Bellè, Giudice della Suprema Corte di Cassazione, l’Avv. Filippo Aiello del Foro di Roma e il Dott. Maurizio Masini, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa.
L’evento, organizzato nell’ambito del Master di I livello “Gestione della crisi di impresa”, si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams e il link di collegamento alla videoconferenza sarà reso disponibile agli iscritti tramite messaggio e-mail.
Il Convegno è accreditato per la formazione professionale dall’Ordine degli Avvocati di Pisa e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Pisa.
La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di appalto
da adminCon ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23615 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da un lavoratore che rivendicava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una società appaltante, benché formalmente assunto dalla società appaltatrice.
L’ordinanza in oggetto rammenta il principo in base al quale in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presuzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall’art. 1, c. 1, l. n. 1369/1960 solo quando tale conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore.
Tale presunzione è stata oggetto di abrogazione, come afferma la Cassazione, ad opera del d.lgs. n. 276/2003 pur se, nel nuovo quadro legale (oggi rappresentato dal d.lgs. n. 81/2015) viene conservata una particolare attenzione al tema dell’organizzazione dei mezzi necessari dell’appaltatore.
Pertanto, in caso di appalto c.d. “leggero”, che cioè abbia ad oggetto attività che si risolvano prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, ai fini della genuinità dell’appalto, è sufficiente che l’appaltatore provveda alla effettiva gestione dei dipendenti, nonostante l’eventuale utilizzo di macchine ed attrezzature di proprietà del committente.
Pausa pranzo e buoni pasto nel pubblico impiego
da adminCon ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22985 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla dipendente di un Ministero, la quale chiedeva la corresponsione di un’indennità sostitutiva dei buoni pasto non fruiti.
Prima di entrare nel merito della questione sottoposta al suo scrutinio, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, essendo finalizzato ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi è costretto, in ragione dell’orario di lavoro, a mangiare fuori casa.
A fronte di tale natura, il diritto al buono pasto dipende direttamente dalle previsioni di legge o di contratto collettivo che ne dispongono il riconoscimento.
Inoltre, il sorgere del diritto al buono pasto discende dalla concreta fruizione della pausa pranzo.
Per tale ragione, la Corte ha ritenuto di non poter riconoscere alla lavoratrice l’indennità sostitutiva dei buoni pasto non fruiti, in quanto la dipendente aveva espressamente e di propria spontanea volontà rinunciato alla pausa pranzo.
Ciò premesso, la Corte ha colto l’occasione per precisare che la ricorrente ben avrebbe potuto richiedere il risarcimento del danno per mancato rispetto delle norme in materia di pause e riposi.
Demansionamento e risarcimento del danno
da adminCon ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23144 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno da demansionamento.
Nel caso di specie, il Supremo Collegio non ha accolto il ricorso promosso dal lavoratore, confermando la pronuncia della Corte d’Appello di Torino nella parte in cui aveva rigettato la pretesa risarcitoria formulata dal dipendente per mancata deduzione e allegazione delle circostanze di fatto idonee a dimostrare la sussistenza di un danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, all’immaigne etc) quale conseguenza del demansionamento subito.
La Corte ha precisato che in tema di demansionamento e dequalificazione professionale, il pregiudizio subito dal lavoratore non si identifica con l’inadempimento datoriale e non si pone come conseguenza automatica di ogni comportamento datoriale illegittimo.
Pertanto, non basta dimostrare la potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma ai fini risarcitori occorre sempre provare la sussistenza del danno non patrimoniale e del nesso di causalità intercorrente tra quest’ultimo e il comportamento inadempiente del datore di lavoro.
Normativa emergenziale e profili lavoristici: la nota INL
da adminCon la nota 5 novembre 2020, n. 963 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna a fornire ulteriori indicazioni circa le modifiche apportate dalla legge n. 126/2020 di conversione del d.l. n. 104/2020, nonché dal d.l. n. 137/2020.
In particolare, la nota si pronuncia in tema di:
Pubblicato in G.U. il c.d. decreto Ristori bis
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il testo del decreto legge noto con la denominazione di “Decreto Ristori bis”.
Tale decreto reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con particolare riguardo ai profili lavoristici e previdenziali si segnalano le seguenti novità.