D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62
Il recente d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, attuazione della legge 21 dicembre 2021, n. 221 in tema di disabilità, oltre ad innovazioni importanti in tema di definizione della «condizione di disabilità», di unificazione procedurale sotto la competenza dell’INPS dei procedimenti volti all’accertamento di tali condizioni, di introduzione del «progetto di vita» volto all’inclusione e partecipazione sociale della persona con disabilità, contiene anche previsioni di immediato e specifico interesse lavoristico.
In particolare, l’art. 17, introducendo un nuovo art. 5-bis alla legge 104 del 1992, prevede una disciplina legale degli «accomodamenti ragionevoli» da tempo noti alla giurisprudenza. L’accomodamento ragionevole è ora definito come l’insieme di misure e adattamenti che possono essere richiesti alle amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai privati – anche nella loro veste di datori di lavoro – per garantire i diritti della persona con disabilità quando a ciò non sia sufficiente il rispetto delle previsioni di legge.
Secondo le nuove previsioni, l’interessato ha facoltà di presentare istanza scritta al soggetto obbligato – ad esempio, il datore di lavoro – per l’adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta la cui possibilità di accoglimento dovrà essere verificata previamente all’adozione di una decisione. L’istante ha diritto di essere coinvolto nel procedimento e nelle valutazioni per l’adozione degli accomodamenti, che devono essere individuati secondo un criterio di ragionevolezza, non potendosi imporre un onere sproporzionato rispetto alla sostenibilità organizzativa ed economica dell’impegno richiesto, in un’ottica di proporzionalità.
La recente riforma prevede che al rifiuto ingiustificato di adottare gli accomodamenti ragionevoli è possibile reagire con ricorso all’autorità giudiziaria (legge n. 67 del 2006) e, adesso, anche con richiesta alla recentemente istituita Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, volta alla verifica della discriminatorietà del rifiuto.
Il decreto interministeriale sulle modalità di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile
da Admin2La legge n. 162/2021 ha, fra le altre cose, modificato l’art. 46 del Codice delle pari opportunità (d.lgs. 198/2006), estendendo e rafforzando l’obbligo, per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti, di redigere un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, e prevedendone la redazione su base volontaria da parte delle imprese che non raggiungono la soglia occupazionale menzionata.
Il decreto interministeriale del 3 giugno 2024 (del Ministero del Lavoro e del Ministero della Famiglia), rivede le modalità (esclusivamente telematiche) per la redazione e presentazione del rapporto, insieme con le modalità secondo le quali i rapporti sono resi consultabili da parte delle consigliere e i consiglieri di parità.
Il termine per la trasmissione del primo rapporto da redigersi con le nuove modalità, relativo al biennio 2022-2023, è stabilito al 15 luglio 2024; per la annualità successive, il termine sarà il 30 aprile. È ragionevole prevedere che le regole siano destinate a cambiare nuovamente con il recepimento delle direttive 2023/970/UE e 2024/1500/UE, in materia rispettivamente di rafforzamento del principio di parità retributiva fra uomini e donne e di norme sugli organismi per la parità: il decreto stesso precisa che le nuove regole sono disposte «nelle more» del recepimento di dette direttive da parte dell’ordinamento italiano.
La Corte costituzionale sul trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di 3 anni
da Admin2Corte cost., sent. 4 giugno 2024, n. 99
L’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 disciplina l’istituto del trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici che siano genitori di figli minori di tre anni, prevedendo che il dipendente possa essere assegnato su richiesta ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione dove l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, per un periodo, anche frazionato, complessivamente non superiore a tre anni. Il trasferimento è disposto a condizione che nella sede di destinazione sia disponibile un posto vacante e di corrispondente retribuzione, salvo motivato dissenso delle amministrazioni di provenienza o destinazione, limitato a casi o esigenze eccezionali.
Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede che il trasferimento possa essere richiesto anche presso una sede ubicata nella stessa regione o provincia ove è fissata la residenza del nucleo familiare. La Corte costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha accolto la questione, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, e riconosciuto l’irragionevolezza della previsione: la limitazione della possibilità di richiedere il trasferimento nella regione o provincia dove lavora l’altro genitore si fonda sul presupposto erroneo che il figlio minore necessariamente si trovi in tale regione o provincia. Ma la realtà sociale smentisce questo assunto: pertanto la disposizione non tutela adeguatamente i nuclei familiari nei quali entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle dove è stata fissata la residenza familiare.
Diritto del lavoro: focus sulle novità normative in tema di appalti
da Admin2Gli accomodamenti ragionevoli nel nuovo d.lgs. 62/2024 sulla disabilità
da Admin2D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62
Il recente d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, attuazione della legge 21 dicembre 2021, n. 221 in tema di disabilità, oltre ad innovazioni importanti in tema di definizione della «condizione di disabilità», di unificazione procedurale sotto la competenza dell’INPS dei procedimenti volti all’accertamento di tali condizioni, di introduzione del «progetto di vita» volto all’inclusione e partecipazione sociale della persona con disabilità, contiene anche previsioni di immediato e specifico interesse lavoristico.
In particolare, l’art. 17, introducendo un nuovo art. 5-bis alla legge 104 del 1992, prevede una disciplina legale degli «accomodamenti ragionevoli» da tempo noti alla giurisprudenza. L’accomodamento ragionevole è ora definito come l’insieme di misure e adattamenti che possono essere richiesti alle amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai privati – anche nella loro veste di datori di lavoro – per garantire i diritti della persona con disabilità quando a ciò non sia sufficiente il rispetto delle previsioni di legge.
Secondo le nuove previsioni, l’interessato ha facoltà di presentare istanza scritta al soggetto obbligato – ad esempio, il datore di lavoro – per l’adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta la cui possibilità di accoglimento dovrà essere verificata previamente all’adozione di una decisione. L’istante ha diritto di essere coinvolto nel procedimento e nelle valutazioni per l’adozione degli accomodamenti, che devono essere individuati secondo un criterio di ragionevolezza, non potendosi imporre un onere sproporzionato rispetto alla sostenibilità organizzativa ed economica dell’impegno richiesto, in un’ottica di proporzionalità.
La recente riforma prevede che al rifiuto ingiustificato di adottare gli accomodamenti ragionevoli è possibile reagire con ricorso all’autorità giudiziaria (legge n. 67 del 2006) e, adesso, anche con richiesta alla recentemente istituita Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, volta alla verifica della discriminatorietà del rifiuto.
Il licenziamento del whistleblower
da Admin2Cass civ., sez. lav., sent. 9 maggio 2024, n. 12688
Sia il Tribunale che la Corte di Appello rigettavano il ricorso di un dirigente pubblico contro il licenziamento per giusta causa intimatogli. Ricorrendo in Cassazione, questi lamentava che i giudici di merito avessero omesso del tutto di esaminare la sussistenza dell’ipotesi di whistleblowing, non avendo tenuto conto del fatto che egli in passato aveva più volte presentato denunce relative alle attività illecite dei vertici aziendali e aveva collaborato nelle conseguenti indagini.
La Corte accoglie le doglianze del ricorrente con un ragionamento in due fasi: innanzitutto, verifica la contraddittorietà della motivazione dei giudici di merito relativamente alla sussistenza della giusta causa di licenziamento. In seguito, ciò che maggiormente interessa, la Corte verifica che i giudici di merito hanno del tutto omesso di valutare, trincerandosi dietro l’asserita esistenza della giusta causa, che il licenziamento potesse costituire una ritorsione ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. Ricordando che l’accoglimento della domanda volta ad affermare l’illegittimità del provvedimento espulsivo per motivo illecito determinante è subordinata alla verifica che l’intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, dovendosi escludere una valutazione comparativa fra le diverse possibili ragioni del recesso, la Corte censura l’operato dei giudici di merito che hanno trattato atomisticamente le questioni poste dal ricorrente prescindendo da un’opportuna contestualizzazione della vicenda.
Part time verticale e lavoro su turni
da Admin2Cass. civ., sez. lav., ord. 29 aprile 2024, n. 11333
Se un contratto part time verticale è organizzato in turni, questi devono essere individuati nel contratto stesso e non possono essere rimessi a comunicazioni periodiche successive del datore di lavoro dal momento che nel contratto part-time è necessaria l’indicazione della durata della prestazione e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, al mese, all’anno.
Ciò è quanto affermato dalla Cassazione in un caso in cui il contratto di lavoro conteneva solo l’indicazione del numero di ore annuali, giornaliere, di turni e dei mesi nei quali sarebbe stata resa la prestazione. L’articolazione concreta dei turni veniva, invece, comunicata di anno in anno, ritenendo il datore di lavoro applicabile anche ai dipendenti part time la previsione del ccnl applicabile secondo cui al personale turnista i turni possono essere comunicati finanche su base mensile.
La Corte, confermando la decisione di appello, esclude tale ipotesi. La previsione del ccnl può riferirsi soltanto ai turnisti a tempo pieno dal momento che essa contrasta con la ratio protettiva dell’intera disciplina del part time, volta a tutelare la possibilità per il dipendente di organizzare il tempo libero per la cura delle attività familiari e delle eventuali ulteriori attività lavorative. Per lo stesso motivo, anche la previsione dell’art. 5 del d.lgs. 81/2015, secondo cui nel caso in cui il part time sia organizzato su turni l’indicazione specifica dell’orario di lavoro può avvenire anche «mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite» deve essere interpretata nel senso che i turni di lavoro restino indicati per iscritto nel contratto, senza poter essere di volta in volta comunicati al dipendente.