Con decisione del 20 novembre 2020 il Tribunale di Palermo ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un rider di una nota piattaforma di food-delivery.
Il Giudice del Lavoro, in particolare, dopo aver richiamato la giurisprudenza nazionale e internazionale in tema di lavoro tramite “piattaforme digitali”, ha qualificato il rapporto come subordinato alla stregua dell’art. 2094 c.c.
Nel caso di specie la prestazione risulta infatti “completamente eteroorganizzata e la libertà del rider di scegliere se e quando lavorare, su cui si fonda la natura autonoma della prestazione, non è reale ma fittizia, poiché, a tutto concedere, il lavoratore può scegliere di prenotarsi per i turni che la piattaforma (e quindi il datore di lavoro che ne è titolare e ne ha il controllo) mette a sua disposizione in ragione del suo punteggio”.
“Egli inoltre per poter realmente svolgere la prestazione, deve essere loggato nel periodo di tempo che precede l’assegnazione della consegna, avere il cellulare carico in misura pari almeno al 20% e trovarsi nelle vicinanze del locale presso cui la merce dev’essere ritirata, poiché altrimenti l’algoritmo non lo selezionerà, benché egli avesse prenotato e non disdetto lo slot, con la conseguenza che, in verità, non è lui che sceglie quando lavorare o meno, poiché le consegne vengono assegnate dalla piattaforma tramite l’algoritmo, sulla scorta di criteri del tutto estranei alle preferenze e allo stesso generale interesse del lavoratore”.
Il Tribunale ha inoltre osservato che la circostanza che il punteggio del rider aumenti in modo premiale, in relazione allo svolgimento di attività in c.d. “alta domanda” del partner convenzionato, all’efficienza del lavoratore, al feedback dell’utente, all’esperienza del lavoratore e al feedback dei partner, non toglie affatto che il suo mancato aumento o la sua riduzione costituiscano delle vere e proprie sanzioni disciplinari atipiche, sanzionando un rendimento del lavoratore inferiore alle sue potenzialità con una retrocessione nel punteggio e quindi nella possibilità di lavorare a condizioni migliori o più vantaggiose.
Il Giudice ha dunque riqualificato la cessazione della collaborazione, avvenuta per mancata riattivazione dell’account dopo una sospensione, alla stregua di un licenziamento orale e per fatti concludenti, ordinando la reintegrazione e condannando la società a corrispondere al lavoratore le differenze retributive derivanti dal contratto collettivo nazionale applicato dall’impresa al proprio personale (CCNL Terziario).
Il rider è un lavoratore subordinato
da adminCon decisione del 20 novembre 2020 il Tribunale di Palermo ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un rider di una nota piattaforma di food-delivery.
Il Giudice del Lavoro, in particolare, dopo aver richiamato la giurisprudenza nazionale e internazionale in tema di lavoro tramite “piattaforme digitali”, ha qualificato il rapporto come subordinato alla stregua dell’art. 2094 c.c.
Nel caso di specie la prestazione risulta infatti “completamente eteroorganizzata e la libertà del rider di scegliere se e quando lavorare, su cui si fonda la natura autonoma della prestazione, non è reale ma fittizia, poiché, a tutto concedere, il lavoratore può scegliere di prenotarsi per i turni che la piattaforma (e quindi il datore di lavoro che ne è titolare e ne ha il controllo) mette a sua disposizione in ragione del suo punteggio”.
“Egli inoltre per poter realmente svolgere la prestazione, deve essere loggato nel periodo di tempo che precede l’assegnazione della consegna, avere il cellulare carico in misura pari almeno al 20% e trovarsi nelle vicinanze del locale presso cui la merce dev’essere ritirata, poiché altrimenti l’algoritmo non lo selezionerà, benché egli avesse prenotato e non disdetto lo slot, con la conseguenza che, in verità, non è lui che sceglie quando lavorare o meno, poiché le consegne vengono assegnate dalla piattaforma tramite l’algoritmo, sulla scorta di criteri del tutto estranei alle preferenze e allo stesso generale interesse del lavoratore”.
Il Tribunale ha inoltre osservato che la circostanza che il punteggio del rider aumenti in modo premiale, in relazione allo svolgimento di attività in c.d. “alta domanda” del partner convenzionato, all’efficienza del lavoratore, al feedback dell’utente, all’esperienza del lavoratore e al feedback dei partner, non toglie affatto che il suo mancato aumento o la sua riduzione costituiscano delle vere e proprie sanzioni disciplinari atipiche, sanzionando un rendimento del lavoratore inferiore alle sue potenzialità con una retrocessione nel punteggio e quindi nella possibilità di lavorare a condizioni migliori o più vantaggiose.
Il Giudice ha dunque riqualificato la cessazione della collaborazione, avvenuta per mancata riattivazione dell’account dopo una sospensione, alla stregua di un licenziamento orale e per fatti concludenti, ordinando la reintegrazione e condannando la società a corrispondere al lavoratore le differenze retributive derivanti dal contratto collettivo nazionale applicato dall’impresa al proprio personale (CCNL Terziario).
Blocco dei licenziamenti e nullità del recesso
da adminCon sentenza dell’11 novembre 2020 il Tribunale di Mantova ha dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un apprendista in quanto disposto in violazione del divieto di licenziamento per motivi economici di cui all’art. 46 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito in l. n. 27/2020 e successive integrazioni.
In particolare, il Tribunale ha affermato che dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la regola, con una sanzione ripristinatoria ex art. 18, 1°comma, l. n. 300/1970 e ex art. 2 d.lgs n. 23/2015, derivando la nullità dall’art. 1418 c.c.
La società datrice è stata dunque condannata alla reintegrazione della lavoratrice, oltre al pagamento in suo favore della retribuzione dalla data di licenziamento fino alla riammissione in servizio.
Il lavoro agile tra emergenza e transizione
da adminCondivido un mio articolo appena pubblicato dal C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” e destinato alla pubblicazione sulla rivista Massimario di Giurisprudenza del Lavoro.
Dopo un preliminare inquadramento della disciplina ordinaria del lavoro agile, il mio lavoro si concentra sullo studio della normativa emergenziale e sui possibili effetti del perdurare di tale disciplina.
Il contributo, inoltre, riflette sulla capacità del lavoro agile di rendersi autore di un possibile strappo sistematico alla disciplina lavoristica “classica”.
Ammortizzatori sociali: i termini per la trasmissione delle domande
da adminIn attesa della pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, come prevista dal d.l. n. 137/2020, e dal d.l. n. 149/2020, l’INPS con il messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020 ha fornito le indicazioni in ordine ai termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario.
Il d.l. n. 137/2020, all’articolo 12, comma 5, ha confermato la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo la quale il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La seconda parte del medesimo comma 5 ha previsto altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (30 novembre 2020).
Considerato che l’applicazione della disposizione sopracitata non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, l’Istituto ha precisato che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).
Il Decreto Ristori-quater è in G.U.
da adminLo scorso lunedì 30 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 297, il decreto legge n. 157/2020 noto come Decreto Ristori-quater.
Di seguito le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento.
Le misure contenute nel Decreto Ristori-ter
da adminNelle ultime due settimane il Governo ha varato due nuovi decreti Ristori per venire incontro alle esigenze di operatori economici e lavoratori colpiti dall’emergenza COVID-19.
Nella giornata del 23 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291, il decreto legge n. 154/2020 noto come Decreto Ristori-ter.
L’art. 1 di tale provvedimento ha stabilito un incremento del Fondo di cui all’art. 8, c. 2, d.l. n. 149/2020 di 1.450 milioni di euro per l’anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l’anno 2021.
La stessa disposizione ha poi ampliato la platea dei possibili destinatari del contributo a Fondo perduto, includendo le attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori.
Con l’art. 2 è stato istituito un Fondo di 400 milioni di euro nel 2020 volto a consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.
L’art. 3, invece, ha previsto un incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo di cui all’art. 44 d.lgs. n. 1/2018 al fine di procedere all’acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.