È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1°marzo 2021 la legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del c.d. decreto Milleproroghe (d.l. n. 183/2020).
In sede di conversione, sono stati prorogati i termini previsti dalle disposizioni legislative specificatamente individuate all’art. 19 del decreto Milleproroghe – e, quindi, all’Allegato 1 al decreto stesso – fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.
In materia di lavoro si segnala, in particolare, la proroga al 30 aprile 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020.
Inoltre, la legge differisce al 31 marzo 2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 così come i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo.
In materia societaria, sono state estese al 31 luglio 2021 le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte dal decreto Cura Italia (art. 106, d.l. n. 18/2020).
Da ultimo, si evidenzia la proroga al 30 aprile 2021 anche delle disposizioni del decreto Cura Italia (art. 73, d.l. n. 18/2020) sulle semplificazioni in materia di organi collegiali e, nello specifico, delle norme relative allo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra altri organi contemplati, di associazioni private anche non riconosciute, di fondazioni e delle società, ivi incluse le cooperative e i consorzi.
Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di CIG
da adminCon il messaggio n. 1008 del 9 marzo, l’INPS ha fornito le istruzioni operative in ordine al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La legge n. 51/2021, di conversione del d.l. n. 183/2020 (c.d. decreto milleproroghe), ha introdotto i commi 10-bis e 10-ter all’articolo 11 del citato decreto-legge, con i quali sono stati differiti al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020 e ss. mm.
Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.
Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
L’INPS ha altresì chiarito che i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.
A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, come riepilogate nell’Allegato 1 al presente messaggio.
Il Jobs Act di nuovo davanti alla Consulta
da adminCon ordinanza del 24 febbraio, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 117 Cost., dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui fissa una soglia massima di sei mensilità per il risarcimento spettante ai lavoratori licenziati da datori di lavoro che non superano i 15 dipendenti.
Il Giudice ha ritenuto l’indennizzo troppo esiguo e non dissuasivo nei confronti dei comportamenti illegittimi dei datori di lavoro.
Il Tribunale ha inoltre osservato, da un lato, che l’originaria tutela c.d. “obbligatoria” contenuta nell’art. 8 l. n. 604/1966 prevede, ancora oggi quando applicabile, una tutela costituita dalla riassunzione in servizio o, in mancanza, dal pagamento di un’indennità variabile fra 2,5 e un massimo di 14 mensilità; dall’altro che, considerati gli attuali modelli organizzativi ed economici, il criterio del numero dei dipendenti non è più adeguato, in relazione alle esigenze di tutela espresse dalla disciplina dei licenziamenti, rispetto ad altri criteri come quello della dimensione economica dell’attività di impresa.
Nel rinviare la questione alla Corte, il Giudice ha richiamato la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali “CGIL v. Italy” dell’11 febbraio 2020 con la quale il regime del licenziamento previsto dal d.lgs. n. 23/2015 è stato dichiarato contrario agli standard fissati dalla Carta sociale Europea.
Riders: assicurate le tutele del lavoro subordinato
da adminAl termine di un’attività di controllo condotta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano per i profili penalistici e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro riguardo l’inquadramento dei rapporti di lavoro, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Milano, il Nucleo Ispezioni lavoro dei Carabinieri di Milano, l’Inps e Inail, hanno notificato verbali di accertamento a quattro società di gestione delle attività di consegna a domicilio.
L’Ispettorato Nazionale del lavoro con comunicato del 24 febbraio 2021 ha annunciato che ai riders facenti capo a Just eat, Foodinho (Glovo), Uber Eats Italy e Deliveroo, operanti su tutto il territorio nazionale, dovranno essere applicate le tutele dei lavoratori subordinati.
Analizzando il meccanismo di funzionamento dell’app che gestisce le prestazioni lavorative dei riders è infatti emerso che il modello organizzativo è standardizzato per tutte le società interessate e corrispondente a quello tutelato dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, che prevede, appunto, le tutele del lavoro subordinato.
In particolare, la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa è risultata imposta dal modello organizzativo adottato dalla piattaforma, attraverso l’app che ciascun lavoratore deve scaricare per poter rendere la prestazione.
Le piattaforme, infatti, gestiscono l’accesso alle prenotazioni delle fasce orarie di lavoro (slot), la tempistica delle consegne, il percorso da seguire, le modalità di pagamento da parte del cliente.
Il rider che non si adegua al modello organizzativo imposto subisce ripercussioni negative sulle possibilità di lavoro e sull’accesso a fasce orarie di lavoro più remunerative.
Da ciò consegue l’applicazione ai riders del trattamento retributivo del lavoratore dipendente, del conseguente inquadramento previdenziale e, soprattutto, la piena tutela in materia di salute e sicurezza.
Per questi lavoratori l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Milano ha disposto in capo alle società di food delivery l’obbligo di fornire agli stessi un’adeguata informazione circa gli istituti tipici del lavoro subordinato ad essi applicabili, nonché l’obbligo di provvedere al pagamento delle differenze retributive dovute ai singoli riders.
Alle quattro società italiane delle piattaforme digitali saranno quindi addebitate sanzioni amministrative, retribuzioni e contributi previdenziali e assicurativi a favore dei lavoratori interessati.
Licenziamento economico: obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente
da adminLa Corte costituzionale, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (l. n. 92/2012), nella parte in cui prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
In attesa del deposito della sentenza, l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha comunicato che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità.
Il blocco dei licenziamenti riguarda anche i dirigenti
da adminCon l’ordinanza del 26 febbraio il Tribunale di Roma ha affermato che il blocco dei licenziamenti per motivi economici, introdotto dalla normativa emergenziale (art. 46 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 e art. 80 d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020), deve ritenersi applicabile anche ai dirigenti.
Il Giudice del lavoro, in particolare, ha affermato che la ratio di tale “blocco” deve ravvisarsi nell’esigenza di ordine pubblico di evitare, in via provvisoria, che le conseguenze economiche negative derivanti dall’emergenza si traducano nell’immediata soppressione di posti di lavoro.
Tale esigenza, ispirata ad un criterio di solidarietà sociale ex artt. 2 e 4 della Cost., deve ritenersi comune anche ai dirigenti, la cui esclusione porrebbe anzitutto un problema di ragionevolezza in relazione all’art. 3 Cost.
Si è infine osservato che il richiamo fatto dalla norma limitativa dei licenziamenti al giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della l. 604/1966, deve intendersi comprensivo anche della “giustificatezza oggettiva” (inerente esclusivamente ai dirigenti), che con il giustificato motivo oggettivo condivide sostanzialmente la natura, seppur in una forma attenuata nel rigore.
Sulla base di tali motivazioni, il Tribunale di Roma ha dichiarato nullo il licenziamento irrogato al dirigente, ordinando alla società datrice la reintegrazione nel posto di lavoro.
Approvata la legge di conversione del Decreto Milleproroghe
da adminÈ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1°marzo 2021 la legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del c.d. decreto Milleproroghe (d.l. n. 183/2020).
In sede di conversione, sono stati prorogati i termini previsti dalle disposizioni legislative specificatamente individuate all’art. 19 del decreto Milleproroghe – e, quindi, all’Allegato 1 al decreto stesso – fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.
In materia di lavoro si segnala, in particolare, la proroga al 30 aprile 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020.
Inoltre, la legge differisce al 31 marzo 2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 così come i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo.
In materia societaria, sono state estese al 31 luglio 2021 le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte dal decreto Cura Italia (art. 106, d.l. n. 18/2020).
Da ultimo, si evidenzia la proroga al 30 aprile 2021 anche delle disposizioni del decreto Cura Italia (art. 73, d.l. n. 18/2020) sulle semplificazioni in materia di organi collegiali e, nello specifico, delle norme relative allo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra altri organi contemplati, di associazioni private anche non riconosciute, di fondazioni e delle società, ivi incluse le cooperative e i consorzi.