Con la decisione n. 27913 del 4 dicembre 2020 la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro è obbligato a predisporre tutte le misure necessarie a preservare i propri dipendenti dalla lesione della loro integrità psico-fisica che possa avvenire nell’ambiente o in costanza di lavoro, anche in relazione ad eventi che non siano collegati direttamente alle condotte dell’imprenditore.
Gli Ermellini, in particolare, confermando la decisione della Corte di merito, hanno affermato che il datore di lavoro, anche quando non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie, non può andare esente da responsabilità, rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c., laddove non ponga in essere gli accorgimenti necessari a tutela del dipendente mobbizzato.
I Giudici di legittimità, sottolineando la posizione di garante che spetta inderogabilmente al datore di lavoro, hanno inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 41 Cost., l’iniziativa economica è subordinata all’utilità sociale che va intesa non tanto come mero benessere economico e materiale della collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, libertà e dignità all’interno dell’ambito produttivo.
Nel caso di specie, il legale rappresentate dell’azienda datrice, nonostante fosse stato prontamente messo al corrente degli episodi mobbizzanti, non aveva voluto né indagare a fondo la questione né attuare provvedimenti disciplinari idonei a tutelare la situazione problematica prospettatagli dalla lavoratrice.
Mobbing orizzontale e responsabilità datoriale
da adminCon la decisione n. 27913 del 4 dicembre 2020 la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro è obbligato a predisporre tutte le misure necessarie a preservare i propri dipendenti dalla lesione della loro integrità psico-fisica che possa avvenire nell’ambiente o in costanza di lavoro, anche in relazione ad eventi che non siano collegati direttamente alle condotte dell’imprenditore.
Gli Ermellini, in particolare, confermando la decisione della Corte di merito, hanno affermato che il datore di lavoro, anche quando non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie, non può andare esente da responsabilità, rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c., laddove non ponga in essere gli accorgimenti necessari a tutela del dipendente mobbizzato.
I Giudici di legittimità, sottolineando la posizione di garante che spetta inderogabilmente al datore di lavoro, hanno inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 41 Cost., l’iniziativa economica è subordinata all’utilità sociale che va intesa non tanto come mero benessere economico e materiale della collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, libertà e dignità all’interno dell’ambito produttivo.
Nel caso di specie, il legale rappresentate dell’azienda datrice, nonostante fosse stato prontamente messo al corrente degli episodi mobbizzanti, non aveva voluto né indagare a fondo la questione né attuare provvedimenti disciplinari idonei a tutelare la situazione problematica prospettatagli dalla lavoratrice.
Registrazioni fonografiche e licenziamento ritorsivo
da adminCon decisione n. 3799 del 28 dicembre 2020 il Tribunale di Nola ha stabilito che il licenziamento del lavoratore che ha registrato alcune conversazioni per provare di avere subito un demansionamento è ritorsivo.
Nel caso di specie, il dipendente aveva agito in giudizio per contestare una dequalificazione professionale, producendo come prova alcune registrazioni di colloqui coi superiori.
Il lavoratore veniva quindi licenziato per giusta causa per aver prodotto nel corso del giudizio le registrazioni acquisite senza il consenso degli interessati, avendo leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla legittimità delle registrazioni per finalità di tutela dei propri diritti, ha ritenuto il licenziamento ritorsivo, poiché adottato a fronte dell’esercizio legittimo di un diritto.
Lavoratori fragili: il messaggio INPS sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021
da adminCon il messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021 l’INPS ha fornito indicazioni sulle novità introdotte dall’art. 1 della l. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) relative ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e ai lavoratori c.d. fragili.
Com’è noto la disposizione sopra citata ha apportato modifiche all’attuale assetto normativo riguardante la disciplina delle tutele, previste dall’articolo 26 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, e successive modificazioni, nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili (comma 2 e 2-bis).
L’Istituto ha ricordato che tali misure riguardano la sola categoria dei lavoratori dipendenti e non si applicano ai lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per quanto riguarda i lavoratori c.d. fragili, pubblici e privati, l’Istituto ha precisato che sono stati introdotti:
Resta dunque confermata per l’anno 2020 la possibilità di riconoscere la tutela per i periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
Proroga del termine per il bonus servizi di baby-sitting
da adminCon il messaggio n. 101 del 13 gennaio 2021 l’INPS ha comunicato che, al fine di consentire la fruizione del bonus baby sitter per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, le prestazioni svolte nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021.
Il termine per l’inserimento delle prestazioni nella relativa piattaforma viene, quindi, allineato con quello stabilito per il nuovo bonus per servizi di baby-sitting nelle c.d. zone rosse, disciplinato dall’articolo 14 del d.l. n.149/2020, successivamente abrogato dalla l. n. 176/2020, in base alla quale, tuttavia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.
Al fine di garantire il rispetto della tempistica sopra indicata, le Strutture territoriali avranno cura di definire le lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento l’istruttoria entro e non oltre il 12 febbraio 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la suddetta data del 28 febbraio 2021.
Il convegno del prossimo 9 febbraio sui rapporti di lavoro nelle società pubbliche
da adminIl prossimo 9 febbraio si terrà il convegno “La gestione dei rapporti di lavoro nelle società pubbliche alla prova della transizione”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna con il patrocinio di Ti Forma, Utilitalia, Confservizi Cispel Toscana, Federcasa, Asstra ed Assofarm.
Durante l’evento da me introdotto e coordinato interverranno il Dott. Alfredo De Girolamo (Presidente Confservizi Cispel Toscana), l’On. Chiara Gribaudo e l’On. Claudio Durigon (Commissione XI Camera dei Deputati), la Dott.ssa Paola Giuliani (Direttrice Area Lavoro e Relazioni Industriali Utilitalia), il Dott. Vincenzo Silvestri (Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro), il Dott. Antonio Andreotti (Direttore personale Iren s.p.a) e il Dott. Antonio Vanni (Responsabile Risorse Umane Publiacqua s.p.a).
Sarà l’occasione anche per presentare l’ottava edizione del Corso di Alta Formazione “Il diritto del lavoro in trasformazione”.
Il seminario si terrà su WEBEX MEETING.
Numero riunione:174 610 8349
Password: Km9HjFMQc83
Violazione degli obblighi procedurali nel licenziamento collettivo e sanzioni dissuasive
da adminCondivido un mio articolo appena pubblicato dalla Rivista “Lavoro Diritti Europa”.
Il compito che mi è stato assegnato è quello di svolgere una riflessione, che, prendendo spunto dalla recente decisione della Corte costituzionale n. 254/2020, esamini le possibili evoluzioni della materia in ordine alla sanzione dissuasiva con particolare riferimento alla violazione delle procedure sindacali in tema di licenziamenti collettivi.
La fondamentale opera di riscrittura del c.d. contratto a tutele crescenti che la Corte costituzionale ha messo in atto, seguendo un percorso che non sembra possa dirsi completato neanche con la più recente decisione, si connette ad uno sfondo più ampio che involge la nostra materia nel suo insieme, nel suo rappresentare un sistema in cui la protezione giuridica del lavoratore contro il licenziamento illegittimo è rivelatrice di scelte valoriali profonde, che si proiettano in una dimensione non solo nazionale ma europea ed internazionale ma che, al tempo stesso, portano con sé i segni di una straordinaria stagione che appartiene al patrimonio costituzionale del diritto del lavoro italiano.