È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 il testo del decreto legge n. 44/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.
Di particolare interesse l’art. 4 del decreto che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
In particolare, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, è previsto che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (1°aprile 2021), ciascun Ordine professionale territorialmente competente dovrà trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.
Stesso obbligo e termini di trasmissione vigono in capo ai datori di lavoro degli operatori che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali rispetto ai propri dipendenti.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elenchi le Regioni o le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, dovranno verificare “lo stato vaccinale” di ciascuno degli operatori sanitari contenuto nei citati elenchi.
Qualora dai sistemi informativi vaccinali non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dovrà segnalare immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
Ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Decorsi tali termini, qualora si accerti “l’inosservanza dell’obbligo vaccinale”, l’azienda sanitaria locale competente dovrà darne immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.
Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Bonus baby-sitter: proroga dei termini
da adminCon il messaggio n. 950 del 5 marzo 2021 l’INPS ha comunicato che il temine entro cui procedere all’appropriazione del bonus per servizi di baby-sitting nell’apposita piattaforma delle prestazioni occasionali è stato prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021.
I genitori che vorranno avvalersi del beneficio dovranno inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la data del 30 aprile 2021.
Covid-19: obbligo di vaccinazione per il personale sanitario
da adminÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 il testo del decreto legge n. 44/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.
Di particolare interesse l’art. 4 del decreto che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
In particolare, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, è previsto che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (1°aprile 2021), ciascun Ordine professionale territorialmente competente dovrà trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.
Stesso obbligo e termini di trasmissione vigono in capo ai datori di lavoro degli operatori che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali rispetto ai propri dipendenti.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elenchi le Regioni o le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, dovranno verificare “lo stato vaccinale” di ciascuno degli operatori sanitari contenuto nei citati elenchi.
Qualora dai sistemi informativi vaccinali non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dovrà segnalare immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
Ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Decorsi tali termini, qualora si accerti “l’inosservanza dell’obbligo vaccinale”, l’azienda sanitaria locale competente dovrà darne immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.
Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
INAIL: i dati sulle denunce di infortunio da Covid-19
da adminE’ di estremo interesse il report nazionale sulle infezioni di origine professionale da nuovo Coronavirus da cui emerge un incremento di 26.762 casi (+25,7%) rispetto al monitoraggio precedente al 30 novembre, di cui 16.991 riferiti a dicembre, 7.901 a novembre e altri 1.599 a ottobre, complice la seconda ondata dell’epidemia, che ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito lavorativo.
I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data dello scorso 31 dicembre sono 131.090, pari al 23,7% delle denunce di infortunio pervenute all’Istituto nel 2020 e al 6,2% dei contagiati nazionali totali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data.
Com’è noto l’articolo 42, comma 2, del d.l. n. 18/2020 stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.
Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
L’Istituto ha precisato che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’INAIL tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e tutela reintegratoria: la decisione della Corte costituzionale
da adminCon la decisione n. 59 depositata il 1° aprile 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 18, comma 7, secondo periodo, l. n. 300/1970 come modificato dalla c.d. Riforma Fornero (l. n. 92/2012), con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
In particolare, la Corte ha censurato la norma nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare” la tutela reintegratoria.
Ad avviso dei Giudici della Consulta, il principio di eguaglianza risulta violato se la reintegrazione, in caso di licenziamenti economici, è prevista come facoltativa – mentre è obbligatoria nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo – quando il fatto che li ha determinati è manifestamente insussistente.
Non si giustifica un diverso trattamento riservato ai licenziamenti economici, nonostante la più incisiva connotazione della inesistenza del fatto, indicata dal legislatore come “manifesta”.
Alla violazione del principio di eguaglianza si associa l’irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento.
Resta fermo che al giudice si riconosce una discrezionalità che non deve ‘‘sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità’’ dunque non può né deve lambire le scelte imprenditoriali.
‘‘Il vaglio della genuinità della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio’’.
Condotta antisindacale e rapporti di collaborazione eterorganizzati
da adminCon il decreto dello scorso 28 marzo il Tribunale di Milano ha affermato che la procedura di repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 l. n. 300/1970 si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa organizzati dal committente (art. 2 d.lgs. n. 81/2015).
Ad avviso del Giudice del Lavoro, l’espressa menzione del datore di lavoro, di cui all’ art. 28 St. Lav. non costituisce argomento sufficiente per sottrarre alle organizzazioni, che operano nell’ambito di rapporti di collaborazione, la tutela d’urgenza.
Questo proprio in forza del disposto di cui all’art. 2 d.gs n. 81/2015 ed alla sua estensione della disciplina del rapporto subordinato ai rapporti di collaborazione.
Secondo il Tribunale l’estensione non può che riguardare ogni profilo, sia di carattere sostanziale che processuale: circoscrivere l’area di applicazione alle sole norme sostanziali significa, infatti, operare una delimitazione che non trova alcun fondamento nella norma, e che creerebbe distonie e distorsioni nel sistema.
Nel caso di specie, è stata riconosciuta la condotta antisindacale di un’impresa che aveva invitato, attraverso un video messaggio, i propri collaboratori, ad iscriversi all’ unica organizzazione sindacale disponibile a siglare un accordo collettivo.
I riders di Just Eat saranno lavoratori subordinati
da adminLo scorso 29 marzo è stato sottoscritto l’accordo aziendale tra i rappresentanti di Just Eat Italy e i rappresentanti delle categorie Cgil, Cisl, Uil dei trasporti di Filt, Fit, Uiltrasporti.
Dopo un’intensa negoziazione Just Eat ha accettato di applicare integralmente ai riders il Contratto nazionale Trasporti Merci e Logistica.
I riders di Just Eat diventano quindi lavoratori subordinati a cui saranno garantiti paga base, legata ai minimi contrattuali e non alle consegne, TFR, previdenza, integrazione salariale in caso di malattia, infortunio, maternità/paternità, ferie, orario di lavoro minimo garantito, maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno, rimborso spese per uso mezzo proprio, dpi adeguati, anche in riferimento al momento pandemico in corso, e diritti sindacali.
È previsto, inoltre, un premio di valorizzazione, che tiene conto delle consegne effettuate, limitando le stesse ad un massimo di quattro nell’arco di un’ora, al fine di ridurre al minimo il rischio per la salute e la sicurezza dei rider.