È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1°marzo 2021 la legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del c.d. decreto Milleproroghe (d.l. n. 183/2020).
In sede di conversione, sono stati prorogati i termini previsti dalle disposizioni legislative specificatamente individuate all’art. 19 del decreto Milleproroghe – e, quindi, all’Allegato 1 al decreto stesso – fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.
In materia di lavoro si segnala, in particolare, la proroga al 30 aprile 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020.
Inoltre, la legge differisce al 31 marzo 2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 così come i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo.
In materia societaria, sono state estese al 31 luglio 2021 le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte dal decreto Cura Italia (art. 106, d.l. n. 18/2020).
Da ultimo, si evidenzia la proroga al 30 aprile 2021 anche delle disposizioni del decreto Cura Italia (art. 73, d.l. n. 18/2020) sulle semplificazioni in materia di organi collegiali e, nello specifico, delle norme relative allo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra altri organi contemplati, di associazioni private anche non riconosciute, di fondazioni e delle società, ivi incluse le cooperative e i consorzi.
Riders: assicurate le tutele del lavoro subordinato
da adminAl termine di un’attività di controllo condotta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano per i profili penalistici e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro riguardo l’inquadramento dei rapporti di lavoro, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Milano, il Nucleo Ispezioni lavoro dei Carabinieri di Milano, l’Inps e Inail, hanno notificato verbali di accertamento a quattro società di gestione delle attività di consegna a domicilio.
L’Ispettorato Nazionale del lavoro con comunicato del 24 febbraio 2021 ha annunciato che ai riders facenti capo a Just eat, Foodinho (Glovo), Uber Eats Italy e Deliveroo, operanti su tutto il territorio nazionale, dovranno essere applicate le tutele dei lavoratori subordinati.
Analizzando il meccanismo di funzionamento dell’app che gestisce le prestazioni lavorative dei riders è infatti emerso che il modello organizzativo è standardizzato per tutte le società interessate e corrispondente a quello tutelato dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, che prevede, appunto, le tutele del lavoro subordinato.
In particolare, la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa è risultata imposta dal modello organizzativo adottato dalla piattaforma, attraverso l’app che ciascun lavoratore deve scaricare per poter rendere la prestazione.
Le piattaforme, infatti, gestiscono l’accesso alle prenotazioni delle fasce orarie di lavoro (slot), la tempistica delle consegne, il percorso da seguire, le modalità di pagamento da parte del cliente.
Il rider che non si adegua al modello organizzativo imposto subisce ripercussioni negative sulle possibilità di lavoro e sull’accesso a fasce orarie di lavoro più remunerative.
Da ciò consegue l’applicazione ai riders del trattamento retributivo del lavoratore dipendente, del conseguente inquadramento previdenziale e, soprattutto, la piena tutela in materia di salute e sicurezza.
Per questi lavoratori l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Milano ha disposto in capo alle società di food delivery l’obbligo di fornire agli stessi un’adeguata informazione circa gli istituti tipici del lavoro subordinato ad essi applicabili, nonché l’obbligo di provvedere al pagamento delle differenze retributive dovute ai singoli riders.
Alle quattro società italiane delle piattaforme digitali saranno quindi addebitate sanzioni amministrative, retribuzioni e contributi previdenziali e assicurativi a favore dei lavoratori interessati.
Licenziamento economico: obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente
da adminLa Corte costituzionale, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (l. n. 92/2012), nella parte in cui prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
In attesa del deposito della sentenza, l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha comunicato che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità.
Il blocco dei licenziamenti riguarda anche i dirigenti
da adminCon l’ordinanza del 26 febbraio il Tribunale di Roma ha affermato che il blocco dei licenziamenti per motivi economici, introdotto dalla normativa emergenziale (art. 46 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 e art. 80 d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020), deve ritenersi applicabile anche ai dirigenti.
Il Giudice del lavoro, in particolare, ha affermato che la ratio di tale “blocco” deve ravvisarsi nell’esigenza di ordine pubblico di evitare, in via provvisoria, che le conseguenze economiche negative derivanti dall’emergenza si traducano nell’immediata soppressione di posti di lavoro.
Tale esigenza, ispirata ad un criterio di solidarietà sociale ex artt. 2 e 4 della Cost., deve ritenersi comune anche ai dirigenti, la cui esclusione porrebbe anzitutto un problema di ragionevolezza in relazione all’art. 3 Cost.
Si è infine osservato che il richiamo fatto dalla norma limitativa dei licenziamenti al giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della l. 604/1966, deve intendersi comprensivo anche della “giustificatezza oggettiva” (inerente esclusivamente ai dirigenti), che con il giustificato motivo oggettivo condivide sostanzialmente la natura, seppur in una forma attenuata nel rigore.
Sulla base di tali motivazioni, il Tribunale di Roma ha dichiarato nullo il licenziamento irrogato al dirigente, ordinando alla società datrice la reintegrazione nel posto di lavoro.
Approvata la legge di conversione del Decreto Milleproroghe
da adminÈ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1°marzo 2021 la legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del c.d. decreto Milleproroghe (d.l. n. 183/2020).
In sede di conversione, sono stati prorogati i termini previsti dalle disposizioni legislative specificatamente individuate all’art. 19 del decreto Milleproroghe – e, quindi, all’Allegato 1 al decreto stesso – fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.
In materia di lavoro si segnala, in particolare, la proroga al 30 aprile 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020.
Inoltre, la legge differisce al 31 marzo 2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 così come i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo.
In materia societaria, sono state estese al 31 luglio 2021 le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte dal decreto Cura Italia (art. 106, d.l. n. 18/2020).
Da ultimo, si evidenzia la proroga al 30 aprile 2021 anche delle disposizioni del decreto Cura Italia (art. 73, d.l. n. 18/2020) sulle semplificazioni in materia di organi collegiali e, nello specifico, delle norme relative allo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra altri organi contemplati, di associazioni private anche non riconosciute, di fondazioni e delle società, ivi incluse le cooperative e i consorzi.
Risoluzione consensuale negoziata del rapporto di lavoro: i chiarimenti INPS
da adminCon il messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, l’INPS ha fornito chiarimenti sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per accordo collettivo aziendale, come prevista dal decreto Agosto (art. 14, comma 3, d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 126/2020), nonché dalla legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 311, l. n. 178/2020).
Com’è noto, le disposizioni sopracitate prevedono che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – valide attualmente fino al 31 marzo 2021- non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbiano ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha affermato che ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore
Tale ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal d.lgs. n. 22/2015.
Diritto del lavoro e rivoluzione digitale: un nuovo progetto didattico
da adminEcco il progetto didattico che ho ideato per i miei studenti e per i dottorandi nel tentativo di affrontare temi cruciali per la nostra materia con un approccio interdisciplinare.
Il progetto si snoda fra seminari e laboratori (con l’obiettivo di coinvolgere attivamente gli studenti) ed è concepito come occasione di confronto aperta a tutti gli interessati.
Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams collegandosi al link indicato nella locandina allegata.