Con la circolare n. 63 del 14 aprile 2021 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e operative in materia di diritto alla fruizione del congedo, introdotto dal decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il congedo, indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, è previsto per il periodo corrispondente – in tutto o in parte – alla durata dell’infezione da Covid-19 dei figli, alla durata della quarantena del figlio, alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
Il d.l. n. 30/2021, inoltre, ha previsto per i genitori di figli fra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I destinatari del Congedo 2021 sono i genitori lavoratori dipendenti che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.
Con messaggio n. 1642 del 22 aprile 2021 l’Istituto ha comunicato che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”.
Il licenziamento del dipendente che in malattia svolge attività extra-lavorative
da adminCon la sentenza del 13 aprile 2021 n. 9647 la Corte di Cassazione ha affermato che lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare solo se: a) l’attività prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione; b) quando, in violazione del dovere preparatorio all’adempimento e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (vedi Cass. 19/12/2000 n.15916, Cass. 15/1/2016 n.586, Cass. 27/4/2017 n.10416, Cass. 19/10/2018 n.26496).
In relazione al caso di specie la Corte ha affermato che il lavoratore, cui sia stata diagnosticata una “patologia di natura neurologica” può svolgere attività extralavorative (attività ricreative) durante la malattia senza che questo comporti un legittimo licenziamento.
Congedo 2021 genitori lavoratori dipendenti: le istruzioni INPS
da adminCon la circolare n. 63 del 14 aprile 2021 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e operative in materia di diritto alla fruizione del congedo, introdotto dal decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il congedo, indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, è previsto per il periodo corrispondente – in tutto o in parte – alla durata dell’infezione da Covid-19 dei figli, alla durata della quarantena del figlio, alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
Il d.l. n. 30/2021, inoltre, ha previsto per i genitori di figli fra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I destinatari del Congedo 2021 sono i genitori lavoratori dipendenti che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.
Con messaggio n. 1642 del 22 aprile 2021 l’Istituto ha comunicato che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”.
Il Protocollo per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro
da adminLo scorso 6 aprile è stato sottoscritto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro“, adottato su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute.
Il Protocollo – che tiene conto anche delle indicazioni tecniche ad interim approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – fornisce indicazioni sulla vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro e sulla procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori, con il coinvolgimento dei medici competenti o di altri operatori sanitari convenzionati con il datore di lavoro.
La vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza il duplice obiettivo di concorrere ad accelerare e implementarea livello territoriale la capacità vaccinale anti SARS-CoV- 2/Covid-19 e a rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezzadegli ambienti di lavoro.
COVID-19: aggiornato il Protocollo anti-contagio negli ambienti di lavoro
da adminIn data 6 aprile 2021, è stato sottoscritto tra il Governo, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali, il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Il Protocollo, su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, aggiorna e rinnova le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
Blocco dei licenziamenti e mancato superamento del periodo di prova
da adminCon la sentenza del 25 marzo 2021 il Tribunale di Roma ha affermato che è nullo per motivo illecito il licenziamento per asserito mancato superamento del periodo di prova, adottato per aggirare il divieto di licenziamento di cui all’art 46 del d.l. n. 18/2020.
Nel caso in esame, ad avviso del Giudice del Lavoro, esistono indubbiamente indizi gravi, precisi e concordanti, capaci di assurgere a rango di prova a conforto della tesi che il recesso è stato deciso dalla società per conclamati motivi economici piuttosto che per motivi legati all’espletamento della prova, avendo avuto tale società la necessità di eliminare una posizione di lavoro costosa.
L’estromissione dal contesto aziendale di una dipendente divenuta troppo onerosa in questo contesto storico trova un limite insormontabile nel disposto di cui all’art. 46 del d. l. n.18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) come modificato dall’art. 80 del d. l. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) e successivi provvedimenti che, al fine di contenere gli esiti negativi della pandemia sui lavoratori, hanno disposto, almeno sino al 31 marzo 2021, il divieto di licenziare i dipendenti per motivi economici e/o organizzativi, a prescindere dalla dimensione occupazione dell’azienda e dal numero dei dipendenti.
Non può che conseguirne la nullità assoluta del recesso datoriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1345 c. c., essendo stato il reale motivo che ha giustificato il provvedimento espulsivo violativo dell’art. 46 d. l. n. 18/2020.
Tale conclusione – precisa il Tribunale – trova espressa conferma nell’orientamento della consolidata giurisprudenza secondo il quale un licenziamento è giustificato da motivo illecito ogniqualvolta il provvedimento datoriale è basato su una “finalità vietata dall’ordinamento, poiché contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere una norma imperativa” (in tal senso Cass. n. 10603/1993).
Licenziamento orale e onere probatorio
da adminCon la decisione del 1 aprile 2021, n. 9108 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il lavoratore il quale deduca che il rapporto di lavoro abbia avuto conclusione a causa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro e impugni l’allegato licenziamento, ha l’onere di provare il licenziamento stesso, quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere. La controdeduzione del datore di lavoro attinente alle rassegnate dimissioni, assume la valenza di un’eccezione in senso stretto il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697 comma 2 c.c. (v. Cass. 17/6/2016 n.12586).
In particolare, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa (vedi Cass. 8/2/2019 n. 3822, Cass. 16/5/2019 n.13195).