È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il testo del d.l. n.73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis) recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Il Titolo IV è dedicato alle disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.
In particolare, il decreto interviene potenziando il contratto di espansione, prevedendo un abbassamento della soglia di organico a 100 dipendenti per tutte le aziende interessate ed un incremento dei livelli di spesa che per il 2021 è stabilito in 101,7 milioni.
Viene prevista la possibilità per le imprese che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019 di presentare – previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzionedell’attività lavorativa dei lavoratori in forza finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali – domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane, nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2021.
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo.
Per ciascun lavoratore, invece, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, e la relativa contribuzione figurativa.
Viene altresì prevista la possibilità per le aziende che dal 1°luglio sospendono o riducono l’attività lavorativa di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o straordinaria: per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 è previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale ma, al tempo stesso, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo. Nel medesimo periodo restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Il decreto ha inoltre introdotto in via eccezionale, dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante il quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c.; se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai datori di lavoro che assumono con contratto di rioccupazione viene riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero contributivo spetta a condizione che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Ecco il decreto Sostegni-bis
da adminÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il testo del d.l. n.73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis) recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Il Titolo IV è dedicato alle disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.
In particolare, il decreto interviene potenziando il contratto di espansione, prevedendo un abbassamento della soglia di organico a 100 dipendenti per tutte le aziende interessate ed un incremento dei livelli di spesa che per il 2021 è stabilito in 101,7 milioni.
Viene prevista la possibilità per le imprese che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019 di presentare – previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzionedell’attività lavorativa dei lavoratori in forza finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali – domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane, nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2021.
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo.
Per ciascun lavoratore, invece, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, e la relativa contribuzione figurativa.
Viene altresì prevista la possibilità per le aziende che dal 1°luglio sospendono o riducono l’attività lavorativa di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o straordinaria: per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 è previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale ma, al tempo stesso, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo. Nel medesimo periodo restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Il decreto ha inoltre introdotto in via eccezionale, dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante il quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c.; se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai datori di lavoro che assumono con contratto di rioccupazione viene riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero contributivo spetta a condizione che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Sostegni
da adminÈ stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2021, n. 120 la l. n. 69/2021 che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 41/2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
In materia di lavoro, viene confermata la concessione dei seguenti ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale con causale Covid-19:
-13 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021 -30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale;
– 28 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021 -31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga;
– 120 giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
Si prevede che le settimane di integrazione salariale così come previste dal decreto possano essere utilizzate in continuità con i trattamenti previsti dalla legge di Bilancio 2021, ove interamente fruiti.
Il regime di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, previsto, fino al 31 marzo 2021, dalla legge di Bilancio 2021 viene confermato fino al 30 giugno 2021 mentre, per i datori di lavoro che richiedano l’assegno ordinario, il trattamento di integrazione salariale in deroga e il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), il blocco dei licenziamenti permane ed opera dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Restano, altresì, sospese le procedure collettive pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 – fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto – nonché le procedure individuali in corso ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Viene confermato il regime transitorio per proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.
Fino al 31 dicembre 2021 i contratti a termine possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a 24 mesi, anche in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Il rinnovo o la proroga in deroga può essere stipulato una sola volta e, nell’applicazione delle norme del decreto, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti prima della sua entrata in vigore.
Blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali
da adminCon l’ordinanza del 17 maggio 2021 il Tribunale di Venezia ha affermato che il blocco dei licenziamenti introdotto dal d.l. n. 18/20202 e prorogato per effetto del d.l. n. 104/2020, si applica anche ai datori di lavoro che non abbiano fruito degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19.
Ad avviso del Giudice, invero, se si escludessero dall’ambito soggettivo del divieto i datori di lavoro che, pur potendo accedere agli ammortizzatori, non vi hanno fatto ricorso, si farebbe dipendere l’ambito del divieto da una decisione unilaterale dell’azienda, disancorandola da elementi obiettivi.
Allo stesso modo, se si escludessero anche solo i datori di lavoro che non hanno utilizzato la cassa integrazione di cui all’art. 1 d.l. n. 104/2020 perché non hanno patito sospensioni o riduzioni di attività causa Covid (presupposto di legge per la fruizione della Cassa Integrazione di cui all’art. 1), si creerebbe anche in questo caso la possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento per poi fruire degli ammortizzatori stessi, in virtù di una modificazione dello stato di fatto.
Garante privacy: informazioni corrette ai dipendenti sui sistemi aziendali in uso
da adminIl Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 477 del 19 maggio 2021, ha chiarito che una società non può utilizzare i dati dei dipendenti trattati illecitamente attraverso un sistema informatico in uso presso l’azienda.
Nel caso di specie, la società non aveva informato correttamente i lavoratori delle caratteristiche del sistema che aveva impiegato anche oltre i limiti stabiliti dall’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
L’Autorità, intervenuta a seguito del reclamo di un sindacato, ha appurato che, a differenza di quanto sostenuto dalla società, il sistema, che prevedeva l’inserimento di una password individuale sulla postazione di lavoro prima di iniziare la produzione, raccoglieva anche dati disaggregati e per finalità ulteriori rispetto a quelle dichiarate nelle informative.
È risultato, infatti, che anche i dati sulla produzione erano riconducibili a lavoratori identificabili, attraverso l’utilizzo di ulteriori informazioni in possesso del datore di lavoro; che i dati di un singolo dipendente fossero stati utilizzati per altre finalità, non previste dalle informative e non autorizzate dall’Ispettorato, è stato di fatto confermato, nell’ambito di un procedimento disciplinare, dalla verifica effettuata dal direttore delle risorse umane sui “fermi” della macchina alla quale il lavoratore era addetto.
Dagli accertamenti del Garante è emerso, inoltre, che il sistema informatico coesisteva con la precedente modalità di organizzazione del lavoro, basata sulla compilazione di moduli cartacei nei quali il nominativo dei dipendenti è indicato in chiaro. Moduli che poi venivano conservati e registrati su un apposito software, ma senza alcuna separazione, tanto che i dati in essi contenuti sono stati utilizzati nel procedimento disciplinare. In questo modo la società contravveniva a quanto indicato nelle informative sul funzionamento del sistema e nell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato, che vietavano espressamente l’utilizzo dei dati raccolti a fini disciplinari.
Irregolarità sono state riscontrate anche nei tempi di conservazione dei dati dei lavoratori.
L’Autorità quindi, ritenuto illecito il trattamento effettuato, ha ordinato alla società di modificare le informative rese ai lavoratori, indicando nel dettaglio tutte le caratteristiche del sistema, e le ha ingiunto il pagamento di una sanzione di 40mila euro.
Demansionamento e dimostrazione del danno
da adminCon l’ordinanza 18 maggio 2021 n. 13536, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato, atteso che non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.
Grava, quindi, sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con l’inadempimento del datore di lavoro.
Il nuovo documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro
da adminCon il documento tecnico operativo del 12 maggio 2021, elaborato dall’INAIL insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, vengono forniti criteri di tipo quantitativo e qualitativo per definire le priorità della somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro.
In riferimento al documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-COV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” del 6 aprile 2021, con la nuova pubblicazione si intende fornire elementi utili al riscontro dei quesiti posti dalla Conferenza delle Regioni in merito a:
1) definire “puntualmente a partire da quale fase della campagna di vaccinazione (fascia di età) si possa avviare la vaccinazione per le attività economiche e produttive”;
2) definire “altresì quali siano le priorità cui le Regioni devono attenersi: poiché il documento di cui trattasi non indica elementi quantitativi e qualitativi di riferimento ed è pertanto molto probabile che numerosissimi soggetti richiedano alle Regioni di poter avviare attività vaccinali in contesti lavorativi, è imprescindibile che vengano definiti elementi quantitativi (es. numerosità lavoratori/lavoratrici) e qualitativi (es. i settori produttivi a maggior rischio) per evitare che le scelte che ogni regione dovrà fare in relazione alla disponibilità di vaccini possano apparire arbitrarie”.