È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il testo del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il decreto – che prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto – introduce, sul territorio nazionale, le c.d. “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, mentre quella relativa al test con risultato negativo sarà valida per 48 ore.
Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra Regioni nelle zone bianca e gialla.
Alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
In materia di lavoro, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di lavoro agile prevista dall’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020).
I datori di lavoro privati potranno quindi applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della l. n. 81/2017 ad ogni rapporto di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Si ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il d.l. n. 52/2021 fra ripresa delle attività, certificazioni verdi Covid-19 e proroga del lavoro agile
da adminÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il testo del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il decreto – che prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto – introduce, sul territorio nazionale, le c.d. “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, mentre quella relativa al test con risultato negativo sarà valida per 48 ore.
Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra Regioni nelle zone bianca e gialla.
Alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
In materia di lavoro, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di lavoro agile prevista dall’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020).
I datori di lavoro privati potranno quindi applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della l. n. 81/2017 ad ogni rapporto di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Si ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
da adminIn data 25 aprile 2021 il Governo ha trasmesso al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il Piano si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.
Si tratta di un intervento epocale, che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.
Il Piano include un corposo pacchetto di riforme, che toccano, tra gli altri, gli ambiti della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione normativa e della concorrenza.
Le riforme e gli investimenti si articolano lungo sei missioni:
Nella missione 5 del Piano rientrano anche gli interventi per l’occupazione e le politiche attive del lavoro.
Il blocco dei licenziamenti non si applica ai dirigenti
da adminCon la decisione del 19 aprile 2021, il Tribunale di Roma è tornato a pronunciarsi in merito all’applicabilità ai dirigenti del blocco dei licenziamenti introdotto dal c.d. Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020) con una decisione di segno opposto rispetto a quella dello scorso 26 febbraio.
Il Tribunale, in primo luogo, ha osservato che il dato letterale dell’art. 46 d.l. n. 18/2020 non consente di ritenere che la figura del dirigente possa essere ricompresa nel blocco: si è stabilito infatti che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, l. n. 604/1966.
Tale disposizione, afferma la decisione, pacificamente non si applica i dirigenti sia per espressa previsione normativa (cfr. il successivo art. 10 l. n. 604/1966) sia per consolidato principio giurisprudenziale (per tutte Cass. n. 23894/2018 e Cass. n. 27199/2018).
In secondo luogo, l’esclusione della figura del dirigente convenzionale dal blocco dei licenziamenti risulta coerente con lo spirito che sorregge l’eccezionale ed emergenziale previsione, che ha portato ad un pressoché generalizzato ricorso agli ammortizzatori sociali, attraverso i quali il costo del lavoro è posto a carico della collettività.
Conseguentemente, secondo la decisione, laddove il blocco dei licenziamenti fosse esteso anche ai dirigenti, il datore di lavoro non sarebbe in grado di adottare una soluzione alternativa idonea a garantire, come per tutti gli altri dipendenti, reddito e tutela occupazionale senza costi aggiuntivi.
Si determinerebbe così una «incoerenza costituzionale» tra estensione del blocco dei licenziamenti ai dirigenti e il principio di libertà economica sancito dall’art. 41 della Costituzione.
Covid-19 e obblighi del datore di lavoro: le novità nella check-list dell’INL
da adminCom’è noto con il Protocollo del 6 aprile 2021 sono state aggiornate le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, da adottare negli ambienti di lavoro.
Con la nota n. 2181 del 9 aprile 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato il conseguente aggiornamento della check-list utilizzata dagli Ispettori nelle loro verifiche riguardo la corretta applicazione delle sopra citate misure.
I profili di novità attengono, in particolare, al ruolo e ai compiti del medico competente, alla previsione dell’incremento di tutte le forme di lavoro da remoto e non solo del c.d. lavoro agile e alle indicazioni sulle modalità di formazione continua dei lavoratori.
Ulteriori specifiche sono state introdotte relativamente alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree.
Si conferma che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il licenziamento del dipendente che in malattia svolge attività extra-lavorative
da adminCon la sentenza del 13 aprile 2021 n. 9647 la Corte di Cassazione ha affermato che lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare solo se: a) l’attività prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione; b) quando, in violazione del dovere preparatorio all’adempimento e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (vedi Cass. 19/12/2000 n.15916, Cass. 15/1/2016 n.586, Cass. 27/4/2017 n.10416, Cass. 19/10/2018 n.26496).
In relazione al caso di specie la Corte ha affermato che il lavoratore, cui sia stata diagnosticata una “patologia di natura neurologica” può svolgere attività extralavorative (attività ricreative) durante la malattia senza che questo comporti un legittimo licenziamento.
Congedo 2021 genitori lavoratori dipendenti: le istruzioni INPS
da adminCon la circolare n. 63 del 14 aprile 2021 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e operative in materia di diritto alla fruizione del congedo, introdotto dal decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il congedo, indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, è previsto per il periodo corrispondente – in tutto o in parte – alla durata dell’infezione da Covid-19 dei figli, alla durata della quarantena del figlio, alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
Il d.l. n. 30/2021, inoltre, ha previsto per i genitori di figli fra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I destinatari del Congedo 2021 sono i genitori lavoratori dipendenti che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.
Con messaggio n. 1642 del 22 aprile 2021 l’Istituto ha comunicato che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”.