È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021 il testo del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 recante “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
Il decreto, finalizzato a implementare e rafforzare il capitale umano della pubblica amministrazione, ha due obiettivi dichiarati: definire percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari ai traguardi prefissati dal PNRR e porre le premesse normative per la riforma della P.A. e della Giustizia, indispensabili al PNRR.
Il decreto si compone di 19 articoli, suddivisi in due titoli:
• Il Titolo I, in particolare, riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e contiene le disposizioni volte a definire le modalità speciali per il reclutamento per il Pnrr e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione nonché le misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Pnrr, ossia le assunzioni a completamento della governance del Piano.
• Il Titolo II, invece, contiene le misure organizzative per l’attuazione dei progetti nell’ambito delle missioni del Pnrr e si compone di due Capi: il primo, dedicato alle assunzioni per la transizione digitale; il secondo, dedicato alle misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa.
Legittimo sanzionare il dipendente che rifiuta di indossare la mascherina
da adminCon la sentenza del 4 giugno 2021 il Tribunale di Venezia ha affermato che il dipendente che rifiuta di indossare la mascherina protettiva volta a limitare la diffusione del Covid-19 deve essere sanzionato per violazione dei doveri in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Tribunale, dopo aver ricordato che grava sul datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie ed opportune per prevenire eventi dannosi, ha affermato che le aziende, nell’attuale emergenza pandemica, sono tenute ad applicare il protocollo condiviso Governo/parti sociali del 24 aprile 2020, che prevede tra le misure finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19 anche la fornitura di mascherine ai lavoratori, con l’obbligo di indossarle ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
Ad avviso del Giudice, dunque, non è giustificabile la pretesa del dipendente di non indossare la mascherina sul luogo di lavoro, in quanto non si tratta di una misura irragionevole né eccessivamente gravosa.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Venezia ha dichiarato pienamente legittima la sanzione della sospensione irrogata al dipendente.
Giornata conclusiva del corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro
da adminOggi con la discussione dei project work si è conclusa l’ottava edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro della Scuola Sant’Anna di Pisa promosso con Ti Forma, Confservizi Cispel Toscana e Utilitalia.
Sono davvero molto contento per il successo di questa iniziativa, un successo che sono lieto di condividere con Cristina Napoli.
Ringrazio moltissimo gli iscritti al corso per gli stimoli di riflessione che hanno saputo darmi.
Oggi voglio ricordare e ringraziare Paolo Carrozza che otto anni fa ha fortemente voluto che questo Corso prendesse vita.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto reclutamento
da adminÈ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021 il testo del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 recante “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
Il decreto, finalizzato a implementare e rafforzare il capitale umano della pubblica amministrazione, ha due obiettivi dichiarati: definire percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari ai traguardi prefissati dal PNRR e porre le premesse normative per la riforma della P.A. e della Giustizia, indispensabili al PNRR.
Il decreto si compone di 19 articoli, suddivisi in due titoli:
• Il Titolo I, in particolare, riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e contiene le disposizioni volte a definire le modalità speciali per il reclutamento per il Pnrr e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione nonché le misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Pnrr, ossia le assunzioni a completamento della governance del Piano.
• Il Titolo II, invece, contiene le misure organizzative per l’attuazione dei progetti nell’ambito delle missioni del Pnrr e si compone di due Capi: il primo, dedicato alle assunzioni per la transizione digitale; il secondo, dedicato alle misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa.
Covid19: licenziamento nullo se alla cessazione dell’attività non si affianca la messa in liquidazione della società
da adminCon la decisione n. 2362 del 12 marzo 2021, il Tribunale di Roma ha affermato che il licenziamento irrogato durante il periodo di vigenza del divieto posto dalla normativa emergenziale è nullo se il datore non prova anche la messa in liquidazione della società.
Il Giudice del Lavoro dopo aver rilevato che tra le eccezioni al divieto generalizzato di licenziamenti per motivi oggettivi di cui ai decreti legge n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), n. 104/2020 e n. 137/2020 rientra la possibilità di irrogare il licenziamento in ipotesi di cessazione definitiva dell’attività di impresa, ha precisato che in tal caso, il datore – come richiesto dalla citata normativa emergenziale – non può limitarsi a fornire la prova di non svolgere alcuna attività, ma deve provare che l’esercizio dell’impresa è cessato in modo definitivo, in conseguenza della messa in liquidazione della società.
Nel caso di specie, non avendo la società assolto detto onere, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso e dichiarato la nullità del licenziamento impugnato.
Licenziamento collettivo e violazione del termine per l’invio della comunicazione di chiusura della procedura
da adminCon la decisione 31 maggio 2021, n. 15119 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di licenziamento collettivo affermando che il termine di sette giorni previsto dall’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, per l’invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali, ha carattere cogente e perentorio.
La violazione del termine pertanto determina l’invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere (così da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta, Cass. ord. n.23034\18), atteso che detta comunicazione è finalizzata a consentire alle oo.ss. (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale dell’operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo “spatium deliberandi” riservato al lavoratore per l’impugnazione del recesso nel termine di decadenza (cfr. sul punto Cass.n. 25807\19; Cass. n. 25737\16).
Corte di Giustizia: il principio della parità di retribuzione è direttamente invocabile dai singoli lavoratori
da adminCon la sentenza del 3 giugno 2021, emessa nella causa C-624/19, la Corte di Giustizia ha dichiarato l’efficacia diretta dell’art. 157 TFUE in tutte le controversie tra privati in cui è dedotta l’inosservanza del principio della parità di retribuzione.
La Corte, in particolare, ha rilevato che l’art. 157 TFUE ha carattere imperativo ed impone un obbligo di risultato circa il rispetto della parità di trattamento retributivo per quanto riguarda sia uno «stesso lavoro» che un «lavoro di pari valore».
Tale principio di non discriminazione tra lavoratori deve rinvenirsi non solo negli atti promanati dalle pubbliche autorità, ma anche in tutte le convenzioni che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato e nei contratti fra singoli.
L’art. 157 TFUE produce, dunque, effetti diretti creando, in capo ai singoli, diritti che i giudici nazionali hanno il compito di tutelare, mediante un accertamento fattuale che presuppone l’utilizzo dei soli criteri di identità del lavoro e di parità di retribuzione indicati dall’art. 119 del Trattato CEE.