Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2191, di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto Covid (d.l. n. 30/2021), recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in DAD o in quarantena.
La legge di conversione, in particolare, ha modificato l’articolo 2 del decreto che disciplina il lavoro agile, i congedi per genitori e il bonus baby-sitting.
Lavoro agile
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 2 del decreto riconosce il beneficio di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a entrambi i genitori di figli di ogni età:
– con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992
– con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge n. 170 del 2010
– con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica,
La possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile è prevista per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; dell’infezione da SARS-CoV- 2 del figlio; della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Il comma 1-ter riconosce al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.
Si prevede che l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non debba avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Viene fatta salva, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali.
Congedi
Viene sostituito il secondo periodo del comma 2 dell’art. 2 del decreto, prevedendo la facoltà di astensione dal lavoro, nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Si prevede inoltre la possibilità di fruizione del congedo in modalità giornaliera o oraria.
Bonus Baby-sitter
Viene estesa la possibilità di fruizione del bonus per i servizi di baby-sitting al personale del comparto della polizia locale e a tutti i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari.
La legge di conversione del c.d. decreto Covid: lavoro agile, congedi e bonus baby-sitter
da adminIl Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2191, di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto Covid (d.l. n. 30/2021), recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in DAD o in quarantena.
La legge di conversione, in particolare, ha modificato l’articolo 2 del decreto che disciplina il lavoro agile, i congedi per genitori e il bonus baby-sitting.
Lavoro agile
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 2 del decreto riconosce il beneficio di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a entrambi i genitori di figli di ogni età:
– con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992
– con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge n. 170 del 2010
– con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica,
La possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile è prevista per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; dell’infezione da SARS-CoV- 2 del figlio; della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Il comma 1-ter riconosce al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.
Si prevede che l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non debba avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Viene fatta salva, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali.
Congedi
Viene sostituito il secondo periodo del comma 2 dell’art. 2 del decreto, prevedendo la facoltà di astensione dal lavoro, nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Si prevede inoltre la possibilità di fruizione del congedo in modalità giornaliera o oraria.
Bonus Baby-sitter
Viene estesa la possibilità di fruizione del bonus per i servizi di baby-sitting al personale del comparto della polizia locale e a tutti i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari.
Decreto Sostegni e ammortizzatori sociali: la circolare INPS sulla decorrenza dei termini
da adminCon la circolare n. 72 del 29 aprile 2021 l’INPS ha illustrato le novità introdotte dal d.l. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali.
Com’è noto il comma 1 dell’articolo 8 del d.l. n. 41/2021 prevede che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, l’INPS ha osservato che la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dal menzionato articolo 8 del d.l. n. 41/2021 per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di bilancio 2021, sono terminate – al massimo – il 25 marzo 2021.
In relazione a quanto precede – ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal decreto-legge n. 41/2021 – su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, l’Istituto fa presente che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).
Per dette misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.
Sull’impugnativa stragiudiziale del licenziamento trasmessa a mezzo pec
da adminCon l’ordinanza dell’8 aprile 2021 il Tribunale di Monza ha ritenuto valida l’impugnazione del licenziamento effettuata mediante trasmissione a mezzo PEC da parte del difensore della scansione della lettera firmata a mano dal lavoratore.
Il Giudice, rivedendo la propria posizione, ha affermato che tale impugnazione è valida e idonea a impedire la decadenza ai sensi dell’art. 6 della l. 604/1966, integrando pienamente il requisito della forma scritta.
Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiara illegittimo il licenziamento collettivo impugnato per inosservanza del termine di sette giorni nell’espletamento delle comunicazioni previste dall’art. 4, comma 9, l. n. 223/1991.
Impugnazione del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta e legittimazione ad agire
da adminCon la sentenza n. 9828 del 14 aprile 2021 la Cassazione ha affermato che l’annullamento del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione.
La Corte ha infatti precisato che l’invalidità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta rientra nel novero dell’annullabilità ex art. 1441, comma 1, c.c. e non in quello della nullità, talché l’azione per l’annullamento può essere proposta non da chiunque vi abbia interesse ma soltanto da parte dei titolari dell’interesse di diritto sostanziale.
Nel caso di specie, la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento collettivo intimatole, deducendo la violazione dei criteri di scelta poiché, tra di essi, quello relativo alle esigenze aziendali aveva fatto riferimento unicamente all’appartenenza o non al reparto soppresso.
Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza dell’interesse ad agire posto che, anche se tra le esigenze aziendali fossero stati valorizzatati altri indicatori, la ricorrente, a fronte della breve anzianità di servizio e dell’assenza di carichi di famiglia, non ne sarebbe stata avvantaggiata.
Giornate di studio AIDLASS, 5-6 maggio 2021
da adminI prossimi 5 e 6 maggio si terranno le Giornate di Studio AIDLASS 2020, dedicate al tema della libertà e dell’attività sindacale dopo i cinquant’anni dello Statuto dei lavoratori.
Sarà l’occasione per un intenso dibattito scientifico su questioni cruciali con straordinaria rilevanza culturale e pratica.
L’evento si terrà in videoconferenza sulla piattaforma Zoom.
Potete iscrivervi al Webinar tramite il seguente LINK.
In allegato la locandina con il programma.
Il lavoro agile nella pubblica amministrazione
da adminIl prossimo 7 maggio si svolgerà il terzo modulo del Corso di Alta Formazione “Politica e Amministrazione negli Enti Locali”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da ALI – Lega delle Autonomie Locali, con il patrocinio della Rete dei Comuni Sostenibili.
Il mio intervento si terrà nel pomeriggio e avrà ad oggetto il tema del lavoro agile nella pubblica amministrazione.
L’evento si terrà in videoconferenza sulla piattaforma WEBEX.