È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 30 giugno 2021 il testo del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.
L’art. 4 del decreto è dedicato alle misure in materia di tutela del lavoro.
Si prevede, in particolare, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario di cui agli articoli 19 e 20 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in l. n. 27/2020) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza versamento del contributo addizionale.
Ai datori di lavoro appartenenti ai sopra indicati settori resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della l. n. 223/1991 e sono sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Fino al 31 ottobre 2021 è altresì preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, l. 15 luglio 1966, n. 604), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966.
Tali sospensioni e preclusioni non operano:
– nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
– nei casi in cui nel corso della liquidazionenon si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 c.c.);
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
– nei casi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (art. 4, commi 2, 4 e 5).
Il decreto introduce inoltre nel decreto Sostegni bis (art. 40 bis, d.l. n. 73/2021) un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (come individuati all’art. 8, comma 1, decreto Sostegni, d.l. n. 41/2021, convertito con modificazioni in l. n. 69/2021) e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal d.lgs. n. 148/2015.
Alle aziende che accedono al sopra indicato trattamento di integrazione salariale, per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, è precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Nello stesso periodo, è preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, l. n. 604/1966), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966.
Anche in questo caso le sospensioni e le preclusioni non operano nelle ipotesi sopra citate (art. 4, comma 8).
Illegittimo il licenziamento del lavoratore che pone in essere l’illecito per assecondare i superiori
da Admin2Con la sentenza n. 19585 del 9 luglio 2021 la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato al dipendente che ha commesso un illecito per assecondare le richieste avanzate dai suoi superiori.
Nel caso di specie la lavoratrice, su richiesta dei responsabili del punto vendita in cui era addetta, aveva omesso la registrazione di 22 acquisti, la consegna dei relativi scontrini ai clienti ed il versamento dei corrispettivi in cassa in tre giorni diversi.
La Cassazione, confermando la sentenza di merito, ha stabilito che la condotta del dipendente che si limita ad “assecondare” le richieste dei suoi superiori presuppone che il lavoratore abbia agito con un grado di colpa modesto.
Laddove detto comportamento sia stato punito con il recesso, la sanzione datoriale deve quindi essere considerata illegittima per insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.
Trasferimento del lavoratore e oneri datoriali
da Admin2Con l’ordinanza n. 19143 del 6 luglio 2021 la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di trasferimento del lavoratore, ha ribadito che il datore il lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, non può legittimamente ricorrere al trasferimento se esistono modi equivalenti per soddisfare le medesime ragioni.
La Suprema Corte ha inoltre ricordato che il datore di lavoro, in difetto di una diversa previsione, non è tenuto a osservare alcun obbligo di forma per la comunicazione del provvedimento di trasferimento né a fornire al dipendente l’indicazione dei motivi della decisione, salvo che sia contestata in giudizio la legittimità del trasferimento.
In tale caso la parte datoriale ha l’onere di allegare e provare le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento, non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria di controparte.
In ogni caso, il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale, a norma dell’art. 2103 c.c., deve essere effettuato anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto lavoro e imprese
da adminÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 30 giugno 2021 il testo del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.
L’art. 4 del decreto è dedicato alle misure in materia di tutela del lavoro.
Si prevede, in particolare, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario di cui agli articoli 19 e 20 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in l. n. 27/2020) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza versamento del contributo addizionale.
Ai datori di lavoro appartenenti ai sopra indicati settori resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della l. n. 223/1991 e sono sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Fino al 31 ottobre 2021 è altresì preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, l. 15 luglio 1966, n. 604), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966.
Tali sospensioni e preclusioni non operano:
– nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
– nei casi in cui nel corso della liquidazionenon si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 c.c.);
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
– nei casi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (art. 4, commi 2, 4 e 5).
Il decreto introduce inoltre nel decreto Sostegni bis (art. 40 bis, d.l. n. 73/2021) un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (come individuati all’art. 8, comma 1, decreto Sostegni, d.l. n. 41/2021, convertito con modificazioni in l. n. 69/2021) e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal d.lgs. n. 148/2015.
Alle aziende che accedono al sopra indicato trattamento di integrazione salariale, per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, è precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Nello stesso periodo, è preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, l. n. 604/1966), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966.
Anche in questo caso le sospensioni e le preclusioni non operano nelle ipotesi sopra citate (art. 4, comma 8).
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è legge
da adminÈ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021, la legge n. 101 del 1° luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 59/2021, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
Si ricorda che tra gli obiettivi del Piano si collocano anche gli interventi per l’occupazione e le politiche attive del lavoro.
In particolare, il decreto interviene al fine di:
– potenziare il sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale: sostenere l’occupabilità di lavoratori in transizione e disoccupati, mediante l’ampliamento delle misure di politica attiva del lavoro, nell’ambito del nuovo “Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)”, e promuovere la revisione della governance del sistema di formazione professionale in Italia, attraverso l’adozione del “Piano Nazionale Nuove Competenze”;
– rafforzare i centri per l’impiego: promuovere interventi di capacity building a supporto dei Centri per l’Impiego, con l’obiettivo di fornire servizi innovativi di politica attiva, anche finalizzati alla riqualificazione professionale (upskilling e reskilling), mediante il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati, aumentando la prossimità ai cittadini e favorendo la costruzione di reti tra i diversi servizi territoriali.
– realizzare la piena emancipazione economica e sociale della donna nel mercato del lavoro, prevedendo una sistematizzazione e ristrutturazione degli attuali strumenti di sostegno, con una visione più aderente ai fabbisogni delle donne, attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto per la promozione dell’“imprenditorialità femminile”.
– promuovere l’acquisizione di nuove competenze da parte delle nuove generazioni: favorire il matching tra il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, mediante il rafforzamento del “Sistema Duale” e dell’istituto dell’apprendistato, e il potenziamento del “Servizio Civile Universale” per i giovani tra i 18 e i 28 anni.
Rider: il Garante sanziona le discriminazioni basate sugli algoritmi
da adminCon il provvedimento n. 234 del 10 giugno 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la società Foodinho intimandole di modificare il trattamento dei dati dei propri rider, effettuato tramite l’utilizzo di una piattaforma digitale, e di verificare che gli algoritmi di prenotazione e assegnazione degli ordini di cibo e prodotti non producano forme di discriminazione.
Nel caso di specie, in particolare, la società non aveva adeguatamente informato i lavoratori sul funzionamento del sistema utilizzato per la gestione degli stessi e non assicurava garanzie sull’esattezza e la correttezza dei risultati dei sistemi algoritmici utilizzati per la valutazione dei rider.
Non garantiva nemmeno procedure per tutelare il diritto di ottenere l’intervento umano, esprimere la propria opinione e contestare le decisioni adottate mediante l’utilizzo degli algoritmi in questione, compresa l’esclusione di una parte dei rider dalle occasioni di lavoro.
Il Garante ha pertanto prescritto alla società di individuare misure per tutelare i diritti e le libertà dei rider a fronte di decisioni automatizzate, compresa la profilazione.
Ancora su condotta antisindacale e rapporti di collaborazione eterorganizzati
da adminCon decreto del 30 giugno 2021 il Tribunale di Bologna, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di Firenze con decreto del 9 febbraio 2021, ha ritenuto applicabile la procedura di repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 l. n. 300/1970 ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa organizzati dal committente (art. 2 d.lgs. n. 81/2015).
Il Tribunale, in particolare, ha precisato che l’estensione alle collaborazioni eterorganizzate della disciplina del lavoro subordinato può includere anche l’applicazione dell’art. 28, che è norma insieme sostanziale e processuale.
Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha qualificato come antisindacale la condotta di Deliveroo che pretendeva di imporre ai propri rider l’accettazione del contratto collettivo stipulato con UGL a settembre 2020, come condizione per proseguire nella collaborazione.
Il Tribunale ha inoltre escluso che UGL-Rider fosse soggetto rappresentativo legittimato alla stipulazione di un accordo di esenzione dall’applicazione di quanto previsto dal 1° comma del citato art. 2.