Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 32 del 5 agosto 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.
Scuola e Università
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:
-è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
-è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il Green Pass.
Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.
Trasporti
Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
Eventi sportivi
Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto scuola, università e trasporti
da Admin2È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021 il testo del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
Si segnala, in particolare, l’art. 1 del decreto che introduce dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché per gli studenti universitari, di possedere la certificazione verde Covid-19.
Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
L’art. 2, invece, introduce, a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 per avere accesso ai seguenti mezzi di trasporto:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Green Pass, identificazione e sanzioni: la circolare del Viminale
da Admin2Con la circolare del 10 agosto 2021 il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19.
Com’è noto la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è disciplinata dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 contenente disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del d.l. n. 52/2021.
Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, la circolare ha precisato che le vigenti disposizioni individuano due diverse successive fasi.
La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.
Tale verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dall’art. 13 del DPCM come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.
La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 dell’art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità.
A differenza della prima, tale verifica, posta a carico dei medesimi soggetti, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione “a richiesta dei verificatori”.
Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, la disposizione indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo “i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni” e successivamente altre categorie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
La verifica dell’identità della persona si rende necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
In tali casi – precisa la circolare – l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali.
La circolare ha altresì chiarito che qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione di cui all’art. 13 d.l. n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del soloavventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente.
Garante Privacy: Green Pass e identificazione degli interessati
da Admin2Con la nota del 10 agosto 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha risposto al quesito posto dalla Regione Piemonte sui limiti e i presupposti del potere di accertamento dell’identità del titolare delle certificazioni verdi, nei contesti nei quali sia richiesto il possesso di tali attestazioni.
L’Autorità ha ricordato che tale attività è disciplinata dal DPCM 17 giugno 2021 e, in particolare, dall’art. 13 del decreto.
Il trattamento dei dati personali consistente nella verifica dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, è pertanto consentito ai soggetti indicati dall’art. 13 comma 2, tra cui rientrano gli esercenti di ristoranti e bar.
L’Autorità ha altresì ricordato che tra le garanzie previste dal decreto è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, comma 5, del suddetto decreto).
Luci sul Lavoro 2021: PNRR Edition: Tecnologia, lavoro, persona
da Admin2Luci sul Lavoro dedica l’edizione del 2021 ad un tema attuale e complesso: PNRR, tecnologia, lavoro e persona.
Il prossimo 10 settembre alle 9:30 parlerò di lavoro agile nel quadro di una proposta presentata dal Gruppo Freccia Rossa.
Alle 16:30, invece, nella sessione curata da Utilitalia e Confservizi Cispel Toscana, affronteremo il tema delle strategie delle risorse umane nelle società pubbliche nel contesto delle transizioni ecologiche e digitali.
Un ringraziamento particolare agli organizzatori per la passione e per l’impegno che dedicano a questa straordinaria occasione di confronto.
Covid-19: misure per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e dei trasporti
da Admin2Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 32 del 5 agosto 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.
Scuola e Università
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:
-è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
-è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il Green Pass.
Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.
Trasporti
Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
Eventi sportivi
Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.
Garante Privacy: Green Pass e accesso ai luoghi di lavoro
da Admin2Con il provvedimento n. 273 del 22 luglio 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che le certificazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione (e, non diversamente la guarigione da Covid-19, o l’esito negativo di un test antigenico o molecolare) non possono essere ritenute una condizione necessaria per consentire l’accesso a luoghi o servizi o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici se non nei limiti in cui ciò è previsto da una norma di rango primario, nell’ambito dell’adozione delle misure di sanità pubblica necessarie per il contenimento del virus SARS-CoV-2.
Nel caso specifico, il Garante ha avvertito la Regione Sicilia e tutti i soggetti coinvolti (aziende sanitarie provinciali, datori di lavoro, medici competenti) che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione dell’ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 del Presidente della Regione Sicilia, in assenza di interventi correttivi, possono violare le disposizioni del Regolamento europeo e del Codice privacy.
L’ordinanza prevede infatti trattamenti di dati personali relativi allo stato vaccinale dei dipendenti pubblici e degli enti regionali, determinando limitazioni dei diritti e delle libertà individuali che possono essere introdotte solo da una norma nazionale di rango primario, previo parere dell’Autorità.
Le disposizioni regionali prevedono che tutti i dipendenti a contatto diretto con l’utenza siano “formalmente invitati” a ricevere la vaccinazione e, in assenza di questa, assegnati ad altra mansione.
Tali trattamenti relativi allo stato vaccinale del personale non previsti dalla legge statale, introducono, di fatto, un requisito per lo svolgimento di determinate mansioni su base regionale, generando una disparità di trattamento rispetto al personale che svolge le medesime mansioni sull’intero territorio nazionale.
L’ordinanza prevede, inoltre, trattamenti generalizzati di dati relativi allo stato vaccinale dei dipendenti, anche da parte del medico competente, non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e alla disciplina in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Considerata poi la delicatezza delle informazioni trattate e le possibili conseguenze discriminatorie in ambito lavorativo, il coinvolgimento dei datori di lavoro, previsto dall’ordinanza, in assenza di misure tecniche e organizzative può porsi in contrasto con le norme nazionali che vietano ai datori di lavoro di trattare informazioni relative alla salute, alle scelte individuali e alla vita privata dei dipendenti.
Il Garante, in considerazione delle gravi violazioni riscontrate, ha dunque ritenuto necessario intervenire tempestivamente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, prima che tali criticità producano i loro effetti, ed ha di conseguenza avvertito la Regione Siciliana e tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, che, in assenza di interventi correttivi, i trattamenti di dati previsti possono violare la normativa privacy.