Facendo seguito alla circolare n. 96/2021, l’INPS con il messaggio n. 2754 del 28 luglio 2021 ha fornito le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative alla fruizione del congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi lavoratori, anche in modalità oraria, introdotto dalla l. n. 61/2021, in sede di conversione in legge del d.l. n. 30/2021.
La domanda di “Congedo 2021 per genitori” con fruizione in modalità oraria deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario:
–portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
–Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
-tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Nella domanda il genitore deve dichiarare:
- il numero di giornate di “Congedo 2021 per genitori” da fruire in modalità oraria;
- il periodo all’interno del quale tali giornate intere di “Congedo 2021 per genitori” sono fruite in modalità oraria.
Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore “Congedo 2021 per genitori”, nell’intervallo temporale che intercorre dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare.
Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo 2021 per genitori” sia a cavallo tra il mese di maggio 2021 e il mese di giugno 2021, dovranno essere presentate due domande.
Congedo parentale: le indicazioni INPS sulla modalità di presentazione delle domande
da Admin2Facendo seguito alla circolare n. 96/2021, l’INPS con il messaggio n. 2754 del 28 luglio 2021 ha fornito le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative alla fruizione del congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi lavoratori, anche in modalità oraria, introdotto dalla l. n. 61/2021, in sede di conversione in legge del d.l. n. 30/2021.
La domanda di “Congedo 2021 per genitori” con fruizione in modalità oraria deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario:
–portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
–Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
-tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Nella domanda il genitore deve dichiarare:
Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore “Congedo 2021 per genitori”, nell’intervallo temporale che intercorre dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare.
Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo 2021 per genitori” sia a cavallo tra il mese di maggio 2021 e il mese di giugno 2021, dovranno essere presentate due domande.
INL: riattivazione delle procedure conciliative per licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
da Admin2Con la nota n. 5186 del 16 luglio 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ai propri uffici territoriali chiarimenti ed indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966.
Le istanze dovranno essere presentate con il nuovo modello contenente ulteriori informazioni che le parti dovranno fornire alla Commissione di conciliazione al fine di verificare la possibilità di ricorrere alla procedura conciliativa.
Allo stesso modo, per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966 in corso al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 18/2020 (art. 46, d.l. n. 18/2020 come modificato dall’art. 80, comma 1, lett. a) del d.l. n. 34/2020) in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, le aziende interessate dovranno reiterare l’istanza utilizzando il medesimo modello.
Ministero del Lavoro: le indicazioni per la trasmissione della comunicazione di avvio dello smart working
da Admin2Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 2548 del 14 luglio 2021 ha informato le aziende circa le modalità di comunicazione di avvio dello smart-working durante il periodo emergenziale.
In particolare, il Ministero ha chiarito che la trasmissione della comunicazione di smart working deve essere eseguita esclusivamente utilizzando l’applicativo informatico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le istruzioni tecnico-procedurali fornite.
Non sono ammesse modalità di trasmissione equipollenti all’utilizzo della piattaforma informatica: l’invio della comunicazione in oggetto a mezzo PEC non assolve l’adempimento prescritto dalla normativa vigente.
Legittimo il licenziamento del lavoratore che non indossa la mascherina perché teme che possa procurargli danni alla salute
da Admin2Con la sentenza dell’8 luglio 2021 il Tribunale di Trento ha affermato la legittimità del licenziamento irrogato ad una dipendente che aveva rifiutato di indossare la mascherina protettiva durante l’orario di servizio adducendo difficoltà respiratorie.
Il Tribunale, in particolare, ha osservato che la condotta del lavoratore che nell’attuale contesto emergenziale rifiuta di indossare la mascherina risulta tanto grave da integrare una violazione del vincolo fiduciario.
Tale comportamento risulta grave in primis sotto il punto di vista oggettivo, dal momento in cui le mascherine vengono considerate dal legislatore un dispositivo di protezione individuale (art. 16, comma 1, d.l. n. 18/2020) ed il persistente rifiuto da parte del lavoratore al loro utilizzo integra una violazione dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 81/2008.
Detto rifiuto appare censurabile anche da un punto di vista soggettivo in quanto il lavoratore antepone all’interesse generale (oltre che a quello di utenti e colleghi) proprie convinzioni personali che non trovano fondamento in conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica perché sottoposte a severe verifiche.
Illegittimo il licenziamento del lavoratore che pone in essere l’illecito per assecondare i superiori
da Admin2Con la sentenza n. 19585 del 9 luglio 2021 la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato al dipendente che ha commesso un illecito per assecondare le richieste avanzate dai suoi superiori.
Nel caso di specie la lavoratrice, su richiesta dei responsabili del punto vendita in cui era addetta, aveva omesso la registrazione di 22 acquisti, la consegna dei relativi scontrini ai clienti ed il versamento dei corrispettivi in cassa in tre giorni diversi.
La Cassazione, confermando la sentenza di merito, ha stabilito che la condotta del dipendente che si limita ad “assecondare” le richieste dei suoi superiori presuppone che il lavoratore abbia agito con un grado di colpa modesto.
Laddove detto comportamento sia stato punito con il recesso, la sanzione datoriale deve quindi essere considerata illegittima per insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.
Trasferimento del lavoratore e oneri datoriali
da Admin2Con l’ordinanza n. 19143 del 6 luglio 2021 la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di trasferimento del lavoratore, ha ribadito che il datore il lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, non può legittimamente ricorrere al trasferimento se esistono modi equivalenti per soddisfare le medesime ragioni.
La Suprema Corte ha inoltre ricordato che il datore di lavoro, in difetto di una diversa previsione, non è tenuto a osservare alcun obbligo di forma per la comunicazione del provvedimento di trasferimento né a fornire al dipendente l’indicazione dei motivi della decisione, salvo che sia contestata in giudizio la legittimità del trasferimento.
In tale caso la parte datoriale ha l’onere di allegare e provare le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento, non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria di controparte.
In ogni caso, il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale, a norma dell’art. 2103 c.c., deve essere effettuato anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede.