Con il messaggio n. 3050 del 9 settembre 2021 l’INPS ha comunicato che, a decorrere dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, volto alla richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
• indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
• codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
• importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
• indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
• misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolgerà le seguenti attività:
• verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
• calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
• verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
• in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
Contratto di rioccupazione: le indicazioni INPS per la richiesta dell’esonero contributivo
da Admin2Con il messaggio n. 3050 del 9 settembre 2021 l’INPS ha comunicato che, a decorrere dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, volto alla richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
• indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
• codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
• importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
• indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
• misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolgerà le seguenti attività:
• verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
• calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
• verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
• in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
Patto di non concorrenza e risoluzione unilaterale
da Admin2Con ordinanza n. 23723 del 1° settembre 2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative.
La Corte, in particolare, ha affermato che il fatto che il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto non rileva, poiché i rispettivi obblighi si cristallizzano al momento della sottoscrizione del patto.
Ad avviso dei Giudici l’apposizione del patto al contratto impedisce al dipendente di progettare il proprio futuro lavorativo, comprimendo la sua libertà: detta compressione, dunque, non può avvenire senza l’obbligo di un corrispettivo da parte del datore, che finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo.
Sorveglianza dei dipendenti e telecamere nascoste
da Admin2Con la sentenza n. 32234 del 26 agosto 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 4 l. n. 300/1970 dal c.d. Jobs Act, costituisce reato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
La Corte ha infatti precisato che la normativa vigente (art. 4 e 38 l. n. 300/1970) – come rimodulata dall’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 – letta in combinato disposto con i principi di cui al d.lgs. n. 196/2003, ha mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la violazione dell’art. 4 St. Lav.
Luci sul Lavoro 2021. PNRR Edition: tecnologia, lavoro, persona
da Admin2Il prossimo 9 settembre si apre la nuova edizione di Luci sul Lavoro dedicata a PNRR, tecnologia, lavoro e persona.
Parteciperò personalmente ai lavori e darò il mio contributo nel dibattito sul lavoro agile (10 settembre alle 9:30) e in quello sulle strategie delle risorse umane nelle società pubbliche nel contesto delle transizioni ecologiche e digitali (10 settembre ore 16:30).
Legittima la sospensione del medico che rifiuta il vaccino anti-Covid19
da Admin2Con la decisione del 5 agosto 2021 il TAR Puglia – Lecce ha rigettato l’istanza cautelare formulata da un medico contro la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Brindisi che ne ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione senza retribuzione per non aver effettuato il vaccino contro il Covid-19.
Il Tribunale ha precisato che l’Amministrazione ha valutato la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione ad ulteriori e differenti mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con il restante personale sanitario, concludendo in senso negativo.
Dall’altro lato la ricorrente ha, invece, tenuto una condotta dilatoria e non collaborativa, tale da precludere all’Amministrazione la possibilità di accertare eventuali situazioni non compatibili con l’obbligo vaccinale.
Il Collegio ha tuttavia chiarito che è nelle facoltà della ricorrente conseguire la cessazione di tutti i lamentati effetti pregiudizievoli assolvendo l’obbligo vaccinale, adempimento previsto dalla disciplina normativa (art. 4, c. I, d.l. n. 44/2021) quale presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione.
Il TAR ha concluso affermando che nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, sotto gli svariati profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da Covid-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima.
Legittima la sospensione del docente privo del Green Pass
da Admin2Con i decreti n. 4531 e n. 4532 del 2 settembre 2021 il TAR Lazio ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui viene stabilito l’obbligo di possesso del Green Pass per il personale docente.
Il Tribunale, in particolare, ha osservato che il prospettato diritto del personale scolastico a non essere vaccinato, tralasciata la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza.
In ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2.
In caso di mancato possesso della certificazione verde, l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del l’art.9 ter, d.l. n. 52/2021 e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è quindi correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente.