Con la circolare n. 125 del 9 agosto 2021 l’INPS ha fornito indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dai decreti – legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, n. 99/2021 e n. 103/2021.
La circolare, in particolare, ha chiarito i presupposti e i termini per accedere alle seguenti misure:
• Trattamento CIGS – art. 40, comma 1, d.l. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)
La previsione si rivolge ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale secondo quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs n. 148/2015, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.
Il trattamento può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2021.
• Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale – art .40, comma 3, d.l. n. 73/2021
Il successivo comma 3 dell’articolo 40 del decreto Sostegni-bis prevede che i datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, che – a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 – sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria di cui rispettivamente agli articoli 11 e 21 del d.lgs n. 148/2015, sono esoneratidal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021.
• Ulteriore trattamento CIGS – art. 40-bis d.l. n. 73/2021
In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è intervenuto anche il d.l. n. 99/2021 che all’articolo 4, comma 8, ha previsto l’inserimento, dopo l’articolo 40 del d.l. n. 73/2021, dell’articolo 40-bis che prevede un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs n. 148/2015.
Il d.l. n. 99/2021 è stato abrogato dalla legge n. 106/2021 – di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 73/2021- che, tuttavia, ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in forza delle disposizioni dettate dall’abrogato decreto e ne ha recepito i contenuti.
Il trattamento in oggetto – concesso in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del d.lgs n. 148/2015 – può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
• Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica
L’articolo 45 del decreto Sostegni-bis, introducendo il comma 1-bis all’articolo 44 del d.l. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 130/2018, ha previsto che, dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 73/2021) al 31 dicembre 2021, sia possibile prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l’attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.
• Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale – d.l. n. 103/2021
Il d.l. n. 103/2021 ha introdotto all’articolo 3 un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che – secondo quanto previsto dell’articolo 1 del d.l. n. 207/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 231/2012 – gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
Ministero della Salute: aggiornamento delle misure di quarantena e di isolamento
da Admin2Con la circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021 il Ministero della Salute ha aggiornato le misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta.
La circolare, nello specifico, ha stabilito che i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e che hanno avuto un contatto diretto con una persona positiva al Covid-19, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni (anziché 10) dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Covid-19: le indicazioni INPS in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
da Admin2Con la circolare n. 125 del 9 agosto 2021 l’INPS ha fornito indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dai decreti – legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, n. 99/2021 e n. 103/2021.
La circolare, in particolare, ha chiarito i presupposti e i termini per accedere alle seguenti misure:
• Trattamento CIGS – art. 40, comma 1, d.l. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)
La previsione si rivolge ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale secondo quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs n. 148/2015, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.
Il trattamento può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2021.
• Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale – art .40, comma 3, d.l. n. 73/2021
Il successivo comma 3 dell’articolo 40 del decreto Sostegni-bis prevede che i datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, che – a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 – sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria di cui rispettivamente agli articoli 11 e 21 del d.lgs n. 148/2015, sono esoneratidal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021.
• Ulteriore trattamento CIGS – art. 40-bis d.l. n. 73/2021
In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è intervenuto anche il d.l. n. 99/2021 che all’articolo 4, comma 8, ha previsto l’inserimento, dopo l’articolo 40 del d.l. n. 73/2021, dell’articolo 40-bis che prevede un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs n. 148/2015.
Il d.l. n. 99/2021 è stato abrogato dalla legge n. 106/2021 – di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 73/2021- che, tuttavia, ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in forza delle disposizioni dettate dall’abrogato decreto e ne ha recepito i contenuti.
Il trattamento in oggetto – concesso in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del d.lgs n. 148/2015 – può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
• Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica
L’articolo 45 del decreto Sostegni-bis, introducendo il comma 1-bis all’articolo 44 del d.l. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 130/2018, ha previsto che, dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 73/2021) al 31 dicembre 2021, sia possibile prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l’attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.
• Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale – d.l. n. 103/2021
Il d.l. n. 103/2021 ha introdotto all’articolo 3 un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che – secondo quanto previsto dell’articolo 1 del d.l. n. 207/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 231/2012 – gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
Ministero del Lavoro: comunicazione preventiva e distacco di lunga durata
da Admin2Con il decreto n. 170 del 6 agosto 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha definito gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.
In particolare, le previsioni si applicano alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima (di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 136/2016), nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata (di cui all’art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 136/2016, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 122/2020).
Successivamente alla registrazione, il decreto sarà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero nella sezione pubblicità legale, con contestuale abrogazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2016.
Critiche su facebook e licenziamento disciplinare
da Admin2Con la sentenza del 26 luglio 2021 il Tribunale di Taranto ha affermato che il comportamento del lavoratore che con un post su facebook attacca genericamente ed indirettamente le precedenti gestioni della società datrice non può avere rilevanza disciplinare e, quindi, non può legittimare il licenziamento.
Nel caso di specie, il dipendente aveva accusato i produttori di una fiction televisiva di non aver avuto il coraggio di indicare, quali responsabili della morte di un bambino, i proprietari dell’azienda presso cui lo stesso lavorava, ma che all’epoca dei fatti erano diversi dai suoi attuali datori.
Il Tribunale, in via preliminare, ha precisato che anche una condotta extra-lavorativa, quale la pubblicazione di un post denigratorio della proprietà aziendale sul profilo facebook personale, può avere una rilevanza disciplinare.
A tal fine, è necessario che il post non solo contenga affermazioni gravemente offensive esorbitanti dal diritto di critica, ma che faccia un riferimento intenzionale e diretto alla società.
Circostanza, questa, assente nel caso di specie, ove le parole denigratorie erano rivolte alla diversa compagine societaria che possedeva l’azienda nei primi anni 2000.
Il Tribunale di Taranto ha quindi accolto il ricorso del lavoratore condannando la società alla reintegrazione a fronte dell’insussistenza del fatto contestatogli.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto scuola, università e trasporti
da Admin2È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021 il testo del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
Si segnala, in particolare, l’art. 1 del decreto che introduce dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché per gli studenti universitari, di possedere la certificazione verde Covid-19.
Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
L’art. 2, invece, introduce, a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 per avere accesso ai seguenti mezzi di trasporto:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Green Pass, identificazione e sanzioni: la circolare del Viminale
da Admin2Con la circolare del 10 agosto 2021 il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19.
Com’è noto la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è disciplinata dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 contenente disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del d.l. n. 52/2021.
Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, la circolare ha precisato che le vigenti disposizioni individuano due diverse successive fasi.
La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.
Tale verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dall’art. 13 del DPCM come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.
La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 dell’art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità.
A differenza della prima, tale verifica, posta a carico dei medesimi soggetti, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione “a richiesta dei verificatori”.
Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, la disposizione indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo “i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni” e successivamente altre categorie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
La verifica dell’identità della persona si rende necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
In tali casi – precisa la circolare – l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali.
La circolare ha altresì chiarito che qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione di cui all’art. 13 d.l. n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del soloavventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente.