Ecco il testo del decreto legge n. 118 del 24 agosto 2021 recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (pubblicato in GU n. 202 del 24 agosto 2021.
A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, il decreto ha previsto quattro ordini di intervento:
• L’introduzione dell’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.
Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza, al quale si accede tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa.
Se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima dell’adozione delle misure, deve informare con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all’art. 47, comma 1, l. n. 428/1990. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell’informativa, possono chiedere all’imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell’esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell’impresa.
• Il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023.
• La modifica della legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi.
• Il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.
Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale
da Admin2Ecco il testo del decreto legge n. 118 del 24 agosto 2021 recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (pubblicato in GU n. 202 del 24 agosto 2021.
A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, il decreto ha previsto quattro ordini di intervento:
• L’introduzione dell’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.
Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza, al quale si accede tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa.
Se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima dell’adozione delle misure, deve informare con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all’art. 47, comma 1, l. n. 428/1990. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell’informativa, possono chiedere all’imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell’esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell’impresa.
• Il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023.
• La modifica della legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi.
• Il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.
Corte EDU: no alla sospensione dell’obbligo vaccinale
da Admin2La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato da 672 vigili del fuoco contro la legge francese che impone loro l’obbligo di essere vaccinati contro il Covid-19.
In particolare, con il ricorso si chiedeva “di sospendere l’obbligo vaccinale”, o in alternativa “di sospendere l’impossibilità di lavorare per chi non è vaccinato” oppure “di non sospendere il pagamento del salario per i non vaccinati”.
La Corte ha rigettato la richiesta delle misure urgenti, non sussistendo i presupposti che determinano un’azione immediata.
Plurime azioni avverso il medesimo atto di licenziamento
da Admin2Con ordinanza n. 22930 del 16 agosto 2021 la Corte di Cassazione ha dichiarato la proponibilità, a determinate condizioni, di due distinti giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del medesimo atto di licenziamento riguardante la stessa persona.
La Corte, in particolare, ha affermato che non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento.
Tuttavia la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l’unico atto di recesso.
Nel caso di specie, il lavoratore ha presentato due ricorsi per vedere dichiarata l’illegittimità del suo licenziamento (nel primo ha chiesto il pagamento della somma concordata per la risoluzione consensuale, nel secondo il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità supplementare) senza, però, allegare alcun interesse oggettivo alla proposizione di due distinti giudizi.
Mancato rientro dopo il periodo di aspettativa per motivi di salute e licenziamento
da Admin2Con ordinanza n. 22819 del 12 agosto 2021, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che, avendo superato il periodo di aspettativa, non si presenta sul posto di lavoro una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza.
La decisione, in particolare, ha richiamato l’art. 41, comma 2, lettera e-ter) del d.lgs. n. 81/2008 secondo cui, in caso di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni consecutivi, il rientro in azienda è preceduto dalla visita medica di idoneità, che il lavoratore non può rifiutarsi di effettuare.
La Suprema Corte ha quindi affermato che è obbligo del datore effettuare la visita di controllo preventivo circa la idoneità alla mansione e, contemporaneamente, il lavoratore non può rifiutarsi di andare in azienda se il datore lo invita a recarsi sul posto di lavoro.
Corte di Giustizia Europea: distacco transnazionale e minimi retributivi
da Admin2La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 15 luglio 2021, emessa nelle cause riunite C-125/2020 e C-218/2020, ha dichiarato non derogabile la disposizione che prevede l’applicazione dei minimi retributivi del Paese in cui si svolge abitualmente l’attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di un distacco transnazionale.
La Corte, in particolare, ha affermato che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che, qualora la legge che disciplina il contratto individuale di lavoro sia stata scelta dalle parti di tale contratto e sia diversa da quella applicabile in forza dei paragrafi 2, 3 o 4 di tale articolo, si deve escludere l’applicazione di quest’ultima, ad eccezione delle «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» secondo la stessa, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, fra le quali possono rientrare, in linea di principio, le norme relative alla retribuzione minima.
Covid-19: Green Pass e accesso alla mensa aziendale
da Admin2Il Consiglio dei Ministri, aggiornando le FAQ in materia di misure anti-Covid-19, ha precisato che l’obbligo della certificazione verde (Green Pass) sussiste anche per accedere alle mense aziendali e ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai propri dipendenti.
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.