Con le raccomandazioni n. 5 e n. 8 del 2020 l’INAIL ha fornito indicazioni operative in ordine alla definizione della durata del periodo di inabilità temporanea assoluta da infortunio Covid-19 nonché in relazione all’applicazione della presunzione semplice per i casi di malattia-infortunio da Covid-19.
Durata del periodo di inabilità temporanea assoluta
L’Istituto ha precisato che il periodo di ITA dovrà partire dal momento in cui è attestato l’inizio dell’astensione lavorativa, anche quando quest’ultima sia riferibile a quadro sindromico non specifico (ad esempio, un’affezione simil-influenzale), successivamente ricondotto a malattia Covid-19.
La definizione (termine) del periodo di ITA avverrà, invece, quando l’infortunato sarà risultato asintomatico e negativo a due test molecolari, confortati in tal senso dai criteri forniti dal Ministero della salute (circolare n. 0006607 del 29.02.2020).
La data di fine del periodo di ITA coinciderà, in ogni caso, con la data di notifica del risultato negativo del secondo test.
Criteri medico-legali per la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2
Con la raccomandazione n. 8/2020 l’INAIL ha affermato che sotto il profilo medico-legale, l’accertamento della possibile fonte di contagio costituisce il primo momento dell’istruttoria medico-legale e richiede diversi passaggi valutativi, volti a qualificare il lavoratore come appartenente alla categoria a elevato rischio.
Tale procedura presuppone lo stesso rigore metodologico applicato alle altre tipologie di eventi infortunistici o tecnopatici.
In particolare, la presunzione semplice non elide la necessità che l’istruttoria medico-legale contempli, caso per caso, le seguenti verifiche:
- qualificazione del livello di rischio dell’attività lavorativa effettivamente svolta;
- corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell’attività lavorativa e la categoria generale richiamata (momento di verifica fondato su: dettaglio di luogo e tempi di lavoro; analisi dei compiti e delle mansioni effettivamente prestati; rilievo anamnestico; informazioni formalmente pervenute dal datore di lavoro; risultanze di eventuali indagini ispettive sull’adozione delle misure di contenimento);
- coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio (tempi di latenza sintomatologica/incubazione). Analogamente rileva il criterio epidemiologico aziendale, relativo alla presenza di altri lavoratori sul medesimo luogo di lavoro contagiati per esposizione riconducibile all’attività lavorativa (anche in questo caso con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza);
- prova contraria.
Il diritto del lavoro al tempo del PNRR. Un ponte verso il futuro
da Admin2Il prossimo 14 ottobre si terrà l’evento organizzato da AGI “Il diritto del lavoro al tempo del PNRR. Un ponte verso il futuro”.
Parteciperò personalmente alla tavola rotonda delle ore 10.00 dedicata all’analisi del ruolo del diritto del lavoro nel progetto di rilancio.
L’evento si terrà in diretta streaming.
I criteri INAIL per la definizione della presunzione semplice di contagio da Covid-19
da Admin2Con le raccomandazioni n. 5 e n. 8 del 2020 l’INAIL ha fornito indicazioni operative in ordine alla definizione della durata del periodo di inabilità temporanea assoluta da infortunio Covid-19 nonché in relazione all’applicazione della presunzione semplice per i casi di malattia-infortunio da Covid-19.
Durata del periodo di inabilità temporanea assoluta
L’Istituto ha precisato che il periodo di ITA dovrà partire dal momento in cui è attestato l’inizio dell’astensione lavorativa, anche quando quest’ultima sia riferibile a quadro sindromico non specifico (ad esempio, un’affezione simil-influenzale), successivamente ricondotto a malattia Covid-19.
La definizione (termine) del periodo di ITA avverrà, invece, quando l’infortunato sarà risultato asintomatico e negativo a due test molecolari, confortati in tal senso dai criteri forniti dal Ministero della salute (circolare n. 0006607 del 29.02.2020).
La data di fine del periodo di ITA coinciderà, in ogni caso, con la data di notifica del risultato negativo del secondo test.
Criteri medico-legali per la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2
Con la raccomandazione n. 8/2020 l’INAIL ha affermato che sotto il profilo medico-legale, l’accertamento della possibile fonte di contagio costituisce il primo momento dell’istruttoria medico-legale e richiede diversi passaggi valutativi, volti a qualificare il lavoratore come appartenente alla categoria a elevato rischio.
Tale procedura presuppone lo stesso rigore metodologico applicato alle altre tipologie di eventi infortunistici o tecnopatici.
In particolare, la presunzione semplice non elide la necessità che l’istruttoria medico-legale contempli, caso per caso, le seguenti verifiche:
La proroga delle misure in favore dei lavoratori fragili
da Admin2Alcune importanti novità concernenti i lavoratori fragili sono contenute nella legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021), recante “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
In particolare l’art. 2-ter ha prorogato le disposizioni in materia di lavoratori fragili di cui all’art. 26, commi 2 e 2 bis del d.l. n. 18/2020.
Fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori fragili potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
Obbligo vaccinale esteso ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio-sanitarie
da Admin2La legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 ci consegna anche alcune novità sull’obbligo vaccinale.
L’art. 2-bis ha, infatti, esteso l’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture sopra citate, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
Controllo del pc aziendale per ragioni tecniche e licenziamento disciplinare
da Admin2Con la sentenza n. 25731 del 22 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che il controllo del computer in uso al lavoratore, inizialmente determinato esclusivamente da ragioni tecniche ed esigenze di manutenzione del sistema, non può assumere poi – una volta rilevata l’esistenza di conversazioni litigiose – la natura di un “controllo difensivo”.
Nel caso di specie, la società a seguito del controllo effettuato dal personale IT (tecnico informatico) che doveva verificare – in occasione della chiusura della chat aziendale e del conseguente progressivo suo abbandono – se vi fossero dati aziendali da conservare, era venuta a conoscenza di conversazioni aventi contenuto pesantemente offensivo nei confronti di una superiore gerarchica tra una lavoratrice ed una collega. Per tale motivo alla lavoratrice veniva intimato licenziamento per giusta causa.
La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di merito, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento in ragione dell’inutilizzabilità dei dati estratti dalla chat, avendo la società omesso di dare la necessaria tempestiva ed adeguata informazione ai dipendenti ai sensi dell’art. 4 comma 3 della legge n. 300 del 1970.
Controllo sul risultato e subordinazione
da Admin2Con l’ordinanza n. 23816 del 2 settembre 2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato.
Hanno invece carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro quali, ad esempio, la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione.
Tali elementi, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall’assumere valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull’atteggiarsi del rapporto.