Alcune importanti novità concernenti i lavoratori fragili sono contenute nella legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021), recante “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
In particolare l’art. 2-ter ha prorogato le disposizioni in materia di lavoratori fragili di cui all’art. 26, commi 2 e 2 bis del d.l. n. 18/2020.
Fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori fragili potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
La proroga delle misure in favore dei lavoratori fragili
da Admin2Alcune importanti novità concernenti i lavoratori fragili sono contenute nella legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021), recante “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
In particolare l’art. 2-ter ha prorogato le disposizioni in materia di lavoratori fragili di cui all’art. 26, commi 2 e 2 bis del d.l. n. 18/2020.
Fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori fragili potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
Obbligo vaccinale esteso ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio-sanitarie
da Admin2La legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 ci consegna anche alcune novità sull’obbligo vaccinale.
L’art. 2-bis ha, infatti, esteso l’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture sopra citate, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
Controllo del pc aziendale per ragioni tecniche e licenziamento disciplinare
da Admin2Con la sentenza n. 25731 del 22 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che il controllo del computer in uso al lavoratore, inizialmente determinato esclusivamente da ragioni tecniche ed esigenze di manutenzione del sistema, non può assumere poi – una volta rilevata l’esistenza di conversazioni litigiose – la natura di un “controllo difensivo”.
Nel caso di specie, la società a seguito del controllo effettuato dal personale IT (tecnico informatico) che doveva verificare – in occasione della chiusura della chat aziendale e del conseguente progressivo suo abbandono – se vi fossero dati aziendali da conservare, era venuta a conoscenza di conversazioni aventi contenuto pesantemente offensivo nei confronti di una superiore gerarchica tra una lavoratrice ed una collega. Per tale motivo alla lavoratrice veniva intimato licenziamento per giusta causa.
La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di merito, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento in ragione dell’inutilizzabilità dei dati estratti dalla chat, avendo la società omesso di dare la necessaria tempestiva ed adeguata informazione ai dipendenti ai sensi dell’art. 4 comma 3 della legge n. 300 del 1970.
Controllo sul risultato e subordinazione
da Admin2Con l’ordinanza n. 23816 del 2 settembre 2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato.
Hanno invece carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro quali, ad esempio, la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione.
Tali elementi, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall’assumere valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull’atteggiarsi del rapporto.
Contratti di solidarietà: le indicazioni per l’invio delle domande di riduzione contributiva
da Admin2Con messaggio del 6 ottobre 2021 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che dal 30 novembre al 10 dicembre 2021 decorre il termine per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per l’anno 2021, attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”.
L’applicativo è operativo dal 2/11 al 10/12 di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” ove è presente anche la normativa di riferimento.
Il Ministero ha altresì comunicato che l’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e che il pagamento dell’imposta di bollo, a partire dall’annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema “pagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo.
A tale ultimo proposito, l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio dal 30 novembre al 10 dicembre 2021 in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “pagoPA”.
Il lavoro oltre la crisi ed i sostegni
da Admin2Il prossimo 8 ottobre parteciperò al festival dei diritti di Ferrara per parlare del lavoro oltre la crisi.