Il Garante per la protezione dei dati personali, in via d’urgenza, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.
Il testo recepisce le indicazioni fornite dal Garante nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni con i rappresentati del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di Green Pass per il personale scolastico e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.
In particolare, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare – attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.
Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.
A seguito dell’attività di controllo del Green Pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul Green Pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).
Particolare attenzione è stata posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.
È inoltre previsto che la valutazione di impatto, effettuata dal Ministero della Salute, relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19, sia integrata e aggiornata tenendo conto degli specifici scenari di rischio legati ai dati sanitari di circa un milione di lavoratori della scuola, prestando particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.
Patto di non concorrenza e risoluzione unilaterale
da Admin2Con ordinanza n. 23723 del 1° settembre 2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative.
La Corte, in particolare, ha affermato che il fatto che il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto non rileva, poiché i rispettivi obblighi si cristallizzano al momento della sottoscrizione del patto.
Ad avviso dei Giudici l’apposizione del patto al contratto impedisce al dipendente di progettare il proprio futuro lavorativo, comprimendo la sua libertà: detta compressione, dunque, non può avvenire senza l’obbligo di un corrispettivo da parte del datore, che finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo.
Sorveglianza dei dipendenti e telecamere nascoste
da Admin2Con la sentenza n. 32234 del 26 agosto 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 4 l. n. 300/1970 dal c.d. Jobs Act, costituisce reato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
La Corte ha infatti precisato che la normativa vigente (art. 4 e 38 l. n. 300/1970) – come rimodulata dall’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 – letta in combinato disposto con i principi di cui al d.lgs. n. 196/2003, ha mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la violazione dell’art. 4 St. Lav.
Luci sul Lavoro 2021. PNRR Edition: tecnologia, lavoro, persona
da Admin2Il prossimo 9 settembre si apre la nuova edizione di Luci sul Lavoro dedicata a PNRR, tecnologia, lavoro e persona.
Parteciperò personalmente ai lavori e darò il mio contributo nel dibattito sul lavoro agile (10 settembre alle 9:30) e in quello sulle strategie delle risorse umane nelle società pubbliche nel contesto delle transizioni ecologiche e digitali (10 settembre ore 16:30).
Legittima la sospensione del medico che rifiuta il vaccino anti-Covid19
da Admin2Con la decisione del 5 agosto 2021 il TAR Puglia – Lecce ha rigettato l’istanza cautelare formulata da un medico contro la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Brindisi che ne ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione senza retribuzione per non aver effettuato il vaccino contro il Covid-19.
Il Tribunale ha precisato che l’Amministrazione ha valutato la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione ad ulteriori e differenti mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con il restante personale sanitario, concludendo in senso negativo.
Dall’altro lato la ricorrente ha, invece, tenuto una condotta dilatoria e non collaborativa, tale da precludere all’Amministrazione la possibilità di accertare eventuali situazioni non compatibili con l’obbligo vaccinale.
Il Collegio ha tuttavia chiarito che è nelle facoltà della ricorrente conseguire la cessazione di tutti i lamentati effetti pregiudizievoli assolvendo l’obbligo vaccinale, adempimento previsto dalla disciplina normativa (art. 4, c. I, d.l. n. 44/2021) quale presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione.
Il TAR ha concluso affermando che nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, sotto gli svariati profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da Covid-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima.
Legittima la sospensione del docente privo del Green Pass
da Admin2Con i decreti n. 4531 e n. 4532 del 2 settembre 2021 il TAR Lazio ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui viene stabilito l’obbligo di possesso del Green Pass per il personale docente.
Il Tribunale, in particolare, ha osservato che il prospettato diritto del personale scolastico a non essere vaccinato, tralasciata la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza.
In ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2.
In caso di mancato possesso della certificazione verde, l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del l’art.9 ter, d.l. n. 52/2021 e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è quindi correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente.
Garante Privacy: via libera alle nuove modalità di verifica del Green Pass nelle scuole
da Admin2Il Garante per la protezione dei dati personali, in via d’urgenza, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.
Il testo recepisce le indicazioni fornite dal Garante nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni con i rappresentati del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di Green Pass per il personale scolastico e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.
In particolare, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare – attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.
Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.
A seguito dell’attività di controllo del Green Pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul Green Pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).
Particolare attenzione è stata posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.
È inoltre previsto che la valutazione di impatto, effettuata dal Ministero della Salute, relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19, sia integrata e aggiornata tenendo conto degli specifici scenari di rischio legati ai dati sanitari di circa un milione di lavoratori della scuola, prestando particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.