Con circolare n. 180 del 1° dicembre 2021 l’INPS ha riepilogato le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla prestazione NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Com’è noto l’art. 14, comma 3, del d.l. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2020, ha disposto che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, operando quindi di fatto una risoluzione consensuale.
L’Istituto ricorda che l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi aziendali in argomento è ammessa – in virtù della proroga sancita da c.d. decreto Sostegni (art. 8, comma 9, d.l. n. 42/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 69/2021) – fino al 30 giugno 2021.
Il decreto Sostegni all’art. 8 ha previsto per determinati datori di lavoro individuati dai commi 2 e 8 del medesimo articolo, la proroga del divieto di potere ricorrere ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Il comma 11 dello stesso articolo 8 ha introdotto poi alcune deroghe a tale divieto, con la conseguenza che per gli stessi datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 è stata mantenuta la possibilità di procedere alla risoluzione di rapporti di lavoro a seguito della stipula di accordi collettivi aziendali da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono agli stessi, fino al 31 ottobre 2021.
Ulteriori deroghe in tal senso sono state successivamente previste dal d.l. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis), dal d.l. n.103/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 125/2021 e dal d.l. n. 146/2021.
L’INPS ha quindi chiarito che la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021 è prevista:
– fino alla data del 31 ottobre 2021per i datori di lavoro privati che, avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nonché le aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto Sostegni;
– al massimo fino alla data del 31 dicembre 2021:
- per i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga;
- per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, autorizzati al trattamento CIGO COVID;
- per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021;
- per i datori di lavoro privati autorizzati, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale;
- per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
- per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni-bis.
L’Istituto ha precisato che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.
Trasferimento del ramo d’azienda ad una società del medesimo gruppo
da Admin2Con ordinanza n. 37291 del 29 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che il trasferimento del ramo d’azienda ad una società del medesimo gruppo deve essere considerato legittimo se cedente e cessionario hanno personalità giuridiche distinte.
La Corte, in particolare, ha precisato che l’esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è idoneo, di per se’, a far venire meno l’alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazioneo preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico oppure nella mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un’unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale.
Anche la Corte di Giustizia (sentenza C458/12) ha escluso che “l’indipendenza del cessionario nei confronti del cedente costituisse un presupposto per l’applicazione della direttiva stessa” (punto. 47) ed ha affermato che “Nulla giustifica che, ai fini dell’applicazione della direttiva (2001/23), l’unità del comportamento tenuto sul mercato dalla capogruppo e dalle consociate prevalga sulla separazione formale tra queste società aventi personalità giuridiche distinte. Infatti, una soluzione del genere, che porterebbe ad escludere dall’ambito di applicazione della direttiva in parola i trasferimenti tra società di uno stesso gruppo, si porrebbe precisamente in contrasto con l’obiettivo di tale direttiva, che è di garantire, per quanto possibile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore, consentendo loro di rimanere al servizio del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con il cedente” (punto 49).
Green Pass ed efficace programmazione del lavoro
da Admin2È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre 2021, la legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 139/2021 recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali».
In materia di lavoro, viene confermata la previsione di cui all’art. 9 octies d.l. n. 52/2021 (conv. in l. n. 87/2021), che prevede la possibilità per il datore di lavoro, a fronte di specifiche esigenze organizzative, al fine di garantire l’efficace programmazione del lavoro, di richiedere preventivamente ai lavoratori la comunicazione relativa al possesso del certificato verde Covid-19.
Tale comunicazione dovrà essere fornita dal lavoratore con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
Le FAQ sul Green Pass rafforzato
da Admin2Il Governo, a seguito dell’emanazione del d.l. n. 172/2021, ha aggiornato le Faq in materia di Green Pass.
Le Faq sono consultabili al seguente link.
Le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
da Admin2Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021 le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.
In continuità con le Linee Guida emanate a maggio 2020 (prima versione), delle quali è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-Covid19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde Covid-19.
Le Linee Guida riguardano i seguenti settori:
– Ristorazione e cerimonie
– Attività turistiche e ricettive
– Cinema e spettacoli dal vivo
– Piscine termali e centri benessere
– Servizi alla persona
– Commercio
– Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
– Parchi tematici e di divertimento
– Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
– Convegni e congressi
– Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
– Sagre e fiere locali
– Corsi di formazione
– Sale da ballo e discoteche
Proroga del divieto di licenziamento e accesso alla prestazione NASpI: le indicazioni INPS
da Admin2Con circolare n. 180 del 1° dicembre 2021 l’INPS ha riepilogato le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla prestazione NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Com’è noto l’art. 14, comma 3, del d.l. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2020, ha disposto che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, operando quindi di fatto una risoluzione consensuale.
L’Istituto ricorda che l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi aziendali in argomento è ammessa – in virtù della proroga sancita da c.d. decreto Sostegni (art. 8, comma 9, d.l. n. 42/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 69/2021) – fino al 30 giugno 2021.
Il decreto Sostegni all’art. 8 ha previsto per determinati datori di lavoro individuati dai commi 2 e 8 del medesimo articolo, la proroga del divieto di potere ricorrere ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Il comma 11 dello stesso articolo 8 ha introdotto poi alcune deroghe a tale divieto, con la conseguenza che per gli stessi datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 è stata mantenuta la possibilità di procedere alla risoluzione di rapporti di lavoro a seguito della stipula di accordi collettivi aziendali da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono agli stessi, fino al 31 ottobre 2021.
Ulteriori deroghe in tal senso sono state successivamente previste dal d.l. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis), dal d.l. n.103/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 125/2021 e dal d.l. n. 146/2021.
L’INPS ha quindi chiarito che la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021 è prevista:
– fino alla data del 31 ottobre 2021per i datori di lavoro privati che, avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nonché le aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto Sostegni;
– al massimo fino alla data del 31 dicembre 2021:
L’Istituto ha precisato che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.
Isolamento lavorativo e licenziamento ritorsivo
da Admin2Con la sentenza n. 2805 del 15 novembre 2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha affermato che le condotte datoriali finalizzate a indurre la lavoratrice in uno stato di prostrazione e a farla sentire isolata nell’ambiente di lavoro, costituiscono elementi presuntivi gravi e concordanti che inducono a qualificare il licenziamento alla stessa irrogato come ritorsivo.
Il Tribunale, in particolare, ha ricordato che l’allegazione, da parte del lavoratore, del relativo carattere del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare, ai sensi dell’art. 5 della n. 604/1966, l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’intento ritorsivo e, dunque, l’illiceità del motivo unico e determinante del recesso.
Peraltro, pur essendo onerato il lavoratore di provare il carattere ritorsivo del licenziamento, il giudice di merito può valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.