Lo scorso 14 dicembre la Camera ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del d.l. n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.
Si segnalano di seguito le principali novità introdotte in materia di lavoro.
Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Viene modificato l’articolo 14 del d.lgs 81/2008 recante “disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
In particolare, si prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, si prevede che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori debba essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs. n.81/2015.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 124/2004.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione
Vengono inoltre modificati gli articoli 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza con possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di stabilire l’emolumento ad essi spettante.
Si precisa che il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Il nuovo art.19, comma 1, lett. a) stabilisce che il preposto ha l’obbligo di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (lett f) bis).
Il nuovo comma 8 bis dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 precisa che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indi- care espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Viene altresì modificato l’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 dedicato alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
In particolare, si prevede che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui sopra.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Somministrazione di lavoro
Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022, la possibilità per le agenzie di somministrazione di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato.
Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale
Vengono differiti al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.
Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate.
Le disposizioni in commento si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa.
Appalto genuino e onere della prova
da Admin2Con la sentenza del 26 novembre 2021, il Tribunale di Roma ha affermato che grava sul datore di lavoro, formale o sostanziale, l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di validi contratti di appalto per tutta la durata dello svolgimento della prestazione lavorativa, così da rendere evidente la sussistenza di una ipotesi di regolare e valida dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa.
La conversione in legge del decreto Fiscale
da Admin2Lo scorso 14 dicembre la Camera ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del d.l. n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.
Si segnalano di seguito le principali novità introdotte in materia di lavoro.
Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Viene modificato l’articolo 14 del d.lgs 81/2008 recante “disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
In particolare, si prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, si prevede che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori debba essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs. n.81/2015.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 124/2004.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione
Vengono inoltre modificati gli articoli 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza con possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di stabilire l’emolumento ad essi spettante.
Si precisa che il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Il nuovo art.19, comma 1, lett. a) stabilisce che il preposto ha l’obbligo di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (lett f) bis).
Il nuovo comma 8 bis dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 precisa che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indi- care espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Viene altresì modificato l’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 dedicato alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
In particolare, si prevede che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui sopra.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Somministrazione di lavoro
Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022, la possibilità per le agenzie di somministrazione di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato.
Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale
Vengono differiti al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.
Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate.
Le disposizioni in commento si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa.
Proroga dello stato di emergenza
da Admin2Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
Come indicato nel comunicato stampa del Governo del 14 dicembre, per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.
Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.
Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.
Garante privacy: nuove modalità per revoca e uso del Green Pass
da Admin2Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori.
Lo schema di decreto, accogliendo l’invito più volte espresso dall’Autorità, dà piena attuazione alla revoca delle certificazioni verdi, in caso di contagio sopravvenuto, tramite una procedura che prevede anche che l’interessato venga informato, utilizzando i dati di contatto dallo stesso forniti.
A questo tipo di procedura se ne aggiunge una specifica relativa ai “Green Pass” rilasciati o ottenuti in maniera fraudolenta.
Nello schema viene previsto inoltre che i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi vengano specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità “rafforzata” solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente.
Nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate.
È stata inoltre disciplinata l’annotazione sugli albi professionali “senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la professione sanitaria”, prevedendo soltanto l’indicazione della circostanza che il professionista è sospeso.
Dopo i casi registrati di diffusione online di numerose certificazioni verdi, come ulteriore misura di garanzia è stata prevista, all’atto del rilascio del Green Pass da parte degli operatori sanitari, la registrazione di informazioni aggiuntive: identificativo dell’operazione; codice fiscale o identificativo del soggetto che ha eseguito l’operazione; modalità di autenticazione dell’operatore sanitario; codice fiscale o i dati anagrafici dell’interessato; l’identificativo univoco del certificato (UVCI) della certificazione; data e ora dell’operazione.
Il Garante della Privacy ha comunque chiesto al Ministero della Salute alcune integrazioni per rendere evidente all’interessato la modalità di verifica utilizzata dal verificatore, introducendo, all’interno dell’app VerificaC19, elementi testuali, grafici e visivi per le due modalità di verifica (“base” o “rafforzata”).
In conseguenza degli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati personali in esame e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo, l’Autorità ha chiesto al Ministero della Salute di aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati.
Verifica sulla validità del Green Pass: il nuovo Dpcm
da Admin2È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2021 il testo del DPCM 17 dicembre 2021 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del d.l. n. 172/2021.
Si segnalano, in particolare, le modifiche di cui agli articoli 13 e 15 del Dpcm 17 giugno 2021.
Si prevede che nel caso in cui il lavoratore, ai sensi degli articoli 9-quinquies, comma 4, e 9-septies, comma 5, del d.l. n. 52/2021, consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando l’applicazione mobile descritta nell’allegato B al presente decreto ovvero mediante le modalità automatizzate, descritte negli allegati G e H al presente decreto, nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento di cui all’art. 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679 (art. 13, comma 16).
Si precisa, inoltre, che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003 e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, la modalità di verifica limitata al possesso delle certificazioni verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle suddette certificazioni (art. 15, comma 10).
Trattamenti di Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga: le indicazioni INPS
da Admin2Con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021 l’INPS ha illustrato le novità introdotte dal d.l. n. 146/2021 in materia di tutele di tipo emergenziale previste in costanza di rapporto di lavoro ed ha riepilogato le relative istruzioni operative.
Il d.l. n. 146/2021, all’articolo 11, comma 1, ha introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
La previsione, in particolare, si rivolge ai datori di lavoro che, non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n.148/2015, nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.
Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del d.l.n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 69/2021 (c.d. decreto Sostegni).
L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà quindi essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
La circolare precisa che laddove non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato decreto Sostegni, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.
Ai fini dell’individuazione della decorrenza iniziale dei trattamenti riferiti al nuovo periodo di ASO/CIGD (massimo 13 settimane), introdotto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro dovranno tenere conto del fatto che la richiesta del nuovo periodo di trattamenti è subordinata all’integrale autorizzazione delle precedenti 28 settimane previste dal d.l. n. 41/2021 e altresì della circostanza che dette settimane, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2- bis, del medesimo decreto Sostegni, potevano essere concesse in continuità ai datori di lavoro che avessero integralmente fruito dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della l. n. 178/2020.
Laddove i datori di lavoro, avendo esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al d.l. n. 41/2021, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 146/2021, avessero richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs n. 148/2015 con causale diversa da quella “COVID–19”, le settimane non ancora autorizzate potranno essere sostituite in periodi con causale emergenziale, mediante l’invio di una nuova domanda con la causale aggiornata, secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.