Con il messaggio n. 3768 del 3 novembre 2021 l’INPS informa dell’avvio delle nuove funzionalità di verifica relative al servizio “Greenpass50+”.
Con il messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021 l’Istituto ha dato notizia della pubblicazione del servizio “Greenpass50+” per i datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, per la verifica del possesso del Green Pass da parte dei propri dipendenti.
A partire dal 4 novembre 2021, per venire incontro alle esigenze organizzative territoriali delle aziende, è stata resa disponibile una nuova funzionalità, da attivare in fase di accreditamento, che permette di “assegnare” a ciascun “Verificatore” un insieme, ben definito, di codici fiscali dei dipendenti dell’azienda e, solo per questi, il “Verificatore” potrà effettuare la verifica del possesso del Green Pass, con le medesime modalità e nelle stesse condizioni specificate nel messaggio n. 3589, ferma restando la loro presenza nei flussi UNIEMENS-POSAGRI-ListaPosPA dell’azienda.
La funzionalità implementata, oltre ad essere attivabile puntualmente con l’inserimento dei singoli codici fiscali dei dipendenti, può essere attivata massivamente prevedendo l’importazione di un file, in formato .CSV, il cui template è scaricabile dall’applicazione stessa.
La medesima funzionalità, oltre all’importazione massiva dei codici fiscali dei dipendenti da associare ai “Verificatori”, permette anche l’importazione massiva dei “Verificatori”, qualora l’azienda, in base alla sua organizzazione territoriale, abbia la necessità di inserire un numero considerevole di “Verificatori”.
Si ribadisce, come già evidenziato nel messaggio n. 3589 citato, che, in fase di verifica, i “Verificatori” selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, ovvero escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile e, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del Green Pass.
Corte di Giustizia Europea: la formazione obbligatoria rientra nell’orario di lavoro
da Admin2La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 28 ottobre 2021, emessa nella causa C-909/19, ha affermato che l’art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore di servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro».
La Corte, in particolare, dopo aver ricordato che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 definisce la nozione di «orario di lavoro» come configurante «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali», ha affermato che elemento determinante per considerare sussistenti gli elementi caratteristici della nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva, è il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente sul luogo designato dal datore di lavoro e a rimanere ivi a disposizione di quest’ultimo al fine di poter fornire direttamente i propri servizi in caso di necessità.
In siffatto contesto, il luogo di lavoro deve essere inteso come qualsiasi luogo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere un’attività su ordine del suo datore di lavoro, anche quando tale luogo non sia il posto in cui egli esercita abitualmente la propria attività professionale.
Ad avviso dei Giudici, quindi, quando il lavoratore riceve dal suo datore di lavoro istruzioni di seguire una formazione professionale per poter esercitare le funzioni da lui svolte, si deve ritenere che, durante i periodi di formazione professionale, tale lavoratore si trova a disposizione del suo datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88.
Dimissioni e rinuncia al preavviso
da Admin2Con ordinanza n. 27934 del 13 ottobre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che, in presenza di dimissioni, il datore di lavoro che rinuncia al preavviso, nulla deve al lavoratore, il quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso, non essendo configurabile alcun interesse giuridicamente qualificato in favore della parte recedente.
Gli Ermellini, in particolare, aderendo all’orientamento ormai consolidato sull’efficacia obbligatoria del preavviso, hanno affermato che la parte recedente è libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione a controparte dell’indennità, con immediato effetto risolutivo del recesso.
In base a tale costruzione in capo alla parte non recedente si configura un diritto di credito dalla stessa liberamente rinunziabile.
La parte non recedente, che abbia rinunziato al preavviso, quindi, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso.
Le tutele da licenziamento illegittimo nel panorama normativo e giurisprudenziale
da Admin2Il prossimo 12 novembre parteciperò al convegno “Le tutele da licenziamento illegittimo nel panorama normativo e giurisprudenziale”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pisa e da AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani, sezione Toscana.
L’evento si terrà in videoconferenza sulla piattaforma CISCO.
Green Pass: le indicazioni INPS sulle nuove funzionalità di verifica
da Admin2Con il messaggio n. 3768 del 3 novembre 2021 l’INPS informa dell’avvio delle nuove funzionalità di verifica relative al servizio “Greenpass50+”.
Con il messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021 l’Istituto ha dato notizia della pubblicazione del servizio “Greenpass50+” per i datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, per la verifica del possesso del Green Pass da parte dei propri dipendenti.
A partire dal 4 novembre 2021, per venire incontro alle esigenze organizzative territoriali delle aziende, è stata resa disponibile una nuova funzionalità, da attivare in fase di accreditamento, che permette di “assegnare” a ciascun “Verificatore” un insieme, ben definito, di codici fiscali dei dipendenti dell’azienda e, solo per questi, il “Verificatore” potrà effettuare la verifica del possesso del Green Pass, con le medesime modalità e nelle stesse condizioni specificate nel messaggio n. 3589, ferma restando la loro presenza nei flussi UNIEMENS-POSAGRI-ListaPosPA dell’azienda.
La funzionalità implementata, oltre ad essere attivabile puntualmente con l’inserimento dei singoli codici fiscali dei dipendenti, può essere attivata massivamente prevedendo l’importazione di un file, in formato .CSV, il cui template è scaricabile dall’applicazione stessa.
La medesima funzionalità, oltre all’importazione massiva dei codici fiscali dei dipendenti da associare ai “Verificatori”, permette anche l’importazione massiva dei “Verificatori”, qualora l’azienda, in base alla sua organizzazione territoriale, abbia la necessità di inserire un numero considerevole di “Verificatori”.
Si ribadisce, come già evidenziato nel messaggio n. 3589 citato, che, in fase di verifica, i “Verificatori” selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, ovvero escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile e, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del Green Pass.
Nuovo servizio per la presentazione della Domanda Unificata UNI–CIG
da Admin2Con il messaggio 3727 del 29 ottobre 2021 l’INPS ha comunicato l’avvio della prima fase di rilascio del nuovo servizio per la presentazione della ”Domanda Unificata UNI–CIG” per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, deroga”plurilocalizzata” e per l’assegno ordinario con causali Covid-19.
Non rientrano in questo primo rilascio, né la prestazione CIGO, né quella dell’assegno ordinario con causali ordinarie, per le quali la procedura sarà rilasciata in una fase successiva, rendendo così UNI-CIG la modalità unica di presentazione delle domande di integrazione salariale da inviare all’Istituto.
L’INPS ha inoltre precisato che, al fine di consentire una fase di graduale transizione che accompagni i datori di lavoro e gli intermediari verso le nuove modalità di trasmissione, in un primo periodo, di durata semestrale, l’invio delle domande potrà continuare ad essere effettuato anche con la procedura attualmente in uso.
La procedura UNI-CIG prevede che l’azienda possa presentare, contestualmente, anche l’eventuale richiesta di anticipo del 40% della prestazione, superando l’attuale modalità di istanza separata e successiva.
Omessa informazione al datore di lavoro del contatto indiretto con un soggetto positivo al Covid-19 e licenziamento per giusta causa
da Admin2Con la sentenza del 28 luglio 2021 la Corte di Appello di Palermo ha affermato che non costituisce giusta causa di licenziamento l’omessa informazione al datore di lavoro del contatto indiretto con un soggetto positivo al Covid-19 del lavoratore.
Nel caso di specie, il dipendente – già in congedo dal servizio – raggiunto da un provvedimento di isolamento domiciliare per accertata positività al Covid-19 di un collega della moglie, aveva omesso di informarne la società.
La Corte, dopo aver rilevato che non sussisteva in capo al lavoratore alcun obbligo informativo, non avendo egli ricevuto in tal senso specifiche indicazioni da parte dell’ASP territorialmente competente, unica legittimata ad effettuare la c.d. “mappatura dei contagi” ed impartire direttive consequenziali, ha chiarito che l’omissione imputatagli non poteva dirsi sostenuta da un grado di colpa tale da integrare un illecito disciplinare.
La misura sanitaria (conosciuta dal lavoratore quando già si trovava in congedo) era stata infatti adottata in conseguenza del rischio di contagio doppiamente indiretto, perché derivante dalla presenza di una persona affetta da coronavirus sul luogo di lavoro della moglie.
La società inoltre non era riuscita a dimostrare il pregiudizio specifico, anche potenziale, subito per effetto della condotta contestata al lavoratore.
La Corte di appello ha quindi dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegrazione del lavoratore.