Con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021 l’INPS ha illustrato le novità introdotte dal d.l. n. 146/2021 in materia di tutele di tipo emergenziale previste in costanza di rapporto di lavoro ed ha riepilogato le relative istruzioni operative.
Il d.l. n. 146/2021, all’articolo 11, comma 1, ha introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
La previsione, in particolare, si rivolge ai datori di lavoro che, non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n.148/2015, nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.
Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del d.l.n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 69/2021 (c.d. decreto Sostegni).
L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà quindi essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
La circolare precisa che laddove non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato decreto Sostegni, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.
Ai fini dell’individuazione della decorrenza iniziale dei trattamenti riferiti al nuovo periodo di ASO/CIGD (massimo 13 settimane), introdotto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro dovranno tenere conto del fatto che la richiesta del nuovo periodo di trattamenti è subordinata all’integrale autorizzazione delle precedenti 28 settimane previste dal d.l. n. 41/2021 e altresì della circostanza che dette settimane, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2- bis, del medesimo decreto Sostegni, potevano essere concesse in continuità ai datori di lavoro che avessero integralmente fruito dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della l. n. 178/2020.
Laddove i datori di lavoro, avendo esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al d.l. n. 41/2021, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 146/2021, avessero richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs n. 148/2015 con causale diversa da quella “COVID–19”, le settimane non ancora autorizzate potranno essere sostituite in periodi con causale emergenziale, mediante l’invio di una nuova domanda con la causale aggiornata, secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.
Proroga dello stato di emergenza
da Admin2Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
Come indicato nel comunicato stampa del Governo del 14 dicembre, per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.
Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.
Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.
Garante privacy: nuove modalità per revoca e uso del Green Pass
da Admin2Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori.
Lo schema di decreto, accogliendo l’invito più volte espresso dall’Autorità, dà piena attuazione alla revoca delle certificazioni verdi, in caso di contagio sopravvenuto, tramite una procedura che prevede anche che l’interessato venga informato, utilizzando i dati di contatto dallo stesso forniti.
A questo tipo di procedura se ne aggiunge una specifica relativa ai “Green Pass” rilasciati o ottenuti in maniera fraudolenta.
Nello schema viene previsto inoltre che i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi vengano specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità “rafforzata” solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente.
Nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate.
È stata inoltre disciplinata l’annotazione sugli albi professionali “senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la professione sanitaria”, prevedendo soltanto l’indicazione della circostanza che il professionista è sospeso.
Dopo i casi registrati di diffusione online di numerose certificazioni verdi, come ulteriore misura di garanzia è stata prevista, all’atto del rilascio del Green Pass da parte degli operatori sanitari, la registrazione di informazioni aggiuntive: identificativo dell’operazione; codice fiscale o identificativo del soggetto che ha eseguito l’operazione; modalità di autenticazione dell’operatore sanitario; codice fiscale o i dati anagrafici dell’interessato; l’identificativo univoco del certificato (UVCI) della certificazione; data e ora dell’operazione.
Il Garante della Privacy ha comunque chiesto al Ministero della Salute alcune integrazioni per rendere evidente all’interessato la modalità di verifica utilizzata dal verificatore, introducendo, all’interno dell’app VerificaC19, elementi testuali, grafici e visivi per le due modalità di verifica (“base” o “rafforzata”).
In conseguenza degli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati personali in esame e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo, l’Autorità ha chiesto al Ministero della Salute di aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati.
Verifica sulla validità del Green Pass: il nuovo Dpcm
da Admin2È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2021 il testo del DPCM 17 dicembre 2021 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del d.l. n. 172/2021.
Si segnalano, in particolare, le modifiche di cui agli articoli 13 e 15 del Dpcm 17 giugno 2021.
Si prevede che nel caso in cui il lavoratore, ai sensi degli articoli 9-quinquies, comma 4, e 9-septies, comma 5, del d.l. n. 52/2021, consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando l’applicazione mobile descritta nell’allegato B al presente decreto ovvero mediante le modalità automatizzate, descritte negli allegati G e H al presente decreto, nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento di cui all’art. 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679 (art. 13, comma 16).
Si precisa, inoltre, che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003 e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, la modalità di verifica limitata al possesso delle certificazioni verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle suddette certificazioni (art. 15, comma 10).
Trattamenti di Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga: le indicazioni INPS
da Admin2Con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021 l’INPS ha illustrato le novità introdotte dal d.l. n. 146/2021 in materia di tutele di tipo emergenziale previste in costanza di rapporto di lavoro ed ha riepilogato le relative istruzioni operative.
Il d.l. n. 146/2021, all’articolo 11, comma 1, ha introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
La previsione, in particolare, si rivolge ai datori di lavoro che, non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n.148/2015, nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.
Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del d.l.n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 69/2021 (c.d. decreto Sostegni).
L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà quindi essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
La circolare precisa che laddove non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato decreto Sostegni, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.
Ai fini dell’individuazione della decorrenza iniziale dei trattamenti riferiti al nuovo periodo di ASO/CIGD (massimo 13 settimane), introdotto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro dovranno tenere conto del fatto che la richiesta del nuovo periodo di trattamenti è subordinata all’integrale autorizzazione delle precedenti 28 settimane previste dal d.l. n. 41/2021 e altresì della circostanza che dette settimane, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2- bis, del medesimo decreto Sostegni, potevano essere concesse in continuità ai datori di lavoro che avessero integralmente fruito dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della l. n. 178/2020.
Laddove i datori di lavoro, avendo esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al d.l. n. 41/2021, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 146/2021, avessero richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs n. 148/2015 con causale diversa da quella “COVID–19”, le settimane non ancora autorizzate potranno essere sostituite in periodi con causale emergenziale, mediante l’invio di una nuova domanda con la causale aggiornata, secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.
Trasferimento del ramo d’azienda ad una società del medesimo gruppo
da Admin2Con ordinanza n. 37291 del 29 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che il trasferimento del ramo d’azienda ad una società del medesimo gruppo deve essere considerato legittimo se cedente e cessionario hanno personalità giuridiche distinte.
La Corte, in particolare, ha precisato che l’esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è idoneo, di per se’, a far venire meno l’alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazioneo preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico oppure nella mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un’unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale.
Anche la Corte di Giustizia (sentenza C458/12) ha escluso che “l’indipendenza del cessionario nei confronti del cedente costituisse un presupposto per l’applicazione della direttiva stessa” (punto. 47) ed ha affermato che “Nulla giustifica che, ai fini dell’applicazione della direttiva (2001/23), l’unità del comportamento tenuto sul mercato dalla capogruppo e dalle consociate prevalga sulla separazione formale tra queste società aventi personalità giuridiche distinte. Infatti, una soluzione del genere, che porterebbe ad escludere dall’ambito di applicazione della direttiva in parola i trasferimenti tra società di uno stesso gruppo, si porrebbe precisamente in contrasto con l’obiettivo di tale direttiva, che è di garantire, per quanto possibile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore, consentendo loro di rimanere al servizio del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con il cedente” (punto 49).
Green Pass ed efficace programmazione del lavoro
da Admin2È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre 2021, la legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 139/2021 recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali».
In materia di lavoro, viene confermata la previsione di cui all’art. 9 octies d.l. n. 52/2021 (conv. in l. n. 87/2021), che prevede la possibilità per il datore di lavoro, a fronte di specifiche esigenze organizzative, al fine di garantire l’efficace programmazione del lavoro, di richiedere preventivamente ai lavoratori la comunicazione relativa al possesso del certificato verde Covid-19.
Tale comunicazione dovrà essere fornita dal lavoratore con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.