Come ogni anno, sono particolarmente numerose le disposizioni della legge di bilancio – legge 28 dicembre 2024, n. 207 – che interessano il mondo del lavoro e della previdenza sociale. Molte, come di consueto, le misure di carattere fiscale, a partire dalla conferma della riduzione degli scaglioni IRPEF e dal c.d. taglio del cuneo fiscale, fino alle misure relative al trattamento fiscale e contributivo dei fringe benefit e delle spese di trasferta. In materia previdenziale, figurano le consuete proroghe e conferme delle possibilità di accesso flessibile ai trattamenti pensionistici, quali Quota 103, Opzione Donna, Ape Sociale.
Novità significative interessano le indennità di disoccupazione, dichiaratamente mirata a reprimere comportamenti opportunistici relativi alla disoccupazione di rimpatrio e alla NASPI. Con riferimento al primo profilo, l’art. 1, co. 187 della legge di bilancio esclude l’applicabilità della legge n. 402/1975, che prevede la predetta indennità, alle cessazioni di lavoro all’estero a partire dal 1° gennaio 2025: la sostanziale abrogazione dell’indennità è volta ad impedire la fruizione del beneficio per i lavoratori stagionali, prevalentemente giovani, che negli ultimi anni ne hanno beneficiato in seguito a brevissimi periodi di lavoro all’estero, tipicamente in vendemmia. Evidentemente, una soluzione meno impattante avrebbe potuto essere trovata introducendo requisiti di durata minima del periodo di lavoro all’estero, che attualmente sono previsti solo dalla seconda percezione in poi.
L’intervento sulla NASPI è invece volto ad impedire che i lavoratori che si siano dimessi da un precedente rapporto di lavoro possano fruire della prestazione facendosi assumere e, dopo un brevissimo periodo, licenziare da un datore di lavoro «connivente», risultando così disoccupati involontari. Il comma 171, a tal fine, prevede che i lavoratori dimessisi da un precedente rapporto di lavoro e poi licenziati dal rapporto successivo possano fruire della NASPI solo se possono far valere 13 settimane di contribuzione successive alle dimissioni volontarie, purché queste siano avvenute nei dodici mesi precedenti alla cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. Praticamente, le dimissioni «azzerano» il requisito contributivo che, anziché essere verificato nel quadriennio precedente come di norma, deve essere maturato ex novo. Evidentemente, la nuova disposizione rischia di privare della NASPI molti altri oltre ai «furbetti», introducendo disincentivi al transito volontario verso migliori occasioni di impiego e in definitiva frenando il dinamismo complessivo del mercato del lavoro.
È viceversa rafforzata, dal comma 611, l’Indennità di Discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. La soglia massima di reddito percepito viene innalzata a 30.000 euro, il numero minimo di giornate di contribuzione accreditate nell’anno precedente è abbassato a cinquantuno; diventano inoltre computabili ai fini della durata anche le giornate di contribuzione che hanno già dato luogo ad altre prestazioni e il periodo per la presentazione della domanda è esteso fino al 30 aprile e viene abrogata la previsione di percorsi di formazione professionale per i percettori.
La Corte costituzionale ammette i referendum sul lavoro
da Admin2La Corte costituzionale ha deciso in camera di consiglio i giudizi sull’ammissibilità dei referendum seguenti:
1) richiesta di referendum abrogativo denominata “Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”;
2) richiesta di referendum abrogativo denominata “Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi”;
3) richiesta di referendum abrogativo denominata “Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità”;
4) richiesta di referendum abrogativo denominata “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”;
5) richiesta di referendum abrogativo denominata “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
Sono aperte le iscrizioni al corso di Alta Formazione della Scuola Sant’Anna di Pisa
da Admin2Ecco il programma del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Siamo arrivati alla XII edizione.
Per iscriversi c’è tempo fino al prossimo 4 marzo. Il corso si svolge interamente in videoconferenza.
Chi è interessato provveda il prima possibile perchè vi sono già diversi iscritti ed è previsto un numero massimo di partecipanti.
Nell’edizione del 2025 si valorizzeranno i temi che sono stati oggetto di recenti interventi normativi e l’analisi delle tendenze giurisprudenziali più recenti su temi particolarmente delicati per la gestione dei rapporti di lavoro.
In particolare, la disciplina dei contratti a termine (si considerino le modifiche introdotte dal d.l. 16 settembre 2024 n. 131 c.d. decreto legge «salva infrazioni» convertito con la l. 14 novembre 2024, n. 166 e, ancora, dalla l. 13 dicembre 2024 n. 203, c.d. collegato lavoro nonché dal d.l. 27 dicembre 2024 n. 204, c.d. milleproroghe), di somministrazione di lavoro (v. ancora il c.d. collegato lavoro) quella degli appalti (d.l. 2 marzo 2024 n. 19 convertito in l. 29 aprile 2024, n. 56 e, più recentemente, il d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209), il tema della protezione dei lavoratori disabili e degli accomodamenti ragionevoli (si v. in particolare. il d.lgs 3 maggio 2024 n. 62), l’evoluzione complessa della disciplina della privacy con le molte implicazioni determinate sia dai ricorrenti e recenti interventi del Garante per la protezione dei dati personali, sia dalle implicazioni derivanti dalla recente direttiva Ue sul lavoro nelle piattaforme digitali (la Direttiva Ue 2024/2031 del 23 ottobre 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 11 novembre 2024) e dal Regolamento Ue in tema di intelligenza artificiale (Regolamento (UE) 2024/1689, AI Act, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 luglio 2024). Ancora sul piano normativo sarà dato spazio al tema del whistleblowing (d.lgs. 10 marzo 2023 n. 23). Saranno poi esaminate le ulteriori novità introdotte dalla l. 13 dicembre 2024 n. 203 (c.d. collegato lavoro), in particolare in tema di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore a seguito di assenza ingiustificata, apprendistato duale, introduzione dei c.d. contratti misti di lavoro autonomo e subordinato, di comunicazioni obbligatorie in tema di lavoro agile.
Sul piano giurisprudenziale, dopo le recenti sentenze nn. 128 e 129 del 16 luglio 2024 della Corte costituzionale, la riflessione che è stata avviata sul tema dei licenziamenti disciplinari e per ragioni economiche impone certamente uno specifico approfondimento per verificare come i due interventi della Corte vengono introiettati nell’applicazione. Non meno importanti sono le nuove tendenze giurisprudenziali in tema di licenziamento del lavoratore disabile per superamento del comporto, di accomodamenti ragionevoli, di responsabilità del datore di lavoro per ambiente di lavoro stressogeno, di controlli digitali della prestazione lavorativa.
In tutte le lezioni sarà valorizzato l’approccio pratico e l’attenzione alla complessa elaborazione giurisprudenziale del diritto del lavoro.
Le molte novità del «Collegato lavoro»
da Admin2È stato definitivamente approvato, con legge 13 dicembre 2024, n. 203, il disegno di legge governativo soprannominato «Collegato lavoro», che rappresenta l’intervento lavoristico a più ampio raggio finora portato a termine dall’attuale maggioranza di governo, con interventi su diversi argomenti di grande interesse lavoristico e previdenziale.
Fra gli interventi che riguardano direttamente la regolazione dei rapporti di lavoro, sono centrali quelli sui rapporti di lavoro flessibili. In materia di somministrazione, l’art. 10 della legge agevola il ricorso alla somministrazione a tempo determinato escludendo nuove categorie di lavoratori dal computo dei limiti quantitativi ed escludendo il regime delle causali per i contratti a tempo determinato stipulati fra agenzie ed alcune categorie di dipendenti.
L’art. 11 della legge, a sua volta, amplia gli spazi per stipulare contratti a tempo determinato non soggetti all’ordinario regime delle causali e dello stop and go, prevedendo, con norma di interpretazione autentica, che possano essere considerati attività stagionali le “attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’ impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Deve segnalarsi anche l’art. 19 della legge, che ha introdotto le c.d. «dimissioni di fatto» al fine di superare il problema delle «truffe all’INPS» da parte di quanti anziché dimettersi preferiscono assentarsi dal lavoro in modo da farsi licenziare e poter così percepire la NASPI. La disposizione prevede che in caso di assenza ingiustificata protratta per più di 15 giorni o oltre il termine previsto dal contratto collettivo il datore possa darne comunicazione all’ITL, che potrà verificare la comunicazione, e che il rapporto di lavoro si intende in questo caso risolto per volontà del lavoratore, salvo che questi dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza. La disposizione rappresenta un’evidente eccezione rispetto al regime del procedimento disciplinare e pone una serie di interrogativi critici che dovranno essere risolti (come spesso capita) con una non facile opera interpretativa.
Altri interventi di rilievo sono quello dell’art. 13, che prevede un criterio aritmetico per determinare la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato e limiti di durata massima del periodo pari a 15 e 30 giorni rispettivamente per contratti di durata fino a 6 e fino a 12 mesi; la previsione della sospensione del trattamento di cassa integrazione per i lavoratori che svolgono attività lavorative (art. 6); gli interventi in materia di sorveglianza sanitaria (art. 1), di ricorsi avverso i provvedimenti dell’INAIL (artt. 2 e 5); di regime fiscale per i contratti «misti» di lavoro subordinato e collaborazione autonoma (art. 17); di apprendistato (art. 18).
Milleproroghe: i contratti a termine
da Admin2Fra i primi interventi dell’attuale Governo in materia di diritto del lavoro c’è stata la riforma delle causali del contratto a termine, al fine di superare le supposte rigidità della disciplina previgente. Nell’attuale quadro normativo, fatte sempre salve le ragioni di natura sostitutiva, la responsabilità di individuare i casi in cui è possibile stipulare, prorogare o rinnovare contratti a termine per una durata superiore a 12 mesi è rimessa alla contrattazione collettiva.
Temporaneamente, nelle more dell’adeguamento dei contratti collettivi a questo nuovo compito, è stata altresì prevista la causale delle «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva», individuate da datore e lavoratore.
Forse anche a causa dell’approccio cauto dei rinnovi contrattuali, il termine ultimo ha dovuto essere più volte prorogato: ad evitare la scadenza del 31 dicembre 2024 è intervenuto l’art. 14, co. 3, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe), che ha disposto una proroga fino al 31 dicembre 2025.
Per un altro anno sarà quindi possibile stipulare contratti a termine secondo una causale che, quando il previgente d.lgs. n. 368/2001 ne prevedeva una identica, si era dimostrata fonte di un cospicuo contenzioso.
Il c.d. correttivo al codice dei contratti pubblici: ancora interventi sui contratti collettivi applicabili
da Admin2Con il nuovo decreto «correttivo» (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) cambiano le regole del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) in materia di tutele dei lavoratori in appalto: l’impostazione generale è quella di ampliare gli spazi per la diversificazione dei trattamenti applicati in un medesimo appalto.
In questo senso va già la previsione dell’indicazione, da parte delle stazioni appaltanti, di un diverso contratto collettivo da applicare per le prestazioni «scorporabili» da quella principale e aventi oggetto diverso, tramite l’introduzione di un nuovo comma nell’art. 11. La novità principale, comunque, è l’introduzione di un nuovo Allegato I.01 che contiene i criteri da seguire per l’individuazione del contratto collettivo da indicare e per la verifica dell’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’offerente indichi un contratto diverso. Secondo l’Allegato, il contratto collettivo viene determinato individuando l’attività oggetto dell’affidamento tramite connessione con i codici ATECO e verificando la corrispondenza con i sottosettori dell’archivio CNEL dei contratti collettivi e in questi selezionando i contratti stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Da questo punto di vista la versione definitiva si limita a prevedere che le stazioni appaltanti debbano scegliere i contratti utilizzati dal Ministero per la redazione delle tabelle del costo medio del lavoro e, in mancanza di queste, richiedano al Ministero di indicare il contratto da selezionare sulla base dei dati disponibili, eliminando il riferimento a dubbi indici di rappresentatività che erano stati oggetto delle critiche tanto delle organizzazioni sindacali e datoriali quanto del Consiglio di Stato.
Devono segnalarsi anche le previsioni in materia di verifica dell’equivalenza delle tutele fra contratti collettivi. Spicca la presunzione legale di equivalenza fra i contratti stipulati dalle medesime organizzazioni sindacali in relazione alla diversa dimensione o natura giuridica delle imprese (es. le imprese artigiane, cooperative), purché l’offerente applichi il contratto corrispondente alle caratteristiche della sua impresa. Si deve notare che il Consiglio di Stato, sul punto, aveva segnalato l’indeterminatezza dei criteri e quindi il rischio di un’eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti, nonché il rischio di una mancata corrispondenza con le dinamiche effettive delle relazioni sindacali. Al di fuori di questa ipotesi, la verifica dell’equivalenza dovrà prendere a riferimento, dal punto di vista economico, le voci fisse della retribuzione globale annua e, dal punto di vista normativo, una lista di parametri relativi ai principali istituti della contrattazione. Rispetto a questi parametri, le stazioni appaltanti potranno ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti «marginali», la cui definizione è rimessa ad un successivo decreto del Ministero del lavoro e del Ministero dei trasporti.
Assai rilevanti, infine, le modifiche all’art. 119 del Codice in materia di subappalto. Adesso anche i subappaltatori potranno indicare un differente contratto collettivo, a condizione di equivalenza di tutele, come sopra descritto.
Le novità lavoristiche della legge di bilancio: stretta per le indennità di disoccupazione
da Admin2Come ogni anno, sono particolarmente numerose le disposizioni della legge di bilancio – legge 28 dicembre 2024, n. 207 – che interessano il mondo del lavoro e della previdenza sociale. Molte, come di consueto, le misure di carattere fiscale, a partire dalla conferma della riduzione degli scaglioni IRPEF e dal c.d. taglio del cuneo fiscale, fino alle misure relative al trattamento fiscale e contributivo dei fringe benefit e delle spese di trasferta. In materia previdenziale, figurano le consuete proroghe e conferme delle possibilità di accesso flessibile ai trattamenti pensionistici, quali Quota 103, Opzione Donna, Ape Sociale.
Novità significative interessano le indennità di disoccupazione, dichiaratamente mirata a reprimere comportamenti opportunistici relativi alla disoccupazione di rimpatrio e alla NASPI. Con riferimento al primo profilo, l’art. 1, co. 187 della legge di bilancio esclude l’applicabilità della legge n. 402/1975, che prevede la predetta indennità, alle cessazioni di lavoro all’estero a partire dal 1° gennaio 2025: la sostanziale abrogazione dell’indennità è volta ad impedire la fruizione del beneficio per i lavoratori stagionali, prevalentemente giovani, che negli ultimi anni ne hanno beneficiato in seguito a brevissimi periodi di lavoro all’estero, tipicamente in vendemmia. Evidentemente, una soluzione meno impattante avrebbe potuto essere trovata introducendo requisiti di durata minima del periodo di lavoro all’estero, che attualmente sono previsti solo dalla seconda percezione in poi.
L’intervento sulla NASPI è invece volto ad impedire che i lavoratori che si siano dimessi da un precedente rapporto di lavoro possano fruire della prestazione facendosi assumere e, dopo un brevissimo periodo, licenziare da un datore di lavoro «connivente», risultando così disoccupati involontari. Il comma 171, a tal fine, prevede che i lavoratori dimessisi da un precedente rapporto di lavoro e poi licenziati dal rapporto successivo possano fruire della NASPI solo se possono far valere 13 settimane di contribuzione successive alle dimissioni volontarie, purché queste siano avvenute nei dodici mesi precedenti alla cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. Praticamente, le dimissioni «azzerano» il requisito contributivo che, anziché essere verificato nel quadriennio precedente come di norma, deve essere maturato ex novo. Evidentemente, la nuova disposizione rischia di privare della NASPI molti altri oltre ai «furbetti», introducendo disincentivi al transito volontario verso migliori occasioni di impiego e in definitiva frenando il dinamismo complessivo del mercato del lavoro.
È viceversa rafforzata, dal comma 611, l’Indennità di Discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. La soglia massima di reddito percepito viene innalzata a 30.000 euro, il numero minimo di giornate di contribuzione accreditate nell’anno precedente è abbassato a cinquantuno; diventano inoltre computabili ai fini della durata anche le giornate di contribuzione che hanno già dato luogo ad altre prestazioni e il periodo per la presentazione della domanda è esteso fino al 30 aprile e viene abrogata la previsione di percorsi di formazione professionale per i percettori.