L’INL ha emanato la nota n. 530 del 21 marzo 2022, con le prime indicazioni sulle nuove disposizioni in materia di tirocini, previste dall’art. 1, commi da 721 a 726, della legge di bilancio per l’anno 2022.
Dopo aver ricordato che, ai sensi del comma 721, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà essere stipulato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022 un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari e che fino al recepimento delle nuove linee guida da parte delle Regioni restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali, la nota dell’INL fornisce alcuni chiarimenti sull’indennità di partecipazione, sul ricorso fraudolento al tirocini, sulle comunicazioni al centro per l’impiego e sull’obbligo di sicurezza.
Quanto all’indennità di partecipazione, nonostante l’abrogazione dei commi 34-36, della l. n. 92/2012, in forza del c. 721 lett. b) della legge di bilancio, permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida. Pertanto la sanzione prevista dal successivo c. 722 troverà comunque applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.
Quanto al ricorso fraudolento al tirocinio, per l’INL il c. 723 è precetto da ritenersi immediatamente operativo e, al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite da questo Ispettorato con circ. 8/2018.
Poiché la violazione comporta l’applicazione a carico del soggetto ospitante della sanzione penale dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 d.lgs. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione.
Il provvedimento di prescrizione va correlato con l’ultimo periodo del c. 723, che fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.
Quanto alle comunicazioni al Centro per l’impiego ed agli obblighi di sicurezza, l’INL ribadisce che l’obbligo di comunicazione riguarda i tirocini extracurriculari e che l’inciso “integrale” relativo all’obbligo di rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al d. lgs. n. 81/2008 è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall’art. 2, c. 1 lett. a), del medesimo decreto legislativo, che parifica alla figura del lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.
Nuove disposizioni in materia di tirocini: le indicazioni dell’INL
da Admin2L’INL ha emanato la nota n. 530 del 21 marzo 2022, con le prime indicazioni sulle nuove disposizioni in materia di tirocini, previste dall’art. 1, commi da 721 a 726, della legge di bilancio per l’anno 2022.
Dopo aver ricordato che, ai sensi del comma 721, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà essere stipulato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022 un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari e che fino al recepimento delle nuove linee guida da parte delle Regioni restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali, la nota dell’INL fornisce alcuni chiarimenti sull’indennità di partecipazione, sul ricorso fraudolento al tirocini, sulle comunicazioni al centro per l’impiego e sull’obbligo di sicurezza.
Quanto all’indennità di partecipazione, nonostante l’abrogazione dei commi 34-36, della l. n. 92/2012, in forza del c. 721 lett. b) della legge di bilancio, permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida. Pertanto la sanzione prevista dal successivo c. 722 troverà comunque applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.
Quanto al ricorso fraudolento al tirocinio, per l’INL il c. 723 è precetto da ritenersi immediatamente operativo e, al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite da questo Ispettorato con circ. 8/2018.
Poiché la violazione comporta l’applicazione a carico del soggetto ospitante della sanzione penale dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 d.lgs. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione.
Il provvedimento di prescrizione va correlato con l’ultimo periodo del c. 723, che fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.
Quanto alle comunicazioni al Centro per l’impiego ed agli obblighi di sicurezza, l’INL ribadisce che l’obbligo di comunicazione riguarda i tirocini extracurriculari e che l’inciso “integrale” relativo all’obbligo di rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al d. lgs. n. 81/2008 è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall’art. 2, c. 1 lett. a), del medesimo decreto legislativo, che parifica alla figura del lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.
Al via il Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro
da Admin2Al via la nona edizione del Corso di Alta Formazione “Il diritto del lavoro in trasformazione” promossa dalla Scuola Superiore Sant’Anna e Ti Forma, con il patrocinio di Utilitalia, Confservizi Cispel Toscana, Federcasa, Asstra ed Assofarm.
Il corso, svolto in modalità e-learning attraverso la piattaforma ZOOM, inizierà l’8 aprile 2022 per concludersi il 27 maggio 2022.
Sono previste 7 lezioni frontali di 4 ore ciascuna per un totale di 28 ore, tenute da docenti universitari, magistrati e personalità di comprovata esperienza nel settore.
Ogni lezione prevede sempre la partecipazione attiva dei corsisti attraverso la sottoposizione di casi pratici di origine giuslavorista o di diretta esperienza dei corsisti.
Il termine per iscriversi sta per scadere (24 marzo 2022).
Rifiuto del trasferimento e licenziamento
da Admin2La Cassazione torna ad affrontare il tema della mancata presentazione in servizio del lavoratore che ritiene illegittimo il proprio trasferimento. In particolare, la lavoratrice impugnava il licenziamento irrogatole per assenza ingiustificata per non essersi presentata presso la sede aziendale ove era stata trasferita.
La Cassazione , con la sentenza n. 7392 del 7.3.2022, rileva che, in ipotesi di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 cod. civ., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione.
Poiché il rifiuto dello svolgimento delle mansioni presso la nuova sede di adibizione è disciplinarmente rilevante laddove sia contrario a buona fede, occorre una ulteriore valutazione sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie per verificare se all’inadempimento datoriale può corrispondere il rifiuto del lavoratore.
Il rapporto di lavoro nella crisi di impresa
da Admin2Il prossimo 8 aprile parteciperò al convegno promosso dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” su un tema complesso e quanto mai attuale: il rapporto di lavoro nel nuovo codice della crisi impresa e dell’insolvenza.
La fine dell’emergenza da Covid-19: cosa cambierà nell’ambito lavorativo
da Admin2Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022).
Il decreto-legge è volto a introdurre disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Con il provvedimento si interviene in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato e, dunque, sulla regolamentazione per l’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro prevedendo l’obbligo del green pass base (certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test) fino al 30 aprile 2022.
Si interviene anche sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale (ultracinquantenni) prevedendo anche per questi il possesso del c.d. green pass base fino al 30 aprile 2022.
Dunque, dal 1° maggio 2022 non sarà più necessario l’obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro privati.
Si interviene anche sullo smart working prolungando il regime semplificato e, dunque, rendendo ancora possibile ricorrere al lavoro agile nel comparto privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore fino al 30 giugno 2022.
La fine dell’emergenza inciderà, altresì, sulla gestione delle quarantene e sull’autosorveglianza dei contatti stretti. Il decreto legge prevede, infatti, il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto risultate positive al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione mentre, per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, sarà applicato il regime dell’autosorveglianza.
Programma Corso di Formazione Enbic
da Admin2Il prossimo 25 marzo parteciperò al webinar promosso da Enbic sul tema degli ammortizzatori sociali ed avrò il privilegio di discuterne con l’On. Cesare Damiano.