Pubblicato in gazzetta ufficiale n. 70 del 24.03.2022 il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ”.
Con riferimento alla disposizioni in materia di lavoro, si segnala la proroga fino al 30 giugno 2022 per il ricorso al lavoro agile semplificato (art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020), ossia in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e con una procedura agevolata nella comunicazione obbligatoria.
Viene prorogato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro nel settore privato, uniformando la disciplina per gli ultracinquantenni.
Pertanto, dal 1° aprile 2022 – ossia dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza – e fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro verrà richiesto il solo Green Pass base.
Vengono altresì prorogate, sempre fino al 30 aprile 2022, le misure in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 77
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della l. n. 43/2006.
Più in generale si segnala che, per i contagiati, a decorrere dal 1° aprile 2022, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.
Dalla medesima data, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24: verso il superamento delle misure anti-covid
da Admin2Pubblicato in gazzetta ufficiale n. 70 del 24.03.2022 il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ”.
Con riferimento alla disposizioni in materia di lavoro, si segnala la proroga fino al 30 giugno 2022 per il ricorso al lavoro agile semplificato (art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020), ossia in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e con una procedura agevolata nella comunicazione obbligatoria.
Viene prorogato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro nel settore privato, uniformando la disciplina per gli ultracinquantenni.
Pertanto, dal 1° aprile 2022 – ossia dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza – e fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro verrà richiesto il solo Green Pass base.
Vengono altresì prorogate, sempre fino al 30 aprile 2022, le misure in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 77
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della l. n. 43/2006.
Più in generale si segnala che, per i contagiati, a decorrere dal 1° aprile 2022, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.
Dalla medesima data, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Confindustria: Una nota sul D.L. Covid
da Admin2La nota si segnala, in particolare, per la valutazione circa la vigenza dei Protocolli di sicurezza anticontagio.
Confindustria, ricorda che i protocolli condivisi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.
L’indicazione di Confindustria è di continuare ad applicare i Protocolli quali strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori.
Ciò ricordando che l’art. 29-bis del d.l. n. 23/2020 prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia.
Poiché l’operatività dell’art. 29-bis non è legata il perdurare dello stato di emergenza, Confindustria ritiene che la applicazione dei Protocolli, integrati secondo l’evoluzione delle indicazioni normative e scientifiche, continui a garantire la piena copertura ex art. 29-bis del d.l. n. 23/2020.
INPS: flussi di pagamento diretto dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO
da Admin2Con riferimento alle modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da Covid19, l’INPS, con il messaggio n. 1320 del 23.03.2022, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle aziende e dai loro intermediari, ha previsto un’ulteriore proroga di coesistenza dei sistemi di trasmissione fino al 30 aprile 2022.
Le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (Cigo, Cigs, assegno di integrazione salariale), decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico Uniemens-Cig.
Per le istanze di pagamento diretto relative a domande riferite a periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare Uniemens-Cig o SR41.
No al green pass come misura di sicurezza in assenza di un obbligo di legge (tempus regit actum)
da Admin2Con la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, n. 155/2022 pubblicata il 4.3.2022, il Giudice del lavoro ha condannato al risarcimento dei danni una società che aveva imposto ai lavoratori il possesso del green pass, nonostante la mancanza di un obbligo di legge.
In particolare, la dipendente con mansioni di addetto piscina, nell’agosto 2021, veniva sospesa in quanto non in possesso del green pass.
Secondo l’azienda, il green pass rientrava tra le misure di sicurezza in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 2087 cod. civ.
Il Giudice, dopo aver richiamato l’art. 9 bis del d.l. n. 52/2021 vigente al momento dei fatti, rilevando che imponeva il possesso del green pass per i soli frequentatori delle piscine e limitatamente alle attività al chiuso, fa riferimento all’art. 29 bis, d.l.. n. 23/2020 che all’epoca stabiliva come tutela contro il rischio di contagio nei luoghi di lavoro il rispetto per i datori di lavoro delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso del 24.4.2020.
Il protocollo condiviso non prevedeva alcun obbligo di green pass – che sarebbe scattato soltanto il 15 ottobre 2021, con il d.l. n. 105/2021 – ed in mancanza di un provvedimento dell’autorità o di una richiesta espressa del medico aziendale, l’imposizione del datore di lavoro deve ritenersi illegittima.
Comunicazione obbligatoria lavoratori autonomi occasionali: dal 28 marzo 2022 online la nuova applicazione
da Admin2Il Ministero del Lavoro ha comunicato che da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, è disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE per la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Crisi Ucraina: Cassa integrazione e agevolazioni contributive per le imprese in crisi
da Admin2In Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, con misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina.
Le misure per il lavoro sono affidate in particolare ad un intervento mirato sulla Cassa Integrazione Guadagni (art. 11 ) e alle agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi (art. 12).
L’art. 11 del decreto in parola prevede, per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica la possibilità di ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale nonché, per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per alcune tipologie di imprese individuate dal decreto stesso che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del d.lgs. n. 148/2015.
L’art. 12 prevede un’agevolazione contributiva per l’acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi modificando l’art. 1, c. 119, della l n. 234/2021. In particolare, l’esonero contributivo per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale viene esteso anche ai lavoratori licenziati da dette imprese per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento sempre da parte delle dette imprese.