È stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 23 febbraio 2022, che definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali, introdotto dall’art. 27, c. 2 decies, d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in l. 29 dicembre 2021, n. 233.
Il Decreto Ministeriale entrerà in vigore il 14 aprile 2022.
Al decreto sono allegati: il modello “UNI-piattaforme” per la comunicazione (Allegato A); i sistemi di classificazione (Allegato B) e le modalità tecniche (Allegato C).
La comunicazione dovrà avvenire tramite l’applicativo che sarà a breve disponibile sul portale “Servizi Lavoro”.
Il committente della prestazione autonoma, ivi inclusa quella occasionale, deve provvedere alla comunicazione entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Guerra in Ucraina: accesso al mercato del lavoro per i richiedenti protezione temporanea
da Admin2Sono pubblicate sul Portale Integrazione Migranti le risposte alle domande più frequenti sull’accesso al mercato del lavoro dei richiedenti e dei titolari della protezione temporanea riservata alle persone sfollate dall’Ucraina e arrivate in Italia a causa della guerra in corso, fornendo informazioni utili su assunzioni, accesso ai Centri per l’Impiego, DID, tirocini, formazione professionale, riconoscimento titoli e altro.
I testi verranno aggiornati e integrati con l’evolversi del quadro normativo.
Le comunicazioni dovute dai committenti nel lavoro mediante piattaforme digitali
da Admin2È stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 23 febbraio 2022, che definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali, introdotto dall’art. 27, c. 2 decies, d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in l. 29 dicembre 2021, n. 233.
Il Decreto Ministeriale entrerà in vigore il 14 aprile 2022.
Al decreto sono allegati: il modello “UNI-piattaforme” per la comunicazione (Allegato A); i sistemi di classificazione (Allegato B) e le modalità tecniche (Allegato C).
La comunicazione dovrà avvenire tramite l’applicativo che sarà a breve disponibile sul portale “Servizi Lavoro”.
Il committente della prestazione autonoma, ivi inclusa quella occasionale, deve provvedere alla comunicazione entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Comunicazione obbligatoria e lavoro autonomo occasionale
da Admin2L’Ispettorato nazionale del Lavoro con la nota n. 573/2022 fornisce indicazioni sulla nuova procedura telematica di invio delle comunicazioni obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale introdotta dall’art. 13 del d.l. n. 146/2021 con la modifica dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008.
Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail mentre a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido sarà quello telematico.
Sulla retribuzione globale di fatto
da Admin2La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8040 del 11.03.2022, specifica che la nozione di retribuzione globale di fatto – indicata dall’art. 18, l. n. 300/70 quale parametro dell’indennità risarcitoria in caso di illegittimità di un licenziamento – si riferisce a quanto il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, esclusi i compensi eventuali ed i vari emolumenti aventi natura non retributiva, con esclusione, dunque, dei soli compensi eventuali di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale.
Nel caso affrontato, la Cassazione esclude che vi rientri l’indennità di servizio estero, la quale non ha natura retributiva, essendo finalizzata esclusivamente a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, in quanto occorre fare riferimento al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento) o emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione ma differenti disagi (come quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, ecc.).
La CIGS per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica
da Admin2Con il messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022 l’INPS analizza la misura introdotta dall’articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) – che ha inserito all’articolo 44 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, il c. 11-ter – indicando le condizioni di accesso alla prestazione e le relative istruzioni procedurali e operative.
Possono accedere i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali nonché per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali
La concessione può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
Il futuro delle politiche attive e passive del lavoro. Lo smart working che avanza, l’apprendistato che cambia, gli ammortizzatori sociali per tutti
da Admin2Il prossimo 4 aprile parteciperò al webinar “Il futuro delle politiche attive e passive del lavoro. Lo smart working che avanza, l’apprendistato che cambia, gli ammortizzatori sociali per tutti” organizzato dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Sarà l’occasione per condividere con i giovani professionisti alcune riflessioni sul lavoro agile, rappresentato nella sua evoluzione.