L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 173 del 6 aprile 2022, ha fornito un parere al quesito di una Società concernente il corretto regime di tassazione da applicare alle somme da erogare al personale dirigente a titolo di MBO e in particolare se queste debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria o separata.
La Società ha sottoscritto un verbale di accordo sindacale in cui si prevede che l’erogazione della retribuzione incentivante riconosciuta ai dirigenti avviene l’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Per l’Agenzia, tenuto conto l’accordo prevede che il premio venga erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi, il pagamento non può qualificarsi come “emolumento arretrato“.
Pertanto, non essendo ravvisabile alcun “ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una “causa giuridica”, si dovrà applicare la tassazione ordinaria.
Smart working e lavoratori fragili
da Admin2Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che, in sede di esame del disegno di legge di conversione al decreto-legge n. 24 del 2022, è stato approvato, in Commissione Affari Sociali alla Camera, l’emendamento che proroga al 30 giugno il regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working e, ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al ricovero ospedaliero) e la proroga del diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità.
È prevista, altresì, la proroga fino al 31 agosto delle modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per i lavoratori del settore privato.
La Legge 7 aprile 2022, n. 32 (Family Act)
da Admin2Il c.d. Family act contiene deleghe per l’adozione, il riordino e il potenziamento delle disposizioni volte al contrasto della denatalità, attraverso il sostegno della genitorialità e la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori.
Per quanto concerne il rapporto di lavoro, è prevista l’adozione di uno o più decreto legislativi attuativi con misure nei seguenti ambiti: congedi e permessi; congedo paternità e maternità; conciliazione vita-lavoro.
Verranno, inoltre, previsti incentivi correlati alla modalità di lavoro flessibile ed alla sostituzione per maternità, nonché una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza del lavoro nel caso di malattia dei figli.
È prevista, altresì, la possibilità di prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all’educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.
Cassazione penale: mobbing e atti persecutori
da Admin2La Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza del 5 aprile 2022, n. 12827, ha condannato per atti persecutori aggravati il Presidente di una società di raccolta rifiuti che aveva “reiteratamente minacciato le persone offese di “cementarle” in un pilastro, li ha invitati a confrontarsi fisicamente con lui, li ha sottoposti a pubblici rimproveri inutilmente mortificanti e ad una serie di provvedimenti disciplinari culminati anche in un licenziamento al fine di creare terrore tra i dipendenti iscritti ad una associazione sindacale”.
Per la Cassazione penale per la sussistenza del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori), “è sufficiente il dolo generico, con la conseguenza che è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice” (cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita).
A differenza del mobbing nell’ambito civilistico, per cui è richiesto il perseguimento di uno scopo specifico, per la configurazione degli atti persecutori non occorre, dunque, che le condotte siano dirette ad un fine specifico.
Retribuzione incentivante: tassazione separata o ordinaria
da Admin2L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 173 del 6 aprile 2022, ha fornito un parere al quesito di una Società concernente il corretto regime di tassazione da applicare alle somme da erogare al personale dirigente a titolo di MBO e in particolare se queste debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria o separata.
La Società ha sottoscritto un verbale di accordo sindacale in cui si prevede che l’erogazione della retribuzione incentivante riconosciuta ai dirigenti avviene l’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Per l’Agenzia, tenuto conto l’accordo prevede che il premio venga erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi, il pagamento non può qualificarsi come “emolumento arretrato“.
Pertanto, non essendo ravvisabile alcun “ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una “causa giuridica”, si dovrà applicare la tassazione ordinaria.
Repêchage e manifesta insussistenza del fatto: reintegrazione nel posto di lavoro
da Admin2La Suprema Corte, con ordinanza n. 9158 del 21 marzo 2022, ha ritenuto che il licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica accompagnato dalla violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore a possibili alternative di mansioni (c.d. repêchage), integra l’ipotesi di difetto di giustificazione suscettibile di reintegrazione a norma dell’art. 18, comma 7 della legge n. 300/1970, sanzione applicabile allorquando vi sia una “assenza dei presupposti evidente e facilmente verificabile sul piano probatorio che consenta di apprezzare la pretestuosità del recesso”.
Per la Corte, il giudice del reclamo, nel confermare la tutela reintegratoria già accordata dal giudice dell’opposizione e prima ancora quello della fase sommaria, ha correttamente verificato “una evidente mancanza di allegazione quanto all’impossibilità di riutilizzare il lavoratore in altre mansioni anche inferiori. Si tratta di un apprezzamento dei fatti allegati, che ha portato il giudice di merito a ritenere evidente l’insussistenza dei motivi posti a base del recesso”, che si allinea ai principi enunciati in materia.
INL: erogazione della formazione a distanza in apprendistato
da Admin2L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 2 del 7 aprile 2022, fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato e in particolare sulla possibilità – nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione – di ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona.
Per l’Ispettorato è “ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per e-learning si intende una specifica ed evoluta forma di formazione a distanza consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona”.
Ciò in quanto solo attraverso tali sistemi e in modalità sincrona si assicura la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni e della partecipazione dei discenti.