L’INL ha emanato la nota n. 530 del 21 marzo 2022, con le prime indicazioni sulle nuove disposizioni in materia di tirocini, previste dall’art. 1, commi da 721 a 726, della legge di bilancio per l’anno 2022.
Dopo aver ricordato che, ai sensi del comma 721, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà essere stipulato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022 un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari e che fino al recepimento delle nuove linee guida da parte delle Regioni restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali, la nota dell’INL fornisce alcuni chiarimenti sull’indennità di partecipazione, sul ricorso fraudolento al tirocini, sulle comunicazioni al centro per l’impiego e sull’obbligo di sicurezza.
Quanto all’indennità di partecipazione, nonostante l’abrogazione dei commi 34-36, della l. n. 92/2012, in forza del c. 721 lett. b) della legge di bilancio, permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida. Pertanto la sanzione prevista dal successivo c. 722 troverà comunque applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.
Quanto al ricorso fraudolento al tirocinio, per l’INL il c. 723 è precetto da ritenersi immediatamente operativo e, al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite da questo Ispettorato con circ. 8/2018.
Poiché la violazione comporta l’applicazione a carico del soggetto ospitante della sanzione penale dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 d.lgs. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione.
Il provvedimento di prescrizione va correlato con l’ultimo periodo del c. 723, che fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.
Quanto alle comunicazioni al Centro per l’impiego ed agli obblighi di sicurezza, l’INL ribadisce che l’obbligo di comunicazione riguarda i tirocini extracurriculari e che l’inciso “integrale” relativo all’obbligo di rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al d. lgs. n. 81/2008 è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall’art. 2, c. 1 lett. a), del medesimo decreto legislativo, che parifica alla figura del lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.
INPS: flussi di pagamento diretto dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO
da Admin2Con riferimento alle modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da Covid19, l’INPS, con il messaggio n. 1320 del 23.03.2022, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle aziende e dai loro intermediari, ha previsto un’ulteriore proroga di coesistenza dei sistemi di trasmissione fino al 30 aprile 2022.
Le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (Cigo, Cigs, assegno di integrazione salariale), decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico Uniemens-Cig.
Per le istanze di pagamento diretto relative a domande riferite a periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare Uniemens-Cig o SR41.
No al green pass come misura di sicurezza in assenza di un obbligo di legge (tempus regit actum)
da Admin2Con la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, n. 155/2022 pubblicata il 4.3.2022, il Giudice del lavoro ha condannato al risarcimento dei danni una società che aveva imposto ai lavoratori il possesso del green pass, nonostante la mancanza di un obbligo di legge.
In particolare, la dipendente con mansioni di addetto piscina, nell’agosto 2021, veniva sospesa in quanto non in possesso del green pass.
Secondo l’azienda, il green pass rientrava tra le misure di sicurezza in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 2087 cod. civ.
Il Giudice, dopo aver richiamato l’art. 9 bis del d.l. n. 52/2021 vigente al momento dei fatti, rilevando che imponeva il possesso del green pass per i soli frequentatori delle piscine e limitatamente alle attività al chiuso, fa riferimento all’art. 29 bis, d.l.. n. 23/2020 che all’epoca stabiliva come tutela contro il rischio di contagio nei luoghi di lavoro il rispetto per i datori di lavoro delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso del 24.4.2020.
Il protocollo condiviso non prevedeva alcun obbligo di green pass – che sarebbe scattato soltanto il 15 ottobre 2021, con il d.l. n. 105/2021 – ed in mancanza di un provvedimento dell’autorità o di una richiesta espressa del medico aziendale, l’imposizione del datore di lavoro deve ritenersi illegittima.
Comunicazione obbligatoria lavoratori autonomi occasionali: dal 28 marzo 2022 online la nuova applicazione
da Admin2Il Ministero del Lavoro ha comunicato che da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, è disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE per la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Crisi Ucraina: Cassa integrazione e agevolazioni contributive per le imprese in crisi
da Admin2In Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, con misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina.
Le misure per il lavoro sono affidate in particolare ad un intervento mirato sulla Cassa Integrazione Guadagni (art. 11 ) e alle agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi (art. 12).
L’art. 11 del decreto in parola prevede, per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica la possibilità di ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale nonché, per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per alcune tipologie di imprese individuate dal decreto stesso che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del d.lgs. n. 148/2015.
L’art. 12 prevede un’agevolazione contributiva per l’acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi modificando l’art. 1, c. 119, della l n. 234/2021. In particolare, l’esonero contributivo per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale viene esteso anche ai lavoratori licenziati da dette imprese per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento sempre da parte delle dette imprese.
Nuove disposizioni in materia di tirocini: le indicazioni dell’INL
da Admin2L’INL ha emanato la nota n. 530 del 21 marzo 2022, con le prime indicazioni sulle nuove disposizioni in materia di tirocini, previste dall’art. 1, commi da 721 a 726, della legge di bilancio per l’anno 2022.
Dopo aver ricordato che, ai sensi del comma 721, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà essere stipulato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022 un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari e che fino al recepimento delle nuove linee guida da parte delle Regioni restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali, la nota dell’INL fornisce alcuni chiarimenti sull’indennità di partecipazione, sul ricorso fraudolento al tirocini, sulle comunicazioni al centro per l’impiego e sull’obbligo di sicurezza.
Quanto all’indennità di partecipazione, nonostante l’abrogazione dei commi 34-36, della l. n. 92/2012, in forza del c. 721 lett. b) della legge di bilancio, permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida. Pertanto la sanzione prevista dal successivo c. 722 troverà comunque applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.
Quanto al ricorso fraudolento al tirocinio, per l’INL il c. 723 è precetto da ritenersi immediatamente operativo e, al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite da questo Ispettorato con circ. 8/2018.
Poiché la violazione comporta l’applicazione a carico del soggetto ospitante della sanzione penale dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 d.lgs. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione.
Il provvedimento di prescrizione va correlato con l’ultimo periodo del c. 723, che fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.
Quanto alle comunicazioni al Centro per l’impiego ed agli obblighi di sicurezza, l’INL ribadisce che l’obbligo di comunicazione riguarda i tirocini extracurriculari e che l’inciso “integrale” relativo all’obbligo di rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al d. lgs. n. 81/2008 è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall’art. 2, c. 1 lett. a), del medesimo decreto legislativo, che parifica alla figura del lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.
Al via il Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro
da Admin2Al via la nona edizione del Corso di Alta Formazione “Il diritto del lavoro in trasformazione” promossa dalla Scuola Superiore Sant’Anna e Ti Forma, con il patrocinio di Utilitalia, Confservizi Cispel Toscana, Federcasa, Asstra ed Assofarm.
Il corso, svolto in modalità e-learning attraverso la piattaforma ZOOM, inizierà l’8 aprile 2022 per concludersi il 27 maggio 2022.
Sono previste 7 lezioni frontali di 4 ore ciascuna per un totale di 28 ore, tenute da docenti universitari, magistrati e personalità di comprovata esperienza nel settore.
Ogni lezione prevede sempre la partecipazione attiva dei corsisti attraverso la sottoposizione di casi pratici di origine giuslavorista o di diretta esperienza dei corsisti.
Il termine per iscriversi sta per scadere (24 marzo 2022).