Pubblicato in gazzetta ufficiale n. 70 del 24.03.2022 il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ”.
Con riferimento alla disposizioni in materia di lavoro, si segnala la proroga fino al 30 giugno 2022 per il ricorso al lavoro agile semplificato (art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020), ossia in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e con una procedura agevolata nella comunicazione obbligatoria.
Viene prorogato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro nel settore privato, uniformando la disciplina per gli ultracinquantenni.
Pertanto, dal 1° aprile 2022 – ossia dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza – e fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro verrà richiesto il solo Green Pass base.
Vengono altresì prorogate, sempre fino al 30 aprile 2022, le misure in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 77
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della l. n. 43/2006.
Più in generale si segnala che, per i contagiati, a decorrere dal 1° aprile 2022, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.
Dalla medesima data, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Comunicazione obbligatoria e lavoro autonomo occasionale
da Admin2L’Ispettorato nazionale del Lavoro con la nota n. 573/2022 fornisce indicazioni sulla nuova procedura telematica di invio delle comunicazioni obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale introdotta dall’art. 13 del d.l. n. 146/2021 con la modifica dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008.
Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail mentre a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido sarà quello telematico.
Sulla retribuzione globale di fatto
da Admin2La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8040 del 11.03.2022, specifica che la nozione di retribuzione globale di fatto – indicata dall’art. 18, l. n. 300/70 quale parametro dell’indennità risarcitoria in caso di illegittimità di un licenziamento – si riferisce a quanto il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, esclusi i compensi eventuali ed i vari emolumenti aventi natura non retributiva, con esclusione, dunque, dei soli compensi eventuali di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale.
Nel caso affrontato, la Cassazione esclude che vi rientri l’indennità di servizio estero, la quale non ha natura retributiva, essendo finalizzata esclusivamente a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, in quanto occorre fare riferimento al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento) o emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione ma differenti disagi (come quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, ecc.).
La CIGS per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica
da Admin2Con il messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022 l’INPS analizza la misura introdotta dall’articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) – che ha inserito all’articolo 44 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, il c. 11-ter – indicando le condizioni di accesso alla prestazione e le relative istruzioni procedurali e operative.
Possono accedere i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali nonché per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali
La concessione può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
Il futuro delle politiche attive e passive del lavoro. Lo smart working che avanza, l’apprendistato che cambia, gli ammortizzatori sociali per tutti
da Admin2Il prossimo 4 aprile parteciperò al webinar “Il futuro delle politiche attive e passive del lavoro. Lo smart working che avanza, l’apprendistato che cambia, gli ammortizzatori sociali per tutti” organizzato dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Sarà l’occasione per condividere con i giovani professionisti alcune riflessioni sul lavoro agile, rappresentato nella sua evoluzione.
Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24: verso il superamento delle misure anti-covid
da Admin2Pubblicato in gazzetta ufficiale n. 70 del 24.03.2022 il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ”.
Con riferimento alla disposizioni in materia di lavoro, si segnala la proroga fino al 30 giugno 2022 per il ricorso al lavoro agile semplificato (art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020), ossia in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e con una procedura agevolata nella comunicazione obbligatoria.
Viene prorogato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro nel settore privato, uniformando la disciplina per gli ultracinquantenni.
Pertanto, dal 1° aprile 2022 – ossia dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza – e fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro verrà richiesto il solo Green Pass base.
Vengono altresì prorogate, sempre fino al 30 aprile 2022, le misure in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 77
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della l. n. 43/2006.
Più in generale si segnala che, per i contagiati, a decorrere dal 1° aprile 2022, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.
Dalla medesima data, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Confindustria: Una nota sul D.L. Covid
da Admin2La nota si segnala, in particolare, per la valutazione circa la vigenza dei Protocolli di sicurezza anticontagio.
Confindustria, ricorda che i protocolli condivisi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.
L’indicazione di Confindustria è di continuare ad applicare i Protocolli quali strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori.
Ciò ricordando che l’art. 29-bis del d.l. n. 23/2020 prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia.
Poiché l’operatività dell’art. 29-bis non è legata il perdurare dello stato di emergenza, Confindustria ritiene che la applicazione dei Protocolli, integrati secondo l’evoluzione delle indicazioni normative e scientifiche, continui a garantire la piena copertura ex art. 29-bis del d.l. n. 23/2020.