L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 173 del 6 aprile 2022, ha fornito un parere al quesito di una Società concernente il corretto regime di tassazione da applicare alle somme da erogare al personale dirigente a titolo di MBO e in particolare se queste debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria o separata.
La Società ha sottoscritto un verbale di accordo sindacale in cui si prevede che l’erogazione della retribuzione incentivante riconosciuta ai dirigenti avviene l’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Per l’Agenzia, tenuto conto l’accordo prevede che il premio venga erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi, il pagamento non può qualificarsi come “emolumento arretrato“.
Pertanto, non essendo ravvisabile alcun “ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una “causa giuridica”, si dovrà applicare la tassazione ordinaria.
Cassazione penale: mobbing e atti persecutori
da Admin2La Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza del 5 aprile 2022, n. 12827, ha condannato per atti persecutori aggravati il Presidente di una società di raccolta rifiuti che aveva “reiteratamente minacciato le persone offese di “cementarle” in un pilastro, li ha invitati a confrontarsi fisicamente con lui, li ha sottoposti a pubblici rimproveri inutilmente mortificanti e ad una serie di provvedimenti disciplinari culminati anche in un licenziamento al fine di creare terrore tra i dipendenti iscritti ad una associazione sindacale”.
Per la Cassazione penale per la sussistenza del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori), “è sufficiente il dolo generico, con la conseguenza che è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice” (cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita).
A differenza del mobbing nell’ambito civilistico, per cui è richiesto il perseguimento di uno scopo specifico, per la configurazione degli atti persecutori non occorre, dunque, che le condotte siano dirette ad un fine specifico.
Retribuzione incentivante: tassazione separata o ordinaria
da Admin2L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 173 del 6 aprile 2022, ha fornito un parere al quesito di una Società concernente il corretto regime di tassazione da applicare alle somme da erogare al personale dirigente a titolo di MBO e in particolare se queste debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria o separata.
La Società ha sottoscritto un verbale di accordo sindacale in cui si prevede che l’erogazione della retribuzione incentivante riconosciuta ai dirigenti avviene l’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Per l’Agenzia, tenuto conto l’accordo prevede che il premio venga erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi, il pagamento non può qualificarsi come “emolumento arretrato“.
Pertanto, non essendo ravvisabile alcun “ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una “causa giuridica”, si dovrà applicare la tassazione ordinaria.
Repêchage e manifesta insussistenza del fatto: reintegrazione nel posto di lavoro
da Admin2La Suprema Corte, con ordinanza n. 9158 del 21 marzo 2022, ha ritenuto che il licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica accompagnato dalla violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore a possibili alternative di mansioni (c.d. repêchage), integra l’ipotesi di difetto di giustificazione suscettibile di reintegrazione a norma dell’art. 18, comma 7 della legge n. 300/1970, sanzione applicabile allorquando vi sia una “assenza dei presupposti evidente e facilmente verificabile sul piano probatorio che consenta di apprezzare la pretestuosità del recesso”.
Per la Corte, il giudice del reclamo, nel confermare la tutela reintegratoria già accordata dal giudice dell’opposizione e prima ancora quello della fase sommaria, ha correttamente verificato “una evidente mancanza di allegazione quanto all’impossibilità di riutilizzare il lavoratore in altre mansioni anche inferiori. Si tratta di un apprezzamento dei fatti allegati, che ha portato il giudice di merito a ritenere evidente l’insussistenza dei motivi posti a base del recesso”, che si allinea ai principi enunciati in materia.
INL: erogazione della formazione a distanza in apprendistato
da Admin2L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 2 del 7 aprile 2022, fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato e in particolare sulla possibilità – nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione – di ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona.
Per l’Ispettorato è “ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per e-learning si intende una specifica ed evoluta forma di formazione a distanza consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona”.
Ciò in quanto solo attraverso tali sistemi e in modalità sincrona si assicura la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni e della partecipazione dei discenti.
Guerra in Ucraina: accesso al mercato del lavoro per i richiedenti protezione temporanea
da Admin2Sono pubblicate sul Portale Integrazione Migranti le risposte alle domande più frequenti sull’accesso al mercato del lavoro dei richiedenti e dei titolari della protezione temporanea riservata alle persone sfollate dall’Ucraina e arrivate in Italia a causa della guerra in corso, fornendo informazioni utili su assunzioni, accesso ai Centri per l’Impiego, DID, tirocini, formazione professionale, riconoscimento titoli e altro.
I testi verranno aggiornati e integrati con l’evolversi del quadro normativo.
Le comunicazioni dovute dai committenti nel lavoro mediante piattaforme digitali
da Admin2È stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 23 febbraio 2022, che definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali, introdotto dall’art. 27, c. 2 decies, d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in l. 29 dicembre 2021, n. 233.
Il Decreto Ministeriale entrerà in vigore il 14 aprile 2022.
Al decreto sono allegati: il modello “UNI-piattaforme” per la comunicazione (Allegato A); i sistemi di classificazione (Allegato B) e le modalità tecniche (Allegato C).
La comunicazione dovrà avvenire tramite l’applicativo che sarà a breve disponibile sul portale “Servizi Lavoro”.
Il committente della prestazione autonoma, ivi inclusa quella occasionale, deve provvedere alla comunicazione entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.