Con la legge 19 maggio 2022, n. 52 è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Si segnala, per i profili lavoristici, quanto segue:
– è prorogata fino al 30 giugno 2022, la disciplina dettata dall’art. 26, commi 2 e 7 bis, d.l. n. 18/2020, riguardante i soggetti affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità (come individuate con Decreto 4 febbraio 2021). Si ricorda che la disposizione prevede che, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Inoltre, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS;
– è prorogato fino al 30 giugno 2022, per i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) lo svolgimento “di norma” della prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
– sono prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020;
– sono prorogate fino al 31 luglio 2022, le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, Pertanto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
– è prorogato fino al 31 agosto 2022, l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020;
– Si prevede che, in attesa dell’adozione dell’accordo in materia di formazione di cui all’art. 37, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento, una prova pratica, o debbano necessariamente svolgersi in presenza.
Il lavoro agile. Una nuova cultura organizzativa
da Admin2Il prossimo 13 luglio parteciperò, in videoconferenza, al convegno organizzato da Accademia dei Servizi Pubblici dal titolo “Il lavoro agile. Una nuova cultura organizzativa” .
Mi sembra un’occasione interessante di confronto e di riflessione per cogliere l’evoluzione che si è realizzata sul tema negli ultimi mesi, anche alla luce del Protocollo nazionale sul lavoro agile sottoscritto il 7 dicembre dello scorso anno.
I rapporti di lavoro nelle società pubbliche fra trasparenza ed efficienza
da Admin2Il prossimo 18 luglio, in videoconferenza, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 terrò un seminario sui rapporti di lavoro nelle società pubbliche.
Il corso ha l’obiettivo di esaminare a distanza di sei anni dall’entrata in vigore della riforma Madia le questioni aperte sul tema della gestione dei rapporti di lavoro nelle società pubbliche.
L’evento è organizzato da Ti Forma.
Effettività della tutela dei diritti al tempo delle riforme, dei cambiamenti e delle emergenze
da Admin2Il prossimo 22 giugno parteciperò al seminario nazionale avvocati Inail in tema di “Effettività della tutela dei diritti al tempo delle riforme, dei cambiamenti e delle emergenze” che si terrà a Roma.
La mia relazione si concentrerà sulla tutela della persona fra sicurezza sul lavoro e flessibilità su lavoro.
Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
da Admin2Il prossimo 20 giugno parteciperò alla seconda edizione del corso “Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” organizzato da CONFAPI Pisa e del Tirreno che si terrà presso la Camera di Commercio di Pisa.
Il mio intervento si concentrerà sul nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e i rapporti di lavoro.
Sul lavoro in sicurezza
da Admin2Il prossimo 11 giugno parteciperò a San Miniato al convegno “Sul lavoro in sicurezza”.
Sarà l’occasione per un confronto con le istituzioni e le parti sociali sugli sviluppi dell’attuale quadro normativo in tema di prevenzione.
Convertito in legge il “decreto riaperture”
da Admin2Con la legge 19 maggio 2022, n. 52 è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Si segnala, per i profili lavoristici, quanto segue:
– è prorogata fino al 30 giugno 2022, la disciplina dettata dall’art. 26, commi 2 e 7 bis, d.l. n. 18/2020, riguardante i soggetti affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità (come individuate con Decreto 4 febbraio 2021). Si ricorda che la disposizione prevede che, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Inoltre, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS;
– è prorogato fino al 30 giugno 2022, per i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) lo svolgimento “di norma” della prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
– sono prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020;
– sono prorogate fino al 31 luglio 2022, le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, Pertanto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
– è prorogato fino al 31 agosto 2022, l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020;
– Si prevede che, in attesa dell’adozione dell’accordo in materia di formazione di cui all’art. 37, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento, una prova pratica, o debbano necessariamente svolgersi in presenza.