Il Tribunale di Bologna, con la decisione dello scorso 12 gennaio ha confermato la decisione del medesimo Ufficio Giudiziario del 2021 assunta all’esito di un procedimento di repressione della condotta antisindacale.
La vicenda è nota e riguarda l’imposizione aziendale ai lavoratori di un contratto collettivo sottoscritto da una associazione sindacale ritenuta carente del requisito della maggiore rappresentatività comparata
Questione delicata e complessa ma che forse può meglio comprendersi lasciando parlare il testo della decisione, immerso in una fattualità che trova forma con la luce chiara del diritto.
Qui se ne riporta un brano:
“Ne discende che il contratto collettivo sottoscritto nel settembre 2020 tra Assodelivery e UGL Rider, in assenza del requisito della maggiore rappresentatività comparata in capo a quest’ultima, non appare idoneo a derogare alla disciplina di legge e quindi a produrre gli effetti di cui all’art. 47 quater co. 1.
Ma – ciò che più conta in questa sede – soprattutto ne discende la illegittimità e la antisindacalità della successiva condotta di Deliveroo che ha sostanzialmente imposto ai suoi rider l’adesione a nuove condizioni di contratto, conformi alle previsioni di un CCNL inidoneo a dettare validamente una disciplina prevalente rispetto a quella legale.
A fortiori appare illegittima ed antisindacale la condotta di Deliveroo, consistente nel recesso unilaterale e nella definitiva cessazione del rapporto con quei rider che (come il Mancuso) hanno rifiutato la adesione alle nuove condizioni conformi alle previsioni di un CCNL concluso con una organizzazione sindacale priva del requisito della maggiore rappresentatività.
La circostanza che Deliveroo sia iscritta alla associazione firmataria Assodelivery non elide la discriminatorietà ed antisindacalità della sua condotta, poiché la società opponente è receduta unilateralmente da tutti i contratti in essere di fatto obbligando i suoi rider ad aderire alle condizioni della nuova contrattazione collettiva, sostanzialmente imponendo l’adozione di un determinato CCNL come condizione alla prosecuzione del rapporto.
Né la condotta di Deliveroo può essere ritenuta legittima in forza della previsione contenuta nei contratti individuali di un diritto di recesso ad nutum con preavviso di 30 giorni.
Sul punto anzitutto stupisce l’affermazione della difesa di Deliveroo, secondo cui “ancora una volta non è chiaro da cosa sarebbe desumibile o da quale elemento il Giudice abbia tratto la convinzione che i recessi in esame fossero subordinati alla accettazione del CCNL o dei termini previsti dal CCNL” (pag. 82 ricorso in opposizione): è infatti la stessa comunicazione inviata in data 2.10.2020 a tutti i rider che chiarisce in modo inequivoco che la prosecuzione del rapporto con Deliveroo era subordinata alla firma del nuovo contratto. Si legge infatti nella missiva che “Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2 novembre, a partire dal giorno 3 novembre non potrai più consegnare con Deliveroo poiché il tuo contratto non sarà più conforme a legge”.
In questo caso quindi il recesso è esercitato in palese violazione dei principi di buona fede e correttezza, perché è utilizzato come strumento di coazione della volontà del rider per indurlo – con la esplicita e francamente brutale minaccia della immediata e definitiva risoluzione del rapporto – all’accettazione di condizioni negoziali non conformi a legge (perché, non ci si stanca di ribadirlo, contenute in un accordo collettivo privo di efficacia derogatoria ai sensi dell’art. 47 quater D. Lgs. 81/2015)».
Ecco comunque il testo integrale della sentenza: buona lettura.
Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro
da Admin2Il prossimo 14 aprile prende il via il Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, di cui sono responsabile scientifico insieme a Emanuele Rossi.
L’impianto del Corso, giunto alla sua decima edizione, si concentra su alcuni contenuti che rappresentano sfide epocali per il diritto del lavoro, soggetto ad un profondo e radicale processo di trasformazione.
Nel dibattito pubblico degli ultimi anni ha assunto un particolare interesse il tema del benessere organizzativo che diventa una delle nuove chiavi di lettura del diritto del lavoro e fa il paio con il ripensamento del tempo e del luogo nel rapporto di lavoro, indotto da una rivoluzione digitale ed ecologica che, per il suo impatto, non sembra avere precedenti storici comparabili.
Insomma abbiamo nuovi terreni da esplorare e lo faremo con un metodo che abbiamo affinato nel corso degli ultimi dieci anni e che guarda con molta attenzione alle implicazioni pratiche dei processi di trasformazione del lavoro.
Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 30 marzo.
Ecco la locandina.
Convegno pisano del 3/4 febbraio: ecco il link per chi non può partecipare in presenza
da Admin2Convegno su salario minimo e salario giusto
Considerato il grande entusiasmo che sta raccogliendo il Convegno che inizia domani qui a Pisa, viene data la possibilità, a chi non potrà venire in presenza, di collegarsi da remoto.
Si precisa che per i professionisti iscritti al Convegno a fini formativi vale quanto stabilito dagli ordini di appartenenza.
Salario minimo e salario giusto: il convegno pisano del 3-4 febbraio 2023
da Admin2Ecco, nella sua ultima versione, la locandina aggiornata del convegno che si terrà a Pisa il 3 e 4 febbraio nell’Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza sul tema “Salario minimo e Salario giusto”, promosso dal gruppo di ricerca di Diritto del Lavoro dell’Università di Pisa, diretto dal Professor Pasqualino Albi, Ordinario di Diritto del lavoro e Avvocato giuslavorista.
L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto PRIN 2020 INSPIRE – Inclusion Strategies through Participation In Workplace for Organizational Well-Being.
Il convegno si propone di approfondire le principali questioni giuridiche in tema di retribuzione, attraverso la partecipazione e il contributo di autorevoli giuslavoristi, magistrati e rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
La prima sessione affronterà il tema della sufficienza retributiva, attraverso l’analisi della funzione svolta dalla contrattazione collettiva e il ruolo della giurisprudenza nell’attuazione dell’art. 36 Cost., nonché le problematiche connesse al recepimento della Direttiva relativa ai salari minimi adeguati nell’Unione Europea.
La seconda sessione sarà focalizzata sul ruolo svolto dalle parti sociali nella determinazione dei minimi retributivi, mentre la terza e ultima sessione sarà dedicata al tema del salario giusto, quale essenziale strumento di sostegno all’inclusione sociale e di promozione di un’economia partecipativa.
Vi aspettiamo.
Imposizione di un contratto collettivo e condotta antisindacale: precisare ciò che è ovvio non è mai inutile
da Admin2Il Tribunale di Bologna, con la decisione dello scorso 12 gennaio ha confermato la decisione del medesimo Ufficio Giudiziario del 2021 assunta all’esito di un procedimento di repressione della condotta antisindacale.
La vicenda è nota e riguarda l’imposizione aziendale ai lavoratori di un contratto collettivo sottoscritto da una associazione sindacale ritenuta carente del requisito della maggiore rappresentatività comparata
Questione delicata e complessa ma che forse può meglio comprendersi lasciando parlare il testo della decisione, immerso in una fattualità che trova forma con la luce chiara del diritto.
Qui se ne riporta un brano:
“Ne discende che il contratto collettivo sottoscritto nel settembre 2020 tra Assodelivery e UGL Rider, in assenza del requisito della maggiore rappresentatività comparata in capo a quest’ultima, non appare idoneo a derogare alla disciplina di legge e quindi a produrre gli effetti di cui all’art. 47 quater co. 1.
Ma – ciò che più conta in questa sede – soprattutto ne discende la illegittimità e la antisindacalità della successiva condotta di Deliveroo che ha sostanzialmente imposto ai suoi rider l’adesione a nuove condizioni di contratto, conformi alle previsioni di un CCNL inidoneo a dettare validamente una disciplina prevalente rispetto a quella legale.
A fortiori appare illegittima ed antisindacale la condotta di Deliveroo, consistente nel recesso unilaterale e nella definitiva cessazione del rapporto con quei rider che (come il Mancuso) hanno rifiutato la adesione alle nuove condizioni conformi alle previsioni di un CCNL concluso con una organizzazione sindacale priva del requisito della maggiore rappresentatività.
La circostanza che Deliveroo sia iscritta alla associazione firmataria Assodelivery non elide la discriminatorietà ed antisindacalità della sua condotta, poiché la società opponente è receduta unilateralmente da tutti i contratti in essere di fatto obbligando i suoi rider ad aderire alle condizioni della nuova contrattazione collettiva, sostanzialmente imponendo l’adozione di un determinato CCNL come condizione alla prosecuzione del rapporto.
Né la condotta di Deliveroo può essere ritenuta legittima in forza della previsione contenuta nei contratti individuali di un diritto di recesso ad nutum con preavviso di 30 giorni.
Sul punto anzitutto stupisce l’affermazione della difesa di Deliveroo, secondo cui “ancora una volta non è chiaro da cosa sarebbe desumibile o da quale elemento il Giudice abbia tratto la convinzione che i recessi in esame fossero subordinati alla accettazione del CCNL o dei termini previsti dal CCNL” (pag. 82 ricorso in opposizione): è infatti la stessa comunicazione inviata in data 2.10.2020 a tutti i rider che chiarisce in modo inequivoco che la prosecuzione del rapporto con Deliveroo era subordinata alla firma del nuovo contratto. Si legge infatti nella missiva che “Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2 novembre, a partire dal giorno 3 novembre non potrai più consegnare con Deliveroo poiché il tuo contratto non sarà più conforme a legge”.
In questo caso quindi il recesso è esercitato in palese violazione dei principi di buona fede e correttezza, perché è utilizzato come strumento di coazione della volontà del rider per indurlo – con la esplicita e francamente brutale minaccia della immediata e definitiva risoluzione del rapporto – all’accettazione di condizioni negoziali non conformi a legge (perché, non ci si stanca di ribadirlo, contenute in un accordo collettivo privo di efficacia derogatoria ai sensi dell’art. 47 quater D. Lgs. 81/2015)».
Ecco comunque il testo integrale della sentenza: buona lettura.
Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro: Sant’Anna e Ti Forma insieme per la decima edizione
da Admin2E’ in programma la decima edizione del Corso di Alta Formazione “Il Diritto del Lavoro fra emergenza e transizione” promosso da Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma.
L’impianto di quest’anno, che pure è ancorato a temi tradizionali, cerca di fare uno sforzo innovativo su alcuni contenuti che rappresentano sfide epocali per il diritto del lavoro, soggetto ad un profondo e radicale processo di trasformazione.
Nel dibattito pubblico ricorre negli ultimi anni l’affermazione secondo cui siamo davanti ad un cambiamento d’epoca (e non ad un’epoca di cambiamenti) e probabilmente è proprio così.
Il benessere organizzativo diventa una delle nuove chiavi di lettura del diritto del lavoro e fa il paio con il ripensamento del tempo e del luogo nel rapporto di lavoro, indotto da una rivoluzione digitale ed ecologica che, per il suo impatto, non sembra avere precedenti storici comparabili.
Insomma abbiamo nuovi terreni da esplorare e lo faremo con un metodo che abbiamo affinato nel corso degli ultimi dieci anni e che guarda con molta attenzione alle implicazioni pratiche dei processi di trasformazione del lavoro.
Il corso inizierà il 14 aprile 2023 per concludersi il 26 maggio 2023. Sono previste 7 lezioni di 4 ore ciascuna. E’ inoltre prevista una giornata dedicata alla presentazione dei Project Work.
Fra i temi che saranno affrontati dal Corso si segnalano, in particolare, i seguenti:
– La tutela della persona e le organizzazioni aziendali: le nuove sfide gestionali del diritto del lavoro.
– La gestione flessibile dei rapporti di lavoro.
– Le relazioni sindacali e le tecniche di contrattazione aziendale.
– La disciplina dei licenziamenti.
– La gestione delle conciliazioni nel rapporto di lavoro.
– I profili lavoristici della privacy.
– La gestione dei rapporti di lavoro nelle società pubbliche.
Fra non molto maggiori dettagli.
Salario minimo e salario giusto: il convegno pisano del 3-4 febbraio 2023
da Admin2Il 3 e il 4 febbraio si terrà nell’Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza il convegno di studi “Salario minimo e Salario giusto”, promosso dal gruppo di ricerca di Diritto del Lavoro dell’Università di Pisa, diretto dal Professor Pasqualino Albi, Ordinario di Diritto del lavoro e Avvocato giuslavorista.
L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto PRIN 2020 INSPIRE – Inclusion Strategies through Participation In Workplace for Organizational Well-Being.
Il convegno si propone di approfondire le principali questioni giuridiche in tema di retribuzione, attraverso la partecipazione e il contributo di autorevoli giuslavoristi, magistrati e rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
La prima sessione affronterà il tema della sufficienza retributiva, attraverso l’analisi della funzione svolta dalla contrattazione collettiva e il ruolo della giurisprudenza nell’attuazione dell’art. 36 Cost., nonché le problematiche connesse al recepimento della Direttiva relativa ai salari minimi adeguati nell’Unione Europea.
La seconda sessione sarà focalizzata sul ruolo svolto dalle parti sociali nella determinazione dei minimi retributivi, mentre la terza e ultima sessione sarà dedicata al tema del salario giusto, quale essenziale strumento di sostegno all’inclusione sociale e di promozione di un’economia partecipativa.