Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2016, n. 5592
La sentenza esamina l’orientamento secondo cui il dovere di collaborazione del lavoratore impone allo stesso di indicare quali posti di lavoro potrebbe ricoprire in alternativa, dimostrandone l’inconferenza: sul piano processuale, derivante dall’evidente disgiunzione dell’onere della prova che si avrebbe ritenendo il lavoratore onerato di indicare il posto alternativo e, sul piano logico, derivante dall’evidente difficoltà del lavoratore di conoscere l’organizzazione aziendale cui è estraneo.
I Giudici, dunque, confermano l’orientamento per cui “In materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione al riguardo del secondo, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi spettanti alla parte deducente“.
Il trattamento illecito delle impronte digitali
0 Commenti-da adminIl Garante della Privacy, con provvedimento n. 129 del 17 marzo 2016, ha ritenuto illecita l’attivazione da parte del datore di lavoro di un sistema biometrico basato sul trattamento di impronte digitali per la rilevazione delle presenze dei dipendenti.
Il Garante, in particolare, ha ritenuto che nella specie il datore di lavoro non aveva assolto l’obbligo di previa notificazione (art. 37 del Codice) e di preventiva richiesta di verifica preliminare (art. 17 del Codice).
Le agevolazioni fiscali per il premio di risultato
0 Commenti-da adminL’art. 1, commi 182-189, l. n. 208/2015 introduce un regime agevolato di natura fiscale per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato e di partecipazione agli utili dell’impresa.
La disposizione assume le sembianze di uno strumento stabile di sostegno per la contrattazione di secondo livello.
Sul punto è recentemente intervenuta la Circolare della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro n. 8/2016 con alcune importanti indicazioni sul campo di applicazione della nuova disciplina, sulle somme oggetto di agevolazione, sul metodo di calcolo e sulle complessive implicazioni fiscali.
L’onere della prova del repechage
0 Commenti-da adminCass. civ., sez. lav., 22 marzo 2016, n. 5592
La sentenza esamina l’orientamento secondo cui il dovere di collaborazione del lavoratore impone allo stesso di indicare quali posti di lavoro potrebbe ricoprire in alternativa, dimostrandone l’inconferenza: sul piano processuale, derivante dall’evidente disgiunzione dell’onere della prova che si avrebbe ritenendo il lavoratore onerato di indicare il posto alternativo e, sul piano logico, derivante dall’evidente difficoltà del lavoratore di conoscere l’organizzazione aziendale cui è estraneo.
I Giudici, dunque, confermano l’orientamento per cui “In materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione al riguardo del secondo, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi spettanti alla parte deducente“.
Licenziamenti collettivi e criteri di scelta
0 Commenti-da adminI giudici della Suprema Corte, con sentenza del 3 febbraio 2016, n. 2113 si sono pronunciati in tema di criteri di scelta nella fattispecie di licenziamento collettivo rilevando che: a) per “anzianità” deve intendersi quella di servizio e b) per “carichi di famiglia” devono intendersi invece le persone effettivamente a carico del lavoratore, ancorché per esse non sussista il diritto agli assegni familiari.
Nella sentenza si legge: “in merito al criterio dell’anzianità, il riferimento all’anzianità di servizio è stato ritenuto corretto da questa Corte nelle pronunce n. 2046 del 2012 (ord.), n. 4685 del 1997 e n. 9169 del 2000, quest’ultima con riferimento all’analoga locuzione contenuta nell’art. 2 u.c. dell’Accordo interconfederale del 5 maggio 1965, ed a tale soluzione occorre dare continuità, per la ragionevolezza dell’opzione ermeneutica che privilegia la professionalità acquisita dal dipendente e la “fedeltà” all’azienda”.
Quanto invece ai carichi di famiglia i giudici proseguono affermando: “il criterio è stato copiato dal citato accordo interconfederale del 1965 (…) dal riferimento ai “carichi” e dalla necessità di tutelare maggiormente i lavoratori più onerati discende che la valutazione deve avere riguardo al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e quindi alle persone effettivamente a carico del lavoratore, come comunicate al datore di lavoro, e non solo alla situazione che determina il diritto alla fruizione degli assegni familiari che può quindi risultare riduttiva”.
Ammortizzatori sociali in deroga
0 Commenti-da adminIn materia di ammortizzatori sociali in deroga, all’art. 1, comma 304 della Legge di Stabilità 2016 è previsto che al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’autorizzazione di spesa “è incrementata, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92”. Il comma 307 soggiunge che per l’anno 2016 è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
Il comma 308, con la soppressione delle parole “nel settore industriale” all’art. 1, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 148/2015 prevede che il requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni richiesto per la concessione del trattamento di integrazione salariale non è necessario in caso di eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e non solo nel settore industriale.
Il congedo obbligatorio di paternità
0 Commenti-da adminLa Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 205) prevede il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, “da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa”.
La norma dunque regola: a) la possibilità di fruire di due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre e in accordo con la stessa; b) l’obbligo, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro due giorni in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre.