La legge sulla responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria
È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 8 marzo 2017 n. 24, recante le disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Tra le principali novità introdotte dal testo normativo, vi è l’istituzione della figura del Garante per il diritto alla salute, al quale potranno rivolgersi, a titolo gratuito, i fruitori delle prestazioni sanitarie che vogliano segnalare anomalie nel sistema dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
La legge istituisce altresì un Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e per la sicurezza del paziente, il quale dovrà raccogliere i dati sui rischi e sugli eventi avversi, che dovranno essere trasmessi annualmente all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità – quest’ultimo dovrà essere istituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
La legge n. 24/2017 ha altresì introdotto l’obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private.
Per quanto concerne la rilevanza penale della condotta posta in essere da coloro che esercitano la professione sanitaria, è esclusa la punibilità per imperizia, a prescindere dal grado della colpa, nel caso in cui siano state rispettate le linee guida elaborate dagli enti e istituzioni pubbliche e private, dalle società scientifiche, dalle associazioni tecnico-scientifiche, ovvero nell’ipotesi in cui siano state rispettate le c.d. “buone pratiche” clinico aziendali.
Se le condotte, invece, sono connotate da negligenza o imprudenza, esse saranno punibili sia a titolo di colpa lieve che di colpa grave.
Per quanto concerne la responsabilità civile, invece, l’azione di rivalsa dell’ente ospedaliero nei confronti dell’operatore sanitario potrà essere promossa solo in caso di dolo e colpa grave di quest’ultimo, entro un anno dal versamento della somma risarcitoria; in ogni caso, essa non potrà superare il limite di tre annualità lorde di reddito percepito dall’esercente la professione sanitaria, nel periodo di tempo prossimo al sinistro.
La legge sulla responsabilità medica
0 Commenti-da adminLa legge sulla responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria
È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 8 marzo 2017 n. 24, recante le disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Tra le principali novità introdotte dal testo normativo, vi è l’istituzione della figura del Garante per il diritto alla salute, al quale potranno rivolgersi, a titolo gratuito, i fruitori delle prestazioni sanitarie che vogliano segnalare anomalie nel sistema dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
La legge istituisce altresì un Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e per la sicurezza del paziente, il quale dovrà raccogliere i dati sui rischi e sugli eventi avversi, che dovranno essere trasmessi annualmente all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità – quest’ultimo dovrà essere istituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
La legge n. 24/2017 ha altresì introdotto l’obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private.
Per quanto concerne la rilevanza penale della condotta posta in essere da coloro che esercitano la professione sanitaria, è esclusa la punibilità per imperizia, a prescindere dal grado della colpa, nel caso in cui siano state rispettate le linee guida elaborate dagli enti e istituzioni pubbliche e private, dalle società scientifiche, dalle associazioni tecnico-scientifiche, ovvero nell’ipotesi in cui siano state rispettate le c.d. “buone pratiche” clinico aziendali.
Se le condotte, invece, sono connotate da negligenza o imprudenza, esse saranno punibili sia a titolo di colpa lieve che di colpa grave.
Per quanto concerne la responsabilità civile, invece, l’azione di rivalsa dell’ente ospedaliero nei confronti dell’operatore sanitario potrà essere promossa solo in caso di dolo e colpa grave di quest’ultimo, entro un anno dal versamento della somma risarcitoria; in ogni caso, essa non potrà superare il limite di tre annualità lorde di reddito percepito dall’esercente la professione sanitaria, nel periodo di tempo prossimo al sinistro.
I contributi per i lavoratori domestici
0 Commenti-da adminCircolare INPS, 27 gennaio 2017, n. 13 – Importo dei contributi dovuti per i lavori domestici per il 2017
Con la circolare n. 13/2017, l’INPS conferma, anche per il 2017, le fasce di retribuzione dei lavoratori domestici già previste per l’anno 2016; tale previsione è giustificata dal fatto che l’Istat abbia quantificato nella misura del – 0,1% la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra l’anno 2016 e l’anno 2015.
Si ricorda, inoltre, che per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale – a carico del datore di lavoro – in virtù di quanto previsto dall’art. 2 della l. n. 92/2012; quest’ultimo è pari all’1,40% della retribuzione imponibile a fini previdenziale (retribuzione convenzionale).
DIRITTO DEL LAVORO: ALTA FORMAZIONE 2017
0 Commenti-da adminAl via la quarta edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma, con la direzione scientifica dei Prof. Avv. Paolo Carrozza e Pasqualino Albi.
Il termine ultimo per iscriversi al corso scade il prossimo 13 febbraio.
Il corso si svolgerà, in video-conferenza, nella sede della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa e nella sede di Ti Forma, Firenze, Via Giovanni Paisiello, 8. Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del corso verranno fornite al momento dell’iscrizione.
Il corso si concluderà con una giornata dedicata alla presentazione degli elaborati finali e alla consegna degli attestati.
Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro
0 Commenti-da adminAl via la quarta edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma, con la direzione scientifica dei Prof. Avv. Paolo Carrozza e Pasqualino Albi.
Il corso si svolgerà, in video-conferenza, nella sede della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa e nella sede di Ti Forma, Firenze, Via Giovanni Paisiello, 8. Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del corso verranno fornite al momento dell’iscrizione.
Il corso si concluderà con una giornata dedicata alla presentazione degli elaborati finali e alla consegna degli attestati
E’ in corso il riconoscimento dei crediti formativi per gli avvocati e per i consulenti del lavoro presso i rispettivi Ordini.
Le iscrizioni scadono il prossimo 13 febbraio.
La rivalutazione degli indennizzi del danno biologico
0 Commenti-da adminCircolare INAIL n. 49/2016 – la rivalutazione degli indennizzi del danno biologico
Lo scorso 16 dicembre l’INAIL ha emesso una circolare in merito alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, derivante da malattia professionale o infortunio sul lavoro.
Secondo quanto affermato nella circolare, la legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico.
Il legislatore ha disposto che, a partire dal 2016, e precisamente a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, gli importi degli indennizzi erogati dall’INAIL dovranno essere rivalutati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – nonché su proposta del Presidente dell’INAIL – sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come accertato dall’ISTAT.
A tal proposito, l’ISTAT ha già avviato l’iter per la rivalutazione degli importi degli indennizzi dovuti; tuttavia, l’istituto ha registrato, per l’anno 2015, una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%.
La circolare afferma, richiamando quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016, che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero: quindi, anche nel caso di una variazione in negativo dell’indice dei prezzi al consumo, l’adeguamento delle prestazioni in esame non potrà mai avvenire in negativo.
Sorveglianza sanitaria e “basso rischio”
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, la Corte di Cassazione penale, III sezione, ha confermato la decisione del giudice di merito che ha condannato il medico competente di un’impresa per la violazione degli obblighi ex art. 25 lett. b) d.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo la tesi dei legali del medico competente, non era dovuto l’obbligo alla programmazione della sorveglianza sanitaria, perché il rischio era “incerto” e di basso livello.
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo il medico competente obbligato alla programmazione della sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. (ai sensi dell’art. 25, lett. b) e dell’art. 41, d.lgs. n. 81/2008).
Secondo la Corte, il “complesso di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione rischi e sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore”, portano “all’osservanza degli obblighi tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi indicati negli artt. 167 e 168, e nell’allegato 33 e dunque dei rischi da sovraccarico biomeccanico. Diversamente argomentando si vanificherebbe la ratio di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
Il basso o “incerto” rischio è, infatti, irrilevante non prevedendo la disciplina livelli minimi o gradienti di rischio da considerare.
In conclusione, il rischio era stato identificato e correlato alla specifica attività lavorativa, pertanto, la sua sussistenza richiedeva comunque la sorveglianza sanitaria.