La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 13 del 24 aprile 2015, ha risposto ad un quesito della CISL, sulla corretta corretta interpretazione dell’art. 3, d.lgs. n. 22/2015 concernente il diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
In particolare, l’istante chiede se la nuova indennità di disoccupazione possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e se sia possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6, d.lgs. n. 23/2015.
Nell’interpello si ritiene possano essere ammessi alla fruizione del trattamento indennitario di cui alla NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall’art. 6, d.lgs. n. 23/2015.
Jobs Act: contratti di lavoro e mansioni
0 Commenti-da adminIl Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione normativa in tema di mansioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183; è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’irretroattività della legge Fornero
0 Commenti-da adminLa Corte di Cassazione con sentenza n. 9462/15, nel confermare l’irretroattività della legge Fornero, chiarisce in quale ipotesi si applica lo ius superveniens.
Per la Corte, infatti, la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge 92/2012 è applicabile «ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore”.
Naspi e licenziamenti disciplinari
0 Commenti-da adminLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 13 del 24 aprile 2015, ha risposto ad un quesito della CISL, sulla corretta corretta interpretazione dell’art. 3, d.lgs. n. 22/2015 concernente il diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
In particolare, l’istante chiede se la nuova indennità di disoccupazione possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e se sia possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6, d.lgs. n. 23/2015.
Nell’interpello si ritiene possano essere ammessi alla fruizione del trattamento indennitario di cui alla NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall’art. 6, d.lgs. n. 23/2015.
Il riordino dei contratti: il parere del Senato
0 Commenti-da adminLa Commissione Lavoro del Senato ha espresso, nella giornata di mercoledì 13 maggio 2015, parere favorevole, con osservazioni, sugli schemi di decreto legislativo in tema di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e dei lavoro, di riordino delle tipologie contrattuali e di revisione della disciplina delle mansioni.
Pubblichiamo la Relazione della Commissione Lavoro sullo schema di decreto legislativo in tema di riordino delle tipologie contrattuali e di revisione della disciplina delle mansioni.
Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto
0 Commenti-da adminEntro il 30 giugno 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
Messaggio Inps 2489 del 10.4.2015
RASSEGNA STAMPA 11.1.15 CORSO ALTA FORMAZIONE JOBS ACT
0 Commenti-da adminEcco una nuova rassegna stampa sul corso di alta formazione in diritto del lavoro promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
rassegna_11012015_jobsact_2.doc