Con la sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, la Corte di Cassazione penale, III sezione, ha confermato la decisione del giudice di merito che ha condannato il medico competente di un’impresa per la violazione degli obblighi ex art. 25 lett. b) d.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo la tesi dei legali del medico competente, non era dovuto l’obbligo alla programmazione della sorveglianza sanitaria, perché il rischio era “incerto” e di basso livello.
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo il medico competente obbligato alla programmazione della sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. (ai sensi dell’art. 25, lett. b) e dell’art. 41, d.lgs. n. 81/2008).
Secondo la Corte, il “complesso di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione rischi e sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore”, portano “all’osservanza degli obblighi tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi indicati negli artt. 167 e 168, e nell’allegato 33 e dunque dei rischi da sovraccarico biomeccanico. Diversamente argomentando si vanificherebbe la ratio di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
Il basso o “incerto” rischio è, infatti, irrilevante non prevedendo la disciplina livelli minimi o gradienti di rischio da considerare.
In conclusione, il rischio era stato identificato e correlato alla specifica attività lavorativa, pertanto, la sua sussistenza richiedeva comunque la sorveglianza sanitaria.
Il Jobs Act e la grande trasformazione del lavoro
0 Commenti-da adminLa grande trasformazione del lavoro in atto va ben oltre i confini della riforma promossa dal Jobs Act e presuppone uno sforzo di previsione dei mutamenti profondi del tessuto economico italiano in un contesto globale.
Albi Il Tirreno 1.10.14
Convegno del 9 luglio 2014 Roma – mobilità del personale nelle società a partecipazione pubblica
0 Commenti-da adminIl 9 luglio 2014 Pasqualino Albi ha partecipato a Roma ad un convegno (organizzato da Optime) sui vincoli assunzionali e sulla mobilità del personale nelle società a partecipazione pubblica; è stata l’occasione per una prima valutazione del d.l. n. 90/2014 e sui suoi effetti sul rigido modello dell’organizzazione del lavoro che caratterizza questo settore.
DIRITTO DEL LAVORO: ALTA FORMAZIONE 2017
0 Commenti-da adminAl via la quarta edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma, con la direzione scientifica dei Prof. Avv. Paolo Carrozza e Pasqualino Albi.
Il termine ultimo per iscriversi al corso scade il prossimo 13 febbraio.
Il corso si svolgerà, in video-conferenza, nella sede della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa e nella sede di Ti Forma, Firenze, Via Giovanni Paisiello, 8. Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del corso verranno fornite al momento dell’iscrizione.
Il corso si concluderà con una giornata dedicata alla presentazione degli elaborati finali e alla consegna degli attestati.
Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro
0 Commenti-da adminAl via la quarta edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma, con la direzione scientifica dei Prof. Avv. Paolo Carrozza e Pasqualino Albi.
Il corso si svolgerà, in video-conferenza, nella sede della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa e nella sede di Ti Forma, Firenze, Via Giovanni Paisiello, 8. Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del corso verranno fornite al momento dell’iscrizione.
Il corso si concluderà con una giornata dedicata alla presentazione degli elaborati finali e alla consegna degli attestati
E’ in corso il riconoscimento dei crediti formativi per gli avvocati e per i consulenti del lavoro presso i rispettivi Ordini.
Le iscrizioni scadono il prossimo 13 febbraio.
La rivalutazione degli indennizzi del danno biologico
0 Commenti-da adminCircolare INAIL n. 49/2016 – la rivalutazione degli indennizzi del danno biologico
Lo scorso 16 dicembre l’INAIL ha emesso una circolare in merito alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, derivante da malattia professionale o infortunio sul lavoro.
Secondo quanto affermato nella circolare, la legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico.
Il legislatore ha disposto che, a partire dal 2016, e precisamente a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, gli importi degli indennizzi erogati dall’INAIL dovranno essere rivalutati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – nonché su proposta del Presidente dell’INAIL – sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come accertato dall’ISTAT.
A tal proposito, l’ISTAT ha già avviato l’iter per la rivalutazione degli importi degli indennizzi dovuti; tuttavia, l’istituto ha registrato, per l’anno 2015, una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%.
La circolare afferma, richiamando quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016, che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero: quindi, anche nel caso di una variazione in negativo dell’indice dei prezzi al consumo, l’adeguamento delle prestazioni in esame non potrà mai avvenire in negativo.
Sorveglianza sanitaria e “basso rischio”
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, la Corte di Cassazione penale, III sezione, ha confermato la decisione del giudice di merito che ha condannato il medico competente di un’impresa per la violazione degli obblighi ex art. 25 lett. b) d.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo la tesi dei legali del medico competente, non era dovuto l’obbligo alla programmazione della sorveglianza sanitaria, perché il rischio era “incerto” e di basso livello.
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo il medico competente obbligato alla programmazione della sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. (ai sensi dell’art. 25, lett. b) e dell’art. 41, d.lgs. n. 81/2008).
Secondo la Corte, il “complesso di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione rischi e sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore”, portano “all’osservanza degli obblighi tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi indicati negli artt. 167 e 168, e nell’allegato 33 e dunque dei rischi da sovraccarico biomeccanico. Diversamente argomentando si vanificherebbe la ratio di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
Il basso o “incerto” rischio è, infatti, irrilevante non prevedendo la disciplina livelli minimi o gradienti di rischio da considerare.
In conclusione, il rischio era stato identificato e correlato alla specifica attività lavorativa, pertanto, la sua sussistenza richiedeva comunque la sorveglianza sanitaria.