La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 13 del 24 aprile 2015, ha risposto ad un quesito della CISL, sulla corretta corretta interpretazione dell’art. 3, d.lgs. n. 22/2015 concernente il diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
In particolare, l’istante chiede se la nuova indennità di disoccupazione possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e se sia possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6, d.lgs. n. 23/2015.
Nell’interpello si ritiene possano essere ammessi alla fruizione del trattamento indennitario di cui alla NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall’art. 6, d.lgs. n. 23/2015.
Jobs Act: parere parlamentare su schema decreto attività ispettiva
0 Commenti-da adminLe Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante diposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (atto n. 178).
Jobs Act: parere parlamentare su schema decreto semplificazioni
0 Commenti-da adminLe Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176).
Licenziamento per giusta causa e furto di beni aziendali di modesto valore
0 Commenti-da adminLa Corte di Cassazione, con sentenza n. 15058 del 17 luglio 2015, ha affermato che l’impossessamento di beni aziendali di modesto valore (nella specie: prodotti alimentari peraltro consumati sul luogo di lavoro) non integra i presupposti del licenziamento per giusta causa; peraltro anche ove in base ai fatti posti a base del licenziamento, il dipendente abbia subito una condanna in sede penale, ciò non comporta che il giudice del lavoro sia “obbligato” a dichiarare legittimo il provvedimento disciplinare, atteso che si tratta di illeciti e sanzioni che rispondono a finalità non sovrapponibili.
I licenziamenti dopo il Jobs Act
0 Commenti-da adminIl prossimo 29 giugno alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa un pomeriggio di approfondimento sulla nuova disciplina dei licenziamenti dopo le recenti riforme (d.lgs. n. 23/2015).
L’irretroattività della legge Fornero
0 Commenti-da adminLa Corte di Cassazione con sentenza n. 9462/15, nel confermare l’irretroattività della legge Fornero, chiarisce in quale ipotesi si applica lo ius superveniens.
Per la Corte, infatti, la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge 92/2012 è applicabile «ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore”.
Naspi e licenziamenti disciplinari
0 Commenti-da adminLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 13 del 24 aprile 2015, ha risposto ad un quesito della CISL, sulla corretta corretta interpretazione dell’art. 3, d.lgs. n. 22/2015 concernente il diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
In particolare, l’istante chiede se la nuova indennità di disoccupazione possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e se sia possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6, d.lgs. n. 23/2015.
Nell’interpello si ritiene possano essere ammessi alla fruizione del trattamento indennitario di cui alla NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall’art. 6, d.lgs. n. 23/2015.