La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 11885 del 14 giugno 2016, con la quale fornisce una serie di chiarimenti sul sistema sanzionatorio applicabile in caso di “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta ai sensi dell’art. 39 co. 7 del DL n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008).
La nota ministeriale premette che la condotta di infedele registrazione è integrata tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, senza che rilevino le inesattezze formali che non vanno ad incidere sull’imponibile contributivo.
In relazione al quesito proposto, inerente la non conforme scritturazione/registrazione della voce “trasferta”, occorre considerare come la disciplina dettata in materia dall’art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR) contempli un regime differenziato in ordine alle somme che concorrono a formare il reddito a seconda che le trasferte siano effettuate nell’ambito del territorio comunale, fuori di esso o all’estero, anche in relazione alla tipologia di indennità corrisposta al lavoratore (ad es. rimborsi analitici, indennità forfetaria o sistema misto).
Con le suddette premesse la nota ritiene integrata la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato l’effetto di una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5, summenzionato.
Per ovvie ragioni la difformità si configura certamente nel caso in cui la trasferta non sia stata effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un intento evidentemente elusivo.
Altra ipotesi è data nel caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986.
In tal caso la difformità deriva dalla registrazione di un dato – la voce trasferta – che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro: in caso di trasferta, infatti, le somme corrisposte, sono volte a compensare il lavoratore per il disagio derivante dal temporaneo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede diversa dal luogo di lavoro ed hanno carattere eminentemente restitutorio, mentre nel caso dei lavoratori c.d. trasferisti, le somme erogate hanno natura esclusivamente retributiva, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa.
In conclusione, afferma la nota, il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, d.l. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione sia in ordine alla registrazione di dati meramente quantitativi (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti), sia in ordine alla registrazione di dati qualitativi che non trovino riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
Pochi giorni dopo la pubblicazione della nota ministeriale anche l’Inps, con il messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016, ha fornito precisazioni in merito alla nota n. 11885 del 14 giugno 2016 del Ministero del Lavoro, ribadendo essenzialmente quanto affermato in quest’ultima.
Requiem per l’indennità di mobilità
0 Commenti-da adminSecondo quanto previsto dalla l. n. 92/2012, è abrogata, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la disciplina della l. n. 223/1991 in tema di indennità di mobilità e quella della l. n. 427/1975 in tema di indennità di disoccupazione speciale in edilizia.
Per tale motivo, i lavoratori, se licenziati dopo il 31 dicembre 2016, non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria. Si rammenta che sul punto è già intervenuta la circolare Inps n. 137/2012; quest’ultima ha rimarcato che i suddetti lavoratori potranno beneficiare, se sussistono i requisiti, esclusivamente della NASpI.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, come naturale conseguenza, non sarà più possibile, per il datore di lavoro, beneficiare degli incentivi previsti per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Non sarà altresì possibile assumere i lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato a prescindere dall’età anagrafica, ai fini di una loro qualificazione o riqualificazione professionale.
In ogni caso, si ricorda che il datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore percettore di NASpI ha diritto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta a quest’ultimo, a un contributo pari al venti per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore; ciò in base alla previsione contenuta nell’art. 2, comma 10 bis, della l. n. 92/2012.
Le rinunce e le transazioni in materia di lavoro
0 Commenti-da adminIl prossimo 18 novembre parteciperò a Prato al III convegno regionale dell’AGI.
In quella occasione mi occuperò della risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di lavoro fra vecchi e nuovi modelli conciliativi.
Sarà l’occasione per fare il punto sulle novità normative più recenti e anche per discutere del mio ultimo volume (il mio commento sistematico all’art. 2113 cod. civ. pubblicato nella collana del Commentario Schlesinger-Busnelli, Milano, Giuffrè, 2016).
Licenziamento discriminatorio e maternità
0 Commenti-da adminUna dipendente, decorsi tre giorni dall’inoperatività del divieto di cui all’art. 56 d.lgs. n. 151 del 2001 e al termine di un’astensione dal lavoro di un anno e quattro mesi, era stata immediatamente trasferita in un’altra filiale della società posta a oltre 150 chilometri dalla sede originaria.
Al rifiuto opposto dalla lavoratrice al trasferimento, la società aveva reagito con il licenziamento.
La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento per motivi discriminatori.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15435 del 26 luglio 2016, ha dichiarato la nullità del trasferimento e del licenziamento, confermando la decisione della Corte d’appello che ha accertato come gli elementi fattuali emersi nel giudizio fossero “idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione di atti, patti o comportamenti discriminatori”; secondo le previsioni contenute all’articolo 40 del d.lgs. n. 198/2006, l’onere della prova dell’insussistenza della discriminazione spettava, dunque, al datore di lavoro il quale non è riuscito ad assolverlo.
Ad avviso della Corte l’adempimento dell’onere probatorio previsto dalla citata disposizione non è collegato esclusivamente alla produzione di dati di carattere statistico: gli elementi di fatto possono essere tratti “anche” da dati di carattere statistico. La disposizione, infatti, “è palesemente diretta a corroborare lo sforzo difensivo del lavoratore e a facilitare l’emersione della condotta illecita”, di cui il lavoratore sia stato vittima.
Le clausole sociali e il codice dei contratti pubblici
0 Commenti-da adminDue iniziative (Milano, 19 settembre e Roma, 30 settembre) con Paradigma su tutti i profili giuslavoristici della nuova disciplina dei contratti pubblici nonché sulle novità introdotte dalla legge europea 2015-2016.
Infedele registrazione LUL e trasferta
0 Commenti-da adminLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 11885 del 14 giugno 2016, con la quale fornisce una serie di chiarimenti sul sistema sanzionatorio applicabile in caso di “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta ai sensi dell’art. 39 co. 7 del DL n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008).
La nota ministeriale premette che la condotta di infedele registrazione è integrata tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, senza che rilevino le inesattezze formali che non vanno ad incidere sull’imponibile contributivo.
In relazione al quesito proposto, inerente la non conforme scritturazione/registrazione della voce “trasferta”, occorre considerare come la disciplina dettata in materia dall’art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR) contempli un regime differenziato in ordine alle somme che concorrono a formare il reddito a seconda che le trasferte siano effettuate nell’ambito del territorio comunale, fuori di esso o all’estero, anche in relazione alla tipologia di indennità corrisposta al lavoratore (ad es. rimborsi analitici, indennità forfetaria o sistema misto).
Con le suddette premesse la nota ritiene integrata la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato l’effetto di una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5, summenzionato.
Per ovvie ragioni la difformità si configura certamente nel caso in cui la trasferta non sia stata effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un intento evidentemente elusivo.
Altra ipotesi è data nel caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986.
In tal caso la difformità deriva dalla registrazione di un dato – la voce trasferta – che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro: in caso di trasferta, infatti, le somme corrisposte, sono volte a compensare il lavoratore per il disagio derivante dal temporaneo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede diversa dal luogo di lavoro ed hanno carattere eminentemente restitutorio, mentre nel caso dei lavoratori c.d. trasferisti, le somme erogate hanno natura esclusivamente retributiva, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa.
In conclusione, afferma la nota, il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, d.l. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione sia in ordine alla registrazione di dati meramente quantitativi (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti), sia in ordine alla registrazione di dati qualitativi che non trovino riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
Pochi giorni dopo la pubblicazione della nota ministeriale anche l’Inps, con il messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016, ha fornito precisazioni in merito alla nota n. 11885 del 14 giugno 2016 del Ministero del Lavoro, ribadendo essenzialmente quanto affermato in quest’ultima.
Start-up innovative e modelli standard
0 Commenti-da adminIl Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, in data 1° luglio 2016, il Decreto direttoriale con l’approvazione delle specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e di statuto delle s.r.l. start-up innovative e la circolare n. 3691/C/2016 esplicativa con le modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative, come previsto dal comma 10-bis dell’articolo 4 del d.l n. 3 del 2015, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33.
Nel decreto in parola vengono disciplinate le modalità di redazione degli atti costitutivi e degli statuti nonché le modalità di registrazione dell’atto e dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Vengono altresì disciplinati i controlli da effettuarsi a norma della disciplina antiriciclaggio. (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 23).
Si precisa, infine, che il procedimento introdotto dal comma 10-bis è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello ordinariamente previsto dal codice civile.